Common use of Collegio Sindacale Clause in Contracts

Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. I Sin- daci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio- ne del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che non posseggano i requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di li- ste presentate dagli azionisti, nelle quali i candi- dati devono essere elencati mediante un numero pro- gressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra i candidati alla carica di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o so- cietà fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni. Al fine di compro- vare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- sta. All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue: - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'or- dine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabile. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio ai sensi di legge provvederà in modo da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte an- che mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenza, a condizione che ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmet- tere e/o visionare documenti. Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investi- menti, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazione. I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblea.

Appears in 1 contract

Samples: www.covivio.eu

Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina il Collegio SindacaleLa gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre Sindaci membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sin- daci restano Ove la normativa di volta in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio- ne volta in vigore non disponga diversamente, la nomina del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che non posseggano i requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato collegio sindacale avviene sulla base di li- ste liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candi- dati devono essere . I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero pro- gressivoprogressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme La lista si compone di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria almeno 1/3 pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ("Quota Piena"per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non può presentare o concorrere alla presentazionepossono presentare, neppure per interposta persona o so- cietà società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in una sola lista violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Xxxxx restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, tra cui i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’articolo 148, comma 4, del TUF. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorno prima della data dell’assemblea chiamata a pena di ineleggibilità. Per deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sede sociale, ai sensi dell'articolo 147-tersul sito Internet della società, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septiesunitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, comma 1, almeno 7 (sette) giorni prima della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazionidata dell’assemblea. Al fine di compro- vare comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copiasocietà. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stanoattestano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire le rispettive cariche. La lista per la carica quale non sono osservate le statuizioni di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- stacui sopra è considerata come non presentata. All'elezione All’elezione dei componenti del Collegio Sindacale sindaci si procederà come segue: - procede estraendo dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono trattivoti, nell'or- dine in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessanelle sezioni della lista, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci tutti i componenti effettivi e un Sindaco supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi supplenti del collegio sindacale. L’elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o votato la lista più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranzaetà fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste sindaco decade dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabilecarica. In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco, sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena di quello cessato o della Quota Ridotta, ove applicabiledecaduto. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio ai sensi di legge provvederà in modo da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto Per le nomine dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte an- che mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l’integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l’assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell’assemblea ordinaria. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza, a condizione che ai tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmet- tere e/o visionare documentiseguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'AssembleaVerificandosi tali presupposti, il Consiglio di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investi- menti, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazione. I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assembleacollegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi preside la riunione.

Appears in 1 contract

Samples: www.digitalmagics.com

Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina il Il Collegio Sindacale, costituito Sindacale è composto da tre Sindaci sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I Sin- daci restano sindaci durano in carica per tre 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio- ne l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della di carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci in base alle disposizioni che seguono. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età. I membri del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 o comunque richiesti dalla normativa applicabile. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) di tale decreto, si tro- vano in situazioni considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di ineleggibilità attività ricompresi nella filiera del gas naturale e/o incompati- bilità di altri idrocarburi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che legge, non posseggano i requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabilepossono essere nominati sindaci e, nonché se eletti, decadono dall'incarico coloro che ricoprano ricoprono la carica di Sindaco sindaco effettivo in più di cinque società emittenti titoli quotati quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale soglia non è da considerarsi la Società o le altre società del Gruppo Gas Plus. L'intero La nomina del Collegio Sindacale viene nominato avverrà sulla base di li- ste liste presentate dagli azionistida soci che, nelle quali i candi- dati devono essere elencati mediante un numero pro- gressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di legge e/o regolamentariazioni rappresentanti almeno il [2,5]% del capitale sociale avente diritto di voto, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra i candidati alla carica con obbligo di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena")comprovare contestualmente al deposito della lista, ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un l'intestazione del numero di candidati inferiori a treazioni necessario alla presentazione delle liste, mediante deposito di copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati. Le liste devono essere depositateCiascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, anche avva- lendosi i parenti e gli affini entro il 4° grado di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista ciascun socio non può presentare o concorrere alla presentazionepossono, neppure per interposta persona o so- cietà società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Il predetto divieto di presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista ed ogni candi- dato può si applica anche ai soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per Le liste presentate dovranno essere depositate presso la quota di partecipazione ri- chiesta per sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la presentazione delle liste data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 componenti del D.Lgs. n. 58/1998 collegio sindacale e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni. Al fine di compro- vare la titolarità messe a disposizione del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copiadell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stanoattestano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti prescritti dalla normativa vigente legge e dallo statuto per ricoprire la carica di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può sindaco della Società. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Xxxxxxxxx informano altresì la CONSOB e il pubblico circa i predetti incarichi. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti sarà considerata come non presentata. Il singolo socio, nonché tutti i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio, potranno votare una sola li- stalista. All'elezione dei componenti Potranno inoltre votare una sola lista anche i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del Collegio Sindacale si procederà come segue: - diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'or- dine progressivo partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. In caso di violazione da parte di un socio delle disposizioni di cui al presente comma, non si terrà conto del voto espresso da detto socio rispetto ad alcuna delle liste votate. In caso di violazione delle predette disposizioni da parte di un socio appartenente ad un Gruppo al quale sono elencati nella lista stessaappartengono anche altri soci, fermo restando il o da parte di un socio che, direttamente o indirettamente, aderisce ad uno dei predetti accordi, non si terrà conto del voto espresso da tutti i soci appartenenti a tale Gruppo o da tutti i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono a tali accordi rispetto ad alcuna delle liste votate. Risultano eletti: della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessanelle sezioni della lista, sono tratti due sindaci effettivi e un Sindaco sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e un Sindaco supplentel'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima (di seguito la "Lista di Minoranza"). Il sindaco effettivo eletto dalla Lista di Minoranza sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra Sindacale. In caso di parità di voti, si ricorrerà al ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, sindaci effettivi i Sindaci eletti dagli azionisti primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e quinto candidato. In caso di minoranzamancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, vengano a mancare i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta requisiti previsti dalla legge applicabilevigente o dallo statuto con riferimento a ciascun sindaco, tale sindaco decade dalla carica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ivi inclusi i regolamenti Consob emanati in attuazione dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/1998. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un sindaco effettivo, subentrerà il sindaco supplente individuato secondo il seguente meccanismo. In caso di cessazione di un sindaco eletto nella lista di maggioranza, subentrerà il sindaco supplente eletto nella medesima lista mentre, in caso di cessazione del sindaco effettivo eletto nella Lista di Minoranza, subentrerà il sindaco supplente eletto nella medesima lista, fermo restando che il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza. In aggiunta a quanto sopra, a seguito di cessazione anticipata dalla carica di sindaco, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata dalla carica di sindaco nel modo seguente, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal presente articolo: - qualora occorra sostituire uno o più sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Uno dei sindaci così eletti verrà nominato Presidente del Collegio Sindacale; - qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima uno o più sindaci eletti nella lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio ai sensi di legge provvederà maggioranza ovvero in modo mancanza di nominativi da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, proporre ai sensi del D.lgs. 231 paragrafo che precede, la nomina del 2001 e sindaco o dei sindaci con l'eventuale indicazione del Modello Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001lista. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta 90 (novanta) giorni. Le Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni potranno essere svolte an- che del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità mediante l'utilizzo mezzi di sistemi telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenzacui al precedente art. 10, a condizione che ai partecipanti sia consentito ultimo comma. I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di ricevereAmministrazione, trasmet- tere e/o visionare documenti. Il il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindacisindaci effettivi, possono convocare convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Ammi- nistrazione ed Amministrazione o il Comitato Esecutivo e di Investi- mentiEsecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazioneove nominato. I compensi del Il Collegio Sindacale sono determinati dall'Assembleapuò altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. Ai fini del presente art. 22, il termine "Gruppo" ha il significato indicato nell'ultimo comma dell'art. 15 del presente Statuto.

Appears in 1 contract

Samples: ir.gasplus.it

Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina il Il Collegio Sindacale, costituito da Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi Effettivi e da due supplentiSindaci Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di Legge. E' riservata agli Enti Pubblici territoriali e alla Camera di Commercio, possessori di azioni di serie A, la nomina di 2 Sindaci Effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un Sindaco Supplente. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruoli in materie economiche o giuridiche. I Sin- daci sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dell’assemblea convocata per l'approvazio- ne l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili. Non I sindaci possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che non posseggano i requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di li- ste presentate dagli azionisti, nelle quali i candi- dati devono essere elencati mediante un numero pro- gressivorevocati solo per giusta causa. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra i candidati alla carica di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o so- cietà fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni. Al fine di compro- vare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za di cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- stalegge. All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue: - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'or- dine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabile. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio ai sensi di legge provvederà in modo da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statutostatuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e ed in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, contabile adottato dalla Società società e sul suo con- creto concreto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorninovanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni potranno essere svolte an- E’ ammessa la possibilità che mediante l'utilizzo le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di sistemi di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenzatelecomunicazione, a condizione che ai tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmet- tere e/trasmettere o visionare documenti. Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investi- menti, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazione. I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assembleaogni documento.

Appears in 1 contract

Samples: servizi.comune.torino.it

Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina il Collegio SindacaleI Soci Sindacati si sono impegnati a presentare congiuntamente al Comitato Direttivo una lista di candidati dove al primo posto vi sia un nominativo indicato da ABN AMRO, costituito da tre Sindaci effettivi al secondo posto un sindaco effettivo indicato con- giuntamente dai Mandanti e da due supplenti. I Sin- daci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio- ne del bilancio relativo dalle società di Parte Edizione, al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge posto un sindaco effettivo indicato da ABN AMRO, al quarto e quinto posto due sindaci supplenti indicati da ABN AMRO e dai regolamenti appli- cabili o Mandanti e dalle società di Parte Edizione al quarto e quinto posto rispettivamente. Qualora i soci di Banca Antonveneta, diversi dai Soci Sindacati, presentino una seconda lista che non posseggano i requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di li- ste presentate dagli azionisti, nelle quali i candi- dati devono essere elencati mediante ottenga un numero pro- gressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco di voti immediatamente inferiore a quella presen- tata congiuntamente dai Soci Sindacati, il terzo sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplentesindaco supplente saranno nominati da quella lista. Sino a Qualora, trascorsi 360 giorni dalla Data di Efficacia, una Parte Congiunta dovesse ridurre la sua proprietà di azio- ni ordinarie Banca Antonveneta in misura pari o superiore al 6,6% delle azioni conferite nel Patto, detta Parte per- derà il diritto alla designazione di un amministratore ed il contestuale diritto alla designazione di un amministra- tore di Banca Antonveneta in più in favore di quella Parte che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra i candidati alla carica di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o so- cietà fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni. Al fine di compro- vare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano avesse incrementato la propria candidatura e atte- stano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za partecipazione di cause almeno il 6,6% delle azioni conferite nel Patto. Tale previsione si applica ad ulteriori consiglieri di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente amministra- zione per ricoprire la carica di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- sta. All'elezione dei componenti ogni variazione multipla del Collegio Sindacale si procederà come segue: - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'or- dine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà6,6%. La lista che ha ottenuto il maggior numero perdita del diritto di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove nomina di tre amministratori determina la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto perdita del genere diritto di nomina di un componente del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabileComitato Esecutivo. In caso di sostituzione perdita di un Sindacodiritto alla nomina di amministratori non seguita da incremento corrispondente del diritto alla designazione di altra Parte, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto numero dei consiglieri e/o dei membri del Comitato Esecutivo sarà conseguentemente ridotto. Qualora per effetto di quan- to sopra il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio ai sensi di legge provvederà in modo da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto numero dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione membri del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 Amministrazione e del Modello Comitato Esecutivo dovesse essere infe- riore a quanto stabilito dallo Statuto di OrganizzazioneBanca Antonveneta, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte an- che mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o il Comitato Direttivo designerà i componenti per teleconferenza, a condizione che ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmet- tere e/o visionare documenti. Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, ade- xxxxx il Consiglio di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investi- menti, previa comunicazione Amministrazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazione. I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assembleanumero minimo.

Appears in 1 contract

Samples: www.consob.it

Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina Ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto dal Presidente del Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci quattro sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. I Sin- daci restano in carica per La durata dell’incarico è pari a tre esercizi e scadono il mandato termina alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazio- ne l’approvazione del bilancio relativo al terzo all’ultimo esercizio della loro carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi I Sindaci sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che non posseggano i requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabileAi sensi dell’articolo 15 dello Statuto, nonché coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero nomina del Collegio Sindacale viene nominato avviene da parte dell’Assemblea sulla base di li- ste liste presentate dagli azionisti, nelle quali secondo le procedure specificate nello Statuto e dalla legge applicabile. Alla Data del presente Documento di Registrazione, il Collegio Sindacale dell’Emittente è composto da cinque membri effettivi e due membri supplenti nominati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2022; il Collegio Sindacale scadrà alla data dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. I membri del Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del presente Documento di Registrazione sono indicati nella tabella che segue. Per i candi- dati devono essere elencati mediante un numero pro- gressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentarifini della carica assunta, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra i candidati alla ciascun componente del Collegio Sindacale è domiciliato per la carica di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale legale della Società. Entro trenta giorni dalla nomina dei sindaci, il Collegio Sindacale procede alla verifica della sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti di professionalità, onorabilità e pubblicateindipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti applicabili, e dei requisiti previsti dall’art 14 del Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, la composizione del Collegio Sindacale alla data del Documento di Registrazione riflette quanto richiesto dal 35° Aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare BI 285/2013) secondo cui l’organo di controllo delle banche deve esser composto per almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la il 33% dal genere meno rappresentato. La seguente tabella indica le società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, capitali o di persone in entrambi cui i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o so- cietà fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni. Al fine di compro- vare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- sta. All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue: - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero siano stati membri degli organi di voti espressi dagli azionisti sono trattiamministrazione, nell'or- dine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena direzione o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabile. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio ai sensi di legge provvederà in modo da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte an- che mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenza, a condizione che ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmet- tere e/o visionare documenti. Il Collegio Sindacalevigilanza, ovvero almeno due Sindacisoci, possono convocare l'Assembleanegli ultimi cinque anni, il Consiglio con l’indicazione circa lo status della carica alla data del presente Documento di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investi- menti, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazione. I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'AssembleaRegistrazione.

Appears in 1 contract

Samples: static.credit-agricole.it

Collegio Sindacale. L'Assemblea Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e di 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Ove la normativa di volta in volta in vigore non disponga diversamente, la nomina il Collegio Sindacaledel collegio sindacale avviene Art. 27) COLLEGIO SINDACALE La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre Sindaci 3 (tre) sindaci effettivi e da due 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge. I Sin- daci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio- ne del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che non posseggano sindaci devono possedere i requisiti di onorabi- lità eleggibilità, professionalità, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato indipendenza prescritti sulla base di li- ste liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candi- dati devono essere . I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero pro- gressivoprogressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme La lista si compone di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno 1/3 pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ("Quota Piena"per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non può presentare o concorrere alla presentazionepossono presentare, neppure per interposta persona o so- cietà società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in una sola lista violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Xxxxx restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a pena di ineleggibilità. Per deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sede sociale, ai sensi dell'articolo 147-tersul sito Internet della società, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septiesunitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, comma 1, almeno 7 (sette) giorni prima della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazionidata dell'assemblea. Al fine di compro- vare comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copiasocietà. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stanoattestano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire le rispettive cariche. La lista per la carica quale non sono osservate le statuizioni di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- stacui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale sindaci si procederà procede come segue: - (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'or- dine in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessanelle sezioni della lista, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridottapresidente del collegio sindacale, ove applicabile, due Sindaci effettivi un membro effettivo e un Sindaco supplente; - (ii) ii. dalla lista presentata da un azionista, che ha ottenuto il maggior non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti deve garantire è tratto il rispetto restante membro dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’Articolo 148, comma 4, del TUF. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della Quota Piena o presentazione della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranzanon societario, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabile. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio controllante ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge provvederà in modo da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte an- che mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per teleconferenzainterposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l’assemblea chiamata a condizione deliberare sulla nomina dei sindaci. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all’identità dei soci che ai partecipanti sia consentito le hanno presentate, con indicazione della percentuale di riceverepartecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l’attestazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, trasmet- tere e/o visionare documenti. Il Collegio Sindacalenonché dell’esistenza dei requisiti di onorabilità, ovvero almeno due Sindaciprofessionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, possono convocare l'Assembleaivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’Articolo 148, il Consiglio comma 4, del TUF, oltre all’indicazione degli incarichi di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo amministrazione e di Investi- menti, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazionecontrollo ricoperti in altre società terze. I compensi candidati per i quali non sono osservate le regole del Collegio Sindacale presente statuto non sono determinati dall'Assemblea.eleggibili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite

Appears in 1 contract

Samples: abccompany.it

Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, il Collegio Sindacale, costituito Sindacale è composto da tre 3 (tre) Sindaci effettivi e da due supplenti2 (due) supplenti nominati dall’Assemblea ordinaria. I Sin- daci restano La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l’equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Essi durano in carica per tre esercizi e esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazio- ne l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi carica e sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni Alla minoranza è riservata l’elezione di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che non posseggano i requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di un Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italianie di un Sindaco supplente. L'intero La nomina del Collegio Sindacale viene nominato avviene sulla base di li- ste liste presentate dagli azionisti, Azionisti nelle quali i candi- dati devono essere candidati sono elencati mediante un numero pro- gressivoprogressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme Ciascuna lista è suddivisa in due sezioni, di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra cui una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di e 1’altra per i candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o so- cietà fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.LgsSindaco supplente. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni. Al fine di compro- vare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- sta. All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue: - dalla Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'or- dine in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto nelle sezioni della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabilelista, due Sindaci membri effettivi e un Sindaco ed uno supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior risultata seconda per numero di votivoti ottenuti in Assemblea sono, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranzainvece, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precedetratti, e nell'ordine in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessanelle sezioni della lista, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranzaSindacale, e l’altro membro supplente. Nel caso in cui due o nessuna lista abbia conseguito un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano riportato il medesimo ottenuto lo stesso numero di preferenze voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché ballottaggio tra le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha abbiano ottenuto il maggior lo stesso numero di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabile. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio ai sensi di legge provvederà in modo da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabilevoti. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge dell’Emittente attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 12 settembre 2018, per il triennio 2018-2020, e dello Statutodunque fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, ed è così composto: Xxxxx Xxxxxxxxx Presidente 12 settembre 2018 Data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte an- che mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenza, a condizione che ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmet- tere e/o visionare documenti. Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investi- menti, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazione. I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblea31 dicembre 2020.

Appears in 1 contract

Samples: Documento Di Offerta

Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina il Il Collegio Sindacale, Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. I Sin- daci restano , in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio- ne del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che non posseggano i possesso dei requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di li- ste presentate dagli azionisti, nelle quali i candi- dati devono essere elencati mediante un numero pro- gressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra i candidati alla carica di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o so- cietà fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni. Al fine di compro- vare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- stalegge. All'elezione dei componenti membri del Collegio Sindacale si procederà come segue: - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono trattiprocede, nell'or- dine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra salvo per i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanzaprimi, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede socialedescritte all'art. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà15 del presente Statuto. La lista Tra gli eletti verranno designati Sindaci effettivi coloro che ha avranno ottenuto i tre quozienti più elevati e Sindaci supplenti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti deve garantire quarto ed il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero pro- gressivo quinto quoziente più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabileelevato. In caso di sostituzione cessazione dalla carica di un SindacoSindaco subentra, subentra secondo quanto previsto dall'art. 2401 c.c., il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il del Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario da sostituire. Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabileprecedenti commi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea L'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da ri- spettare rispettare il principio della rappresentanza della mi- noranza edelle liste. La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre tre società aventi lo stesso oggetto sociale. A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla nomina o la Quota Ridotta, ove applicabilesuccessiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di Xxxxxxx. Il I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel novero dei Sindaci effettivi l'Assemblea elegge a maggioranza il Presidente. I membri del Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge assistono alle Assemblee e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte an- che mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenza, a condizione che attribuzioni demandate ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmet- tere e/o visionare documenti. Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investi- menti, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazione. I compensi membri del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblearegolate dalle vigenti norme legislative e regolamentari. L'Assemblea, nella stessa seduta di nomina, determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, che non potrà eccedere la misura minima stabilita dalle Tariffe Professionali dei Dottori Commercialisti. La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione legale iscritta nell'apposito registro, nominata ed operante ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

Appears in 1 contract

Samples: www.sasispa.it

Collegio Sindacale. L'Assemblea 4.1.4.1 Prima Nomina e nomine successive TH farà quanto in proprio potere affinché, nel rispetto delle previsioni di Statuto nonché di ogni norma di legge o regolamento applicabile, in occasione della prima nomina del Consiglio di Amministrazione sia nominato un sindaco effettivo della Società su designazione dell’Investitore. Per tutta la durata del Patto, il Collegio Sindacale di Xxxxxxxx sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti di cui: 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente designati da TH; 1 (un) sindaco effettivo designato dall’Investitore; e 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente designati dalla lista di minoranza. Qualora non fosse presentata alcuna lista di minoranza, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente saranno designati da TH; 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente saranno designati dall’Investitore. In occasione della nomina o del rinnovo del Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplentiTH si impegnerà (i) a inserire nella propria lista di candidati ai sensi dell’art. I Sin- daci restano in carica 32 dello Statuto, alla posizione n. 1 della lista nella sezione per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio- ne del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci coloro che si tro- vano in situazioni di ineleggibilità e/o incompati- bilità previste dalla legge e dai regolamenti appli- cabili o che non posseggano i requisiti di onorabi- lità e professionalità stabiliti dalla normativa ap- plicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di li- ste presentate dagli azionisti, nelle quali i candi- dati devono essere elencati mediante un numero pro- gressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inol- tre includere tra i candidati alla carica di Sindaco sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui ap- partenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di e alla posizione n. 2 della lista nella sezione per i candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avva- lendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'As- semblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della So- cietà, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente. Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o so- cietà fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione ri- chiesta per la presentazione delle liste dei candi- dati alla carica di Sindacosindaco supplente, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni eser- cizio socialei soggetti il cui nominativo sarà comunicato dall’Investitore a TH, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni. Al fine di compro- vare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. Unitamente a ciascuna (ii) votare favorevolmente per detta lista, entro il termine in sede di de- posito della stessa, presso deliberazione dell’assemblea degli azionisti per la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sinda- co. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- sta. All'elezione dei componenti nomina del Collegio Sindacale si procederà come segue: - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero Sindacale. Fermo restando quanto sopra, la nomina dei soggetti designati dall’Investitore avverrà, successivamente alla data di voti espressi dagli azionisti sono trattisottoscrizione del Patto, nell'or- dine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte de- gli azionisti di minoranza, purché non siano colle- gati ai sensi di legge e regolamentari agli azioni- sti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte alla prima assemblea degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva noti- zia di tale circostanza, secondo le modalità previ- ste dalla normativa vigente, affinché le liste stes- se possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto Trevifin convocata per il loro deposito presso la sede socialerinnovo integrale del Collegio Sindacale. In tale casoQualora, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto qualsiasi motivo, nel corso della Quota Piena o della Quota Ridottadurata del Patto i sindaci designati dall’Investitore vengano, ove applicabile. In particolareanche disgiuntamente, ove la composizione dell'organoa cessare dall’incarico, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta listaTH si impegna a fare quanto in proprio potere affinché, tenuto anche conto del genere del candidato nominato nei limiti consentiti dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabilelegge, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, appartenenti al genere maggior- mente rappresentato, saranno sostituiti dai candida- ti del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabile. In caso di sindaci in sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini siano nominati dall’assemblea della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col- legio ai sensi di legge provvederà in modo da ri- spettare il principio della rappresentanza della mi- noranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade- guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo con- creto funzionamento. Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle appli- cabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni no- vanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte an- che mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenza, a condizione che ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmet- tere e/o visionare documenti. Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Ammi- nistrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investi- menti, previa comunicazione al Presidente del Consi- glio di Amministrazione. I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assembleanelle persone indicate dall’Investitore.

Appears in 1 contract

Samples: www.trevifin.com