FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Clausole campione

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. 10. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l’Ersu provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. 13 19- QUINTO D’OBBLIGO 14
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. 1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento opelegis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Consorzio proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandataria,il Consorzio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del Codice il Consorzio interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Fondazione provvederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. ln caso di morte del titolare di Ditta individuale, sarà facoltà della Fondazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del Contratto.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. 1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’IGEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.