Conto ore individuale Clausole campione

Conto ore individuale. 1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
Conto ore individuale. I. Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa. A livello nazionale, le Parti individueranno, in appositi accordi, gli ambiti organizzativi in cui troverà applicazione, di volta in volta, il presente istituto.
Conto ore individuale. (Art. 27 CCNL 9.8.2000 e art.12 del CCNL 27.01.05)
Conto ore individuale. (Art. 27 CCNL 9.8.2000 e art. 12 del CCNL 27.01.2005)
Conto ore individuale. I permessi maturati e non fruiti entro l’anno di maturazione, confluiranno in un conto ore individuale nella disponibilità dell’azienda, che ne potrà predisporre la fruizione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione Vengono introdotte 8 ore di permesso a recupero, che potranno essere fruite, con durata minima di 30 minuti, da tutti quei lavoratori che al 30 novembre abbiano terminato le spettanze in tema di ferie e permessi. Il recupero delle ore (da minimo 30 a massimo 90 minuti giornalieri) andrà effettuato entro il mese di gennaio dell’anno successivo Introdotta la possibilità di cedere a titolo gratuito i propri permessi EF, da un minimo 30 minuti fino ad un massimo 16 ore annue, ad altro dipendente che abbia gravi motivi familiari e personali e che che abbia già terminato le proprie spettanze. Viene inoltre prevista la verifica del presente accordo entro Marzo 2021 Si è quindi provveduto ad inserire nuovi strumenti che consentano una miglior conciliazione del rapporto vita/lavoro, in alcuni casi applicati in maniera maggiormente flessibile anche rispetto alla stessa capogruppo L’intesa su “ferie e permessi”, rappresenta inoltre l’inizio di un nuovo e costruttivo corso delle relazioni industriali in Tcc, nel quale vengono stabilite regole chiare ed inequivocabili da applicare in maniera uniforme in tutta l’azienda, superando i regolamenti unilaterali, ed evitando così interpretazioni che possano generare solo confusione ed incertezza. Le segreterie nazionali ribadiscono inoltre la necessità che gli accordi raggiunti, trovino l’esatta applicazione tra le lavoratrici ed i lavoratori, principio valido in Tcc, per tutti gli argomenti che saranno oggetto di confronto. Sulla scorta degli accordi realizzati e degli impegni già fissati con l’azienda, i prossimi appuntamenti, a stretto giro, vedranno impegnato il sindacato confederale nel realizzare un accordo sul Premio Di Risultato (anni 2020-2021-2022), e completare il percorso relativo al secondo livello di contrattazione, con una logica chiara: avvicinarsi sempre di più alle dinamiche presenti nella Capogruppo TIM. E’ giunto il momento che le Lavoratrici ed i Lavoratori di Telecontact, dopo tanti anni, abbiano il giusto e meritato ristoro! Roma 13 maggio 2020
Conto ore individuale. I. Le Parti, si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di riferimento, la definizione della disciplina di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto.
Conto ore individuale. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo. Per quanto attiene alle quote orarie le parti convengono che - al di fuori delle ipotesi previste all'ultimo comma del presente articolo - a partire dal 1° gennaio 2002, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, la propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse. Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall'anno di maturazione. Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60% delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse. L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche-organizzative e produttive dell'azienda. I lavoratori oltre che per le attività formative potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e familiari. Con decorrenza semestrale la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate. Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di lavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie: - assenze improvvise nell'avvicendamento dei turni; - manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti; - montaggio e rifacimento degli impianti; - assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge. Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1 la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni di cui agli artt. 19 e 20, viene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile composta dagli elementi di cui all'art. 28. Per i lavoratori di cui al gruppo 2,...
Conto ore individuale. Escludere il personale con la qualifica di quadro dall’elenco del personale per il quale è attivabile il conto ore individuale. Concordare la data entro la quale tutti i tavoli negoziali regionali si attiveranno per definire accordi attuativi dei contenuti del presente articolo. Definire per il personale con qualifica di quadro altre alternative in grado di remunerare le flessibilità orarie connaturate all’esercizio delle relative mansioni.
Conto ore individuale. I. In via sperimentale, e fino al 31/12/2001, viene introdotto, per ciascun lavoratore, il Conto ore individuale nel quale confluiscono le prime 10 ore delle prestazioni di cui al precedente art. 30 che, quali strumento di flessibilità e non in quanto lavoro straordinario, sono soggette al recupero in forma specifica da parte del personale interessato alle condizioni e secondo le modalità che seguono.
Conto ore individuale omissis…. ……. omissis….