COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA Clausole campione

COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.2, del Documento di Offerta.
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. Non sono richieste dalla normativa applicabile comunicazioni o autorizzazioni per effettuare l’Offerta.
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. Tuttavia, poiché il perfezionamento dell’Offerta è soggetto, inter alia, all’avveramento delle Condizioni FDI e delle Condizioni Antitrust, successivamente alla pubblicazione della presente Comunicazione l’Offerente provvederà a effettuare le richieste di autorizzazione presso le competenti autorità ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili (anche straniere).
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. La promozione delle Offerte non è soggetta a comunicazioni o all’ottenimento di alcuna autorizzazione.
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. Per completezza, si segnala che l’Acquisizione costituisce un’operazione di concentrazione ai sensi delle normative applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato. Per tale ragione, tra il 5 agosto 2020 e il 18 settembre 2020, May Holding ha effettuato una preventiva notifica dell’Acquisizione alle competenti autorità garanti della concorrenza e del mercato nei seguenti Paesi: Unione europea (presso la Commissione Europea), Cina, Macedonia del Nord, Montenegro, Russia e Serbia. Si segnala altresì che, a seguito di una comunicazione effettuata in data 6 agosto 2020 dallo Sponsor Finanziario e SOFIMA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 commi 2 e 5 del Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21 (convertito, con modifiche, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 come successivamente modificato e integrato), in data 9 settembre 2020 il Governo Italiano ha comunicato ai soggetti notificanti che la normativa in materia di c.d. Golden Power non trova applicazione all’Acquisizione. Prima della Data di Esecuzione, le suddette autorità garanti della concorrenza e del mercato hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza. May Holding S.à r.l. ha altresì effettuato una preventiva notifica dell’Acquisizione alla competente autorità garante della concorrenza e del mercato del Mercato comune dell’Africa orientale e meridionale (COMESA), che ha rilasciato la propria autorizzazione in data 12 novembre 2020. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.2, del Documento di Offerta.
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. Per completezza di informazione, si segnala che NP, Lauro 54, Intesa e UniCredit hanno avviato, in data 17 giugno 2013, una consultazione con la Commissione Europea – DG Concorrenza (“Commissione Europea”) volta a verificare, in via preliminare, se l’operazione contemplata nell’Accordo Quadro, alla luce delle regole di governance oggetto del Patto Parasociale, richieda l’autorizzazione preventiva della Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria (“Regolamento”). In data 24 giugno 2013 la Commissione Europea ha informato NP, Lauro 54, Intesa e UniCredit che l’operazione non richiede l’autorizzazione preventiva della Commissione Europea, in quanto l’operazione contemplata nell’Accordo Quadro, alla luce delle regole di governance oggetto del Patto Parasociale, non ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento. Per l’effetto, NP e Lauro 54 in data 26 giugno 2013 hanno provveduto a comunicare l’operazione contemplata nell’Accordo Quadro all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della Legge 10 ottobre 1990 n. 287. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.3, del Documento di Offerta.
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. Fatto salvo quando indicato infra con riferimento alle Condizioni di Efficacia dell’Offerta cui la chiusura dell’Offerta è soggetta, l’Offerta non è soggetta a comunicazioni o domande di autorizzazione. Si segnala che, dopo aver svolto le opportune verifiche, non è necessaria alcuna’ autorizzazione da parte delle autorità antitrust connessa alla possibile acquisizione, da parte dell’Offerente, di n. 15.166.000 Azioni. Pertanto, come comunicato dall’Offerente al mercato in data 6 maggio 2020, la Condizione di Efficacia dell’Offerta di cui al Paragrafo A.1(ii) si deve ritenere verificata. Inoltre, si segnala che, in data 30 aprile 2020, l’Offerente ha provveduto ad effettuare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la notifica prevista dall’art. 2 del D. Lg. n. 21/2012 avente ad oggetto l’Offerta e la prospettata acquisizione da parte dell’Offerente di n. 15.166.000 Azioni. Infatti, l’efficacia dell’Offerta risulta condizionata al fatto che, entro il secondo Xxxxxx di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, non siano pervenute comunicazioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerenti l’esercizio di veti e/o rilevi e/o l’apposizione di condizioni in merito all’acquisizione da parte dell’Offerente di n. 15.166.000 Azioni rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, di circa il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Guala Closures, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D. Lg. n. 21/2012. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.3, del Documento di Offerta.
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. L’Offerta non è di per sé soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. Si ricorda che l’Offerta è condizionata, tra l’altro, alla Condizione Antitrust. A tal riguardo, si segnala che in data 20 luglio 2022, è stata effettuata, presso l’AGCM, la comunicazione prevista dall’art. 16 della legge n. 287/1990; si segnala che, alla Data del Documento di Offerta, il procedimento presso l’AGCM non si è ancora concluso. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.3 del Documento di Offerta.
COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA. La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione da parte di alcuna Autorità. Per completezza si segnala che l’operazione di acquisizione di cui al Contratto di Compravendita costituisce un’operazione di concentrazione ai sensi delle normative applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato. Per tale ragione, l’Offerente ha effettuato in data 12 aprile 2022 una preventiva notifica dell’operazione di compravendita alla competente autorità garante della concorrenza e del mercato della Repubblica d’Austria (Bundeswettbewerbsbehörde) ricevendone la relativa autorizzazione in data 11 maggio 2022. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.3, del Documento di Offerta.