Festività nazionali Clausole campione

Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festività nazionali: 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione 1 Maggio - Festa del lavoro
Festività nazionali a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: Festività nazionali: • 25 Aprile - Ricorrenza della Liberazione • 1 Maggio - Festa del lavoro • 2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali: • 1 Gennaio - Capodanno • 6 Gennaio - Epifania • Il giorno del lunedì dopo Pasqua • 15 Agosto - Festa dell’Assunzione • 1 Novembre - Ognissanti • 8 Dicembre - Immacolata Concezione • 25 Dicembre - Natale • 26 Dicembre - Santo Stefano • La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l’impresa. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi della Legge 54/1977, il lavoratore beneficerà per il trattamento previsto per le festività sopra elencate. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo maggiorato del 20% oltre alla normale retribuzione giornaliera. Nel caso il riposo coincide con il giorno di festività nazionale il lavoratore avrà diritto a un giorno di retribuzione ordinaria. Le Festività non sono riconosciute nel lavoro rapporto a chiamata o intermittente viste le prerogative già espresse all'art. 26 dello stesso CCNL.
Festività nazionali. 25 Aprile – Ricorrenza della Liberazione - 1 Maggio – Festa dei lavoratori - 2 Giugno – Festa della Repubblica Festività infrasettimanali. - il 1° giorno dell’anno - l’Epifania - Pasqua - Il giorno di lunedì dopo Pasqua - 15 Agosto – festa dell’Assunzione - 1 Novembre – Ognissanti - 8 Dicembre – Immacolata Concezione - 25 Dicembre – Natale - 26 Dicembre – Santo Stefano - la solennità del S. Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: • 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione • 1 Maggio - Festa del lavoro • 2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali: • 1 Gennaio - Capodanno • 6 Gennaio - Epifania • Il giorno del lunedì dopo Pasqua • 15 Agosto - Festa dell’Assunzione • 1 Novembre - Ognissanti • 8 Dicembre - Immacolata Concezione • 25 Dicembre - Natale • 26 Dicembre - Santo Stefano Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell’importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda. NOTA A VERBALE: Le parti demandano ad un successivo esame da parte dell’Ente bilaterale la individuazione di eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24 eventi annui.
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: Festività nazionali:  25 Aprile - Ricorrenza della Liberazione.  1 Maggio – Festa del lavoro.  2 Giugno – Festa della Repubblica. Festività infrasettimanali:  1 Gennaio – Capodanno.  6 Gennaio – Epifania.  Il giorno del lunedì dopo Pasqua.  15 Agosto – Festa dell’Assunzione.  1 Novembre – Ognissanti.  8 Dicembre – Immacolata Concezione.  25 Dicembre – Natale.  26 Dicembre – Santo Stefano.  La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l’impresa. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi della Legge 54/1977, il lavoratore beneficerà per il trattamento previsto per le festività sopra elencate. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere retribuite come lavoro festivo maggiorato del 20% oltre alla normale retribuzione giornaliera. Nel caso il riposo coincide con il giorno di festività nazionale il lavoratore avrà diritto a un giorno di retribuzione ordinaria. La domenica non è da considerarsi giorno festivo e sarà considerato giorno lavorativo con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Festività nazionali. 1) 25 aprile, festa della Liberazione
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festività nazionali: - 25 aprile (ricorrenza della Liberazione) - 1° maggio (festa del Lavoro) - 2 giugno (festa della Repubblica) festività infrasettimanali: - 1° gennaio (Capodanno) - 6 gennaio (Epifania) - lunedì dopo Pasqua - 15 agosto (Assunzione) - 1° novembre (Ognissanti) - 8 dicembre (Immacolata Concezione) - 25 dicembre (Natale) - 26 dicembre (X. Xxxxxxx) - S. Patrono del Comune dove ha sede l’impresa Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo. Le giornate del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), del 2 novembre (commemorazione dei Morti) e del 4 novembre (anniversario della Vittoria) saranno retribuite come festive.
Festività nazionali. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno sco- lastico, 2012-2013 è il seguente: tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, Anniversario della Libe- razione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: Festività nazionali: ● 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione ● 1 Maggio - Festa del lavoro ● 2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali: ● 1 Gennaio - Capodanno ● 6 Gennaio - Epifania ● Il giorno del lunedì dopo Pasqua ● 15 Agosto - Festa dell’Assunzione ● 1 Novembre - Ognissanti ● 8 Dicembre - Immacolata Concezione ● 25 Dicembre - Natale ● 26 Dicembre - Santo Stefano ● La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l’impresa. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo maggiorato del 20% oltre alla normale retribuzione giornaliera. Nel caso il riposo coincide con il giorno di festività nazionale il lavoratore avrà diritto a un giorno di retribuzione ordinaria.