ART. 1
Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Zona Industriale, 5 "Loc. Marcianese"
ART. 1
- DENOMINAZIONE -
E' costituita una società per azioni con la denominazione di "Società Abruzzese per il
Servizio Idrico Integrato S.p.A.", in breve "S.A.S.I. S.p.A."
ART. 2
- OGGETTO -
La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato esclusivamente nel territorio dell'ATO n. 6 Chietino. In questo senso la società ha ad oggetto la gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
La società, al fine sopra indicato, ha altresì per oggetto lo svolgimento di qualsivoglia attività amministrativa inclusa la fatturazione e la bollettazione nonché attività di coordinamento tecnico e gestionale delle predette attività.
La società, sempre per il perseguimento dell'oggetto principale, potrà inoltre progettare, organizzare, realizzare, gestire e manutenere gli impianti necessari o comunque funzionali o correlati allo svolgimento delle attività o dei servizi di cui al primo comma del presente articolo.
Ai sensi e nei limiti del combinato disposto dell’art. 4 co. 4 e art. 16 co.3 del D. Lgs. 175/2016 la società può:
a) provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi sopra indicati.
b) in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa o strumentale rispetto all'attività sopra descritta, e quindi anche operazioni industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico, compreso il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie in genere anche reali connesse o attinenti al raggiungimento anche indiretto dello scopo sociale, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 7 e all’art. 8 del D. Lgs. 175/2016 qualora ne ricorrano le fattispecie.
I Comuni, partecipanti al capitale, esercitano un effettivo controllo sulla società di gestione con le modalità previste dai regolamenti.
ART. 3
- SEDE -
La società ha sede legale in Lanciano (CH).
Il Consiglio potrà istituire una o più sedi amministrative anche in altri Comuni della Regione Abruzzo, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.
Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse succursali, rappresentanze ed agenzie sull'intero territorio nazionale.
ART. 4
- DURATA -
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti o potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell' Assemblea Straordinaria.
CAPO 11 CAPITALE ART. 5
- CAPITALE -
Il capitale sociale di euro I .896.550,OO (unmilioneottocentonovantaseicinquecentocinquanta) ed è suddiviso in n. 1.896.550 azioni del valore nominale di euro uno ciascuna.
Il capitale sociale deve essere interamente pubblico con esclusione dell'ingresso di capitali privati e può essere sottoscritto solo dagli Enti Locali ricadenti nell'ATO n. 6 Chietino.
ART. 6
- AZIONI -
Le azioni sono trasferibili secondo le modalità in appresso indicate. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
L'assunzione della qualità di socio importa l'adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.
Per le partecipazioni degli enti locali i diritti del socio sono esercitate dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato.
Il domicilio dei Soci, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione.
E' riservato ai soci il diritto di prelazione sulle azioni che un socio intendesse di non più possedere.
A tal fine il socio interessato dovrà comunicare con raccomandata a.r. la sua decisione, e gli altri soci potranno optare per l'acquisto. In caso di aumento del Capitale Sociale le azioni di nuova emissione e quelle rimesse a disposizione dai soci, fatta eccezione dai casi consentiti dalla legge, dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero ed al tipo di azioni di cui sono titolari.
ART. 7
- FINANZIAMENTI -
La società potrà contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti ed aperture di credito, a norma delle leggi vigenti in Italia e nella U.E..
Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano i soci potranno eseguire dei finanziamenti alla società stessa nei limiti di legge, che saranno fruttiferi di interesse secondo gli accordi di volta in volta stipulati dalle parti.
Gli azionisti potranno inoltre eseguire a favore della società versamenti volontari, sia in conto capitale, sia a fondo perduto, sia in conto futuri aumenti di capitale, anche non proporzionalmente alla percentuale di capitale da essi posseduta.
CAPO 111 ASSEMBLEA ART. 8
- ASSEMBLEA -
L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.
L'assemblea è comunque validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci.
La Società comunica ai comuni soci, entro il ventesimo giorno precedente la data di convocazione dell'assemblea, il Bilancio, la relazione sulla gestione ed il programma di attività.
ART. 9
- INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Libro Soci della società almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Ogni socio nelle Assemblee ha diritto ad un voto per azione.
Qualora un azionista sia titolare di più azioni, anche per delega, non è ammesso il voto divergente neppure se lo stesso azionista si é avvalso di uno o più delegati.
L'azionista e il delegato dovranno pertanto, votare uniformemente e qualora i voti non fossero uniformi vengono considerati astenuti.
Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, purché ciascun delegato non sia portatore di più di tre deleghe.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa e la regolarità delle deleghe.
Constatata la validità dell'assemblea la stessa non potrà venire infirmata per l'allontanamento di soci nel corso dell'adunanza.
ART. 10
- CONVOCAZIONE -
L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in qualsiasi altra località, nell'ambito dell'Unione Europea, che sarà indicata nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio annuale nel maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni; ed in tal caso gli amministratori dovranno segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.
L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria che straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
Il Consiglio d' Amministrazione deve in ogni caso convocare senza ritardo l'assemblea quando ne venga fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o da due consiglieri di amministrazione, e nella domanda siano indicati gli argomenti ART. 11
- AVVISO DI CONVOCAZIONE -
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
ART. 12
- ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA -
L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
ART. 13
- ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA -
L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più del terzo del capitale sociale. Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale o il suo ampliamento, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento all'estero della sede sociale, l'aumento di capitale sociale, l'emissione di prestiti obbligazionari anche convertibili, l'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione.
ART. 14
- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona che sia stata designata dal Consiglio stesso.
ln caso di assenza o impedimento è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.
Il presidente dell'assemblea designa il segretario, che può essere scelto anche tra non soci. Spetta al presidente dell'assemblea regolare la disciplina della discussione e regolamentare il modo della votazione.
Nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale viene redatto da un notaio designato dal presidente stesso, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio o dal segretario.
ART. 15
GETTONI m PRESENZA -
Alle singole persone fisiche che partecipano alle assemblee della società in rappresentanza dei soci, o in quanto essi stessi soci, è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ciascuna riunione.
Il gettone spetta nella misura pari a quella prevista dalla normativa vigente alla data dell'assemblea per i consiglieri comunali del comune di Lanciano.
CAPO IV AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA
ART. 16
- CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE -
La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nei limiti e nel rispetto delle previsioni dell’art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e di eventuali successivi atti integrativi delle medesime.
La determinazione del numero dei Componenti del C.d.A. è effettuata dall'Assemblea. Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea dei soci, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, avverrà secondo il seguente procedimento:
a. ciascun socio potrà presentare una propria lista contenente un numero di candidati, contraddistinti da numeri crescenti, pari a quello dei Consiglieri d'amministrazione da nominare, nel rispetto del principio di equilibrio di genere (art. 11 co. 4 D. Lgs. 175/2016)
b. ciascun candidato potrà essere indicato in una sola lista;
c. per il caso in cui siano state presentate più di due liste, i soci provvederanno preventivamente a scegliere, tra tutte le liste presentate, due sole liste di Consiglieri;
d. ciascun socio potrà votare per una sola lista;
e. le due liste scelte saranno quelle che avranno ricevuto il maggior numero di voti;
f. successivamente alla scelta delle due liste, i soci provvederanno, di seguito, ad esprimere il proprio voto tra le due liste scelte;
g. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., sino ad un numero pari a quello dei consiglieri da nominare;
h. i quozienti come sopra determinati saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in graduatoria decrescente;
i. risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.
Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare il sostituto secondo l'ordine di lista di cui faceva parte il consigliere cessato dalla carica o, in mancanza, con nomina assembleare.
Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'Assemblea per le nuove nomine.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati nel corso di ciascun triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
Gli amministratori scaduti restano in carica fino a quando l'Assemblea non avrà nominato i sostituti
ART. 17
- CARICHE SOCIALI -
Nel caso in cui la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, ove l’Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi componenti il Presidente e un Vicepresidente, quest’ultimo quale mero sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Il Consiglio d' Amministrazione può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati attribuendo ad essi, congiuntamente e/o disgiuntamente, tutta o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate al Consiglio per legge e/o per previsione espressa del presente Statuto e salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
Il Consiglio d' Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.
Ad esso dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato esecutivo.
E' infine conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, a ciascun Amministratore Delegato, il potere di rilasciare, nonché di revocare, procure speciali a dipendenti e/o a terzi, per il compimento di singoli atti o di specifiche categorie di atti.
ART. 17 – BIS
Gli organi sociali sono quelli descritti nel presente Capo IV, con divieto espresso di istituirne ulteriori, e comunque con divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
In relazione a tutti gli organi sociali, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonché di corrispondere trattamento di fine mandato ai componenti.
ART. 18
- RIUNIONI DEL CONSIGLIO -
Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario oppure su domanda di un terzo dei suoi componenti e/o del Collegio sindacale con domanda scritta.
La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera o telegramma, salvo caso di urgenza in cui basterà il preavviso di un giorno.
Il Consiglio è comunque validamente riunito quando sono intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci.
Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori dalla sede sociale.
ART. 19
- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO -
Le riunioni del Consiglio d' Amministrazione vengono presiedute dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione o, in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento dal Vicepresidente o, in mancanza degli stessi, dal consigliere più anziano per età.
Il presidente di ciascuna riunione designa il segretario, che può essere scelto, su autorizzazione del Consiglio, anche tra soggetti che non ricoprano la carica di Consigliere. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario della stessa.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
ART. 20
- POTERI DEL CONSIGLIO -
Al Consiglio di Amministrazione spetta principalmente la gestione della società ed ha i poteri di compiere quegli atti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria diretti a conseguire l'oggetto sociale che non siano espressamente rimessi alla competenza dell'Assemblea, esclusi il rilascio od accettazione di cambiali, gli acquisti di obbligazioni ed azioni e gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.
Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:
a. l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Società;
b. la nomina del Direttore Generale;
c. l'assunzione e la cessione di partecipazioni.
ART. 21
- RAPPRESENTANZA SOCIALE -
La rappresentanza della società, la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualsiasi grado di giurisdizione nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, spetteranno al Presidente ed in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo al Vicepresidente.
La rappresentanza della società, inoltre, spetterà a ciascun Amministratore Delegato, se nominati, nei limiti della delega ed ai procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
ART. 00
- XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX -
"00 compenso annuo lordo omnicomprensivo dei Componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere superiore all'80% per il Presidente ed al 70% per i Componenti di quello spettante ai Sindaci proprietari della quota di controllo. In caso di pluralità di enti locali si fa riferimento all'ente locale, che detiene la quota di maggioranza ed in caso di quote pari al criterio più favorevole alla maggiore determinazione del compenso secondo determinazione di fonte normativa.
CAPO V CONTROLLI ART. 23
- COLLEGIO SINDACALE -
Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge.
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede, salvo per i primi, secondo le modalità descritte all'art. 15 del presente Statuto.
Tra gli eletti verranno designati Sindaci effettivi coloro che avranno ottenuto i tre quozienti più elevati e Sindaci supplenti coloro che avranno ottenuto il quarto ed il quinto quoziente più elevato.
In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco subentra, secondo quanto previsto dall'art. 2401 c.c., il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.
Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza delle liste.
La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre tre società aventi lo stesso oggetto sociale.
A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.
La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di Xxxxxxx.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
Nel novero dei Sindaci effettivi l'Assemblea elegge a maggioranza il Presidente.
I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Le attribuzioni demandate ai membri del Collegio Sindacale sono regolate dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
L'Assemblea, nella stessa seduta di nomina, determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, che non potrà eccedere la misura minima stabilita dalle Tariffe Professionali dei Dottori Commercialisti.
ART. 23 bis
La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione legale iscritta nell'apposito registro, nominata ed operante ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
CAPO V1
ESERCIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE ART. 24
- ESERCIZI SOCIALI -
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2003.
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale con il relativo conto economico.
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota del 5% da accantonare a riserva legale ai sensi del codice civile finché il fondo di riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci salvo diversa deliberazione dell ' Assemblea.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.
ART. 25
- LIQUIDAZIONE -
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
CAPO VII CONTROVERSIE ART. 26
- CONTROVERSIE -
Tutte le controversie, tranne quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che potranno insorgere in dipendenza del contratto sociale, durante la sua liquidazione, tra la società ed i soci, tra gli amministratori, i soci ed i liquidatori, nonché tra i soci nei loro rapporti sociali, saranno devolute alla competenza esclusiva di unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Lanciano, a richiesta della parte più diligente.
L'arbitro unico giudicherà ritualmente e secondo diritto, e stabilirà anche in tema di costo e spese dell'arbitrato.
ART. 26 bis
- DIRITTO Dl CONTROLLO DELL'ENTE LOCALE SOCIO IN CASO m AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO "IN HOUSE" -
In deroga al precedente art. 20 (poteri del Consiglio), al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, il presente articolo formalizza le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali soci, per il tramite dell'Ente d' Ambito, come da Delibera Assembleare A.T.O. n. 17 del 30/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti della S.A.S.I. S.p.A. e costituisce clausola di riferimento per il rapporto tra Enti Locali, Ente d' Ambito e Società.
Spettano esclusivamente agli enti locali soci, per il tramite dell'Ente d' Ambito i poteri previsti dal Regolamento Approvato con Delibera Commissariale A.T.O. n. 14 del 19/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante del presente Statuto.
Salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 a proposito dei servizi idrici, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare — sia nell'assemblea della società si al di fuori di essa — mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purchè tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.
Gli Amministratori e il collegio sindacale della Società S.A.S.I. S.p.A. sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di
consentire il completo controllo degli enti locali e dell'Ente d' Ambito sui servizi da essi affidati alla società.
Nel quadro del modulo gestorio di delegazione interorganica di cui al comma 5 lettera c) art. 113 T.U.E.L., la società e assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di ogni Ente Locale Socio, per il tramite dell'Ente d'Ambito.
A tal proposito è facoltà dell'Ente d' Ambito e del Soggetto Gestore adottare tutti i provvedimenti necessari atti a semplificare i processi burocratici, tecnici ed amministrativi inerenti le attività regolate dall 'art. 26 bis del presente Statuto.
Gli investimenti singoli superiori a ventimila euro effettuati dalla S.A.S.I. S.p.A. devono essere assentiti dall'A.T.O., come pure devono essere assentiti dall'A.T.O. i programmi annuali e triennali di investimento.
ART. 27
- REGOLAMENTI -
Con deliberazione dell'assemblea ordinaria saranno approvati il regolamento che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci, il regolamento di gestione del servizio idrico integrato in house e lo schema tipo del contratto di servizio con gli Enti soci.
ART. 28
- RINVIO -
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed al codice civile.