Denuncia Clausole campione

Denuncia. Modalità di denuncia: l’assicurato (singolo partecipante) deve: 1.2.1 entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH INSURANCE PLC ‐▇▇▇▇▇▇▇▇ SRL ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ‐ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) Tel. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ‐ Fax ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) e a Italian Exhibition Group S.p.a.; ▇.▇.▇.▇▇ caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità da allegare al modulo di denuncia sinistro.
Denuncia. Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
Denuncia. Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Quando l'infortunio accade all'operaio in lavori fuori dallo stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il o prima del 30 giugno dell’anno di calendario successivo al quinto anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto in materia di imposizione per ogni anno fiscale successivo al 31 dicembre dell’anno di calendario in cui è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in duplice copia a Vienna, in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedesca, italiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà il testo inglese. Per la Repubblica d’Austria: Dr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Per la Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ All’atto della firma della Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa in data odierna tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica di San Marino, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server. 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera b) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso. 3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenza. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 a) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva. 5. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda che in caso di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarie. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole le modalità di applica...
Denuncia. Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa.
Denuncia. 1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata comunicata, ovvero al più presto nel 2034. 2. La Parte trasferente informa senza indugio gli enti autorizzati a effettuare il trasferimento in merito all’estinzione dell’accordo.
Denuncia. 1. La presente Convenzione rimane in vigore fintanto che uno degli Stati contraenti non la denuncia. 2. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione per la fine di un anno civile mediante notifica all’altro Stato contraente con un preavviso di due anni. 3. Se uno Stato contraente pregiudica intenzionalmente l’efficacia della presente Convenzione, l’altro Stato contraente può denunciare la stessa, mediante notifica, con un preavviso di sei mesi. Prima della notifica esso informa il comitato congiunto e fornisce le relative prove. 4. Se, in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 20, l’autorità competente svizzera comu- nica all’autorità competente britannica che la Svizzera non adegua le aliquote d’imposta, il Regno Unito può denunciare la presente Convenzione secondo il para- grafo 3. 5. In caso di denuncia della presente Convenzione: a) le pretese della persona interessata secondo l’articolo 23 e delle persone autorizzate secondo il paragrafo 7 dell’articolo 32 restano impregiudicate; b) l’autorità competente svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione della presente Convenzione ed effettua un paga- mento a saldo all’autorità competente britannica. Fatto a Londra, il 6 ottobre 2011, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. Per la Confederazione Svizzera Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord Allegato I10 ⎧ a ⋅ ⎡ 2 ⋅ ⎛ C − n ⋅ C ⎞ + 1 ⎛ n ⋅ C + 2 ⋅ ⎛ C 9 '+ C 10 ' ⎞ ⎞⎤ ⎫ ⎨ 3 ⎣ ⎝ P = max ⎪ ⎢ ⎜ d 8 b ⎟ ⎜ ⎠ 3 ⎝ 10 d 10 ⎜ ⎟ ⎟⎥ ⎪ («formula ⎠ ⎬ ⎝ 2 ⎠⎦ di base») ⎪⎩ dove: ⋅ C d ⎪⎭ C9 ' = Cd + Cd · r C10 ' = Cd + Cd · 2 · r ⎧ C8 se C10 < C8 Cd = ⎨ C10 ⎧1.2 ⋅ C ⎪ 8 se C8 ≤ C10
Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Budapest il 16 maggio 1977 in duplice esemplare, in lingua italiana, ungherese e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione. Per il Governo della Repubblica italiana ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ Per il Governo della Repubblica popolare ungherese FALUVEGI
Denuncia. 1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificando la denuncia per scritto all’autorità competente dell’altra Parte contraente. 2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell’altra Parte contraente. Tutte le domande di informazioni pervenute fino alla data effettiva della denuncia sono trattate conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 3. In caso di denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 7 per qualsiasi informazione ottenuta in applicazione del presente Accordo.
Denuncia. 1 Ogni Stato parte alla presente Convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al depositario della stessa. 2 La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del depositario della notifica della denuncia.