Clausola di rinvio Clausole campione

Clausola di rinvio. 1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
Clausola di rinvio. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla disciplina di cui al libro V° Titolo III del Codice Civile.
Clausola di rinvio. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Clausola di rinvio. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, valgono le norme di legge e del presente contratto nazionale di lavoro, ivi compresi i termini di preavviso previsti per gli altri lavoratori del livello finale del tirocinante. Nel periodo di effettiva prestazione, per quanto attiene il presente articolo, le parti hanno voluto ricomprendere solo i periodi utilizzati di ferie, festività e ROL nonché gli infortuni sul lavoro e le certificazioni di malattia complessivamente non superiori a 30 giorni di calendario.
Clausola di rinvio. Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all’art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.
Clausola di rinvio. Per quanto non disciplinato dal presente capo, con particolare riferimento al trattamento per malattia, infortunio e maternità, valgono per gli apprendisti le normative previste dal presente CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato già qualificati, nonché da ciascun settore di applica- zione dello stesso CCNL. A decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti gli apprendisti saranno iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FONTUR.
Clausola di rinvio. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.
Clausola di rinvio. Per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal presente Contratto, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle eventuali disposizioni di legge o regolamento applicabili ed alle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II , negli artt. 43 e 44, nel Capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV e nel Capo V (esclusi gli artt. 63 e 65), delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (altrove denominate per brevità, nel presente atto, “C.G.C.”), visibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/Xxxxx-x-Xxxx/Xxxxxxxx, che, seppur non allegate al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Delle stesse, l’Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. Le parti convengono che il termine “Fornitore” utilizzato nelle CGC deve intendersi come equivalente a quello di “Appaltatore” utilizzato nel presente Contratto. In caso di contrasto tra quanto previsto in altri documenti con quanto previsto nel presente Contratto, le previsioni di quest’ultimo prevarranno.
Clausola di rinvio. 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, le parti fanno rinvio al Codice civile ed alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.
Clausola di rinvio. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice civile vigenti in materia.