ORDINI DI SERVIZIO Clausole campione

ORDINI DI SERVIZIO. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, così come definito dall’art. 4.1 della Linea Guida ANAC sul Direttore dei Lavori24, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.
ORDINI DI SERVIZIO. L’ordine di servizio, ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 554/1999, è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore. L'ordine di servizio deve necessariamente essere impartito per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. L’appaltatore ha l’obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine. Laddove l’appaltatore non adempia entro i termini e nei modo prescritti, il Direttore lavori assegna un termine perentorio, e in caso di inadempimento, informa il Responsabile del procedimento per quanto di propria competenza. In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.136 del Codice.
ORDINI DI SERVIZIO. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
ORDINI DI SERVIZIO. La vigilanza ed il controllo sui servizi gestiti dall’Affidatario saranno effettuati dall’Ufficio designato dal Committente, dal quale esso dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che verranno emanate. In caso d’inadempienza degli impegni contrattuali assunti, il Committente, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate dall’Affidatario entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità delle attività da eseguire. Il Committente avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a danno dell’Affidatario, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio qualora lo stesso, diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli alle disposizioni impartite.
ORDINI DI SERVIZIO. La D.L. impartisce disposizioni all’Appaltatore mediante ordine di servizio, ai sensi dell’art.152 del DPR 207/2010 e s.m.i., oppure verbalmente nei casi in cui lo ritenga sufficiente. Le disposizioni impartite verbalmente verranno immediatamente verbalizzate sul giornale dei lavori dalla D.L..
ORDINI DI SERVIZIO. Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali.
ORDINI DI SERVIZIO. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori/Direzione Esecuzione Contratto do- vranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di presta- zioni da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Amministrazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le os- servazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
ORDINI DI SERVIZIO. Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali e qualunque altro ordine impartito da personale esterno all’Ufficio della Direzione Lavori.
ORDINI DI SERVIZIO. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento al Direttore dei lavori e da quest’ultimo all’Appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per l’iscrizione di eventuali riserve dell’Appaltatore.
ORDINI DI SERVIZIO. 1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC.