CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI Clausole campione

CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore. In caso di violazione di detto divieto, ARIC e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. E’ fatto assoluto divieto all’impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”; In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’impresa cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’impresa stessa. In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 20 del contratto.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. 1. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del Decreto Legislativo 163/2006.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. 27.1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 116 D.Lgs. 163/2006.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 116 D.lgs. 163/2006 s.m.i., è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Qualora la gestione del servizio, per particolari motivi, venisse affidata ad altro gestore economico, quest’ultimo si impegna a fornire l’assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti. E’ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. 1. E’ fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con l’Amministrazione.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio effettuato senza specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante dichiara risolto di diritto il contratto.
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. Ai sensi dell’art.105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente documentate dal Fornitore.