Certificazione ISO 9001 Clausole campione

Certificazione ISO 9001. La certificazione SOA garantisce che l’azienda è dotata di un Sistema di gestione della Qualità (SGQ). Questa certificazione ci permette di operare al meglio, così come ai nostri cliente di ottenere una garanzia di risultato. Ridurre i rischi al minimo, misurare le prestazioni, individuare gli indicatori, migliorarsi continuamente: la qualità, al centro di tutto. • OG 1 • OG 11 • OS 3 • OS 6 • OS 28 • OS 30 • OS 18-A Edifici Civili e Industriali Impianti Tecnologici Impianti idrico-sanitari Finitura di Opere Generali Impianti Termici e di Condizionamento Impianti Elettrici, Telefonici, Televisivi Componenti Strutturali in Acciaio IV-BIS IV V II IV III-BIS III La Certificazione F-Gas è il documento che attesta l’idoneità della Cosbotek e dei suoi lavoratori a gestire i gas fluorurati responsabili dell’effetto serra. In particolare, la Cosbotek gestendo ed effettuando attività d’installazione e manutenzione impianti, è in posseso del patentino per gas fluorurati. La normativa legata alla certificazione F-Gas, la D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, disciplina chi obbligatoriamente deve possedere il certificato F-Gas e i gas fluorurati a effetto serra, sostituendo e integrando il vecchio D.P.R n.43 del 27/01/2012 L’insieme delle certificazione SOA che la Cosbotek è stata in grado di ottenere, le permettono di prtecipare a gare d’appalto, pubbliche e private, per un importo di 16.880.000 €. Alberghiero Ppg Industries Italiana Srl Milano Meccanica Comune Di Gorlago Gorlago Business Hotel Srl Milano Prosintex Ind. Chimica Settimo Milanese Abrasivi Metallici Ind. Desio Comune Di Marina Di Pisa Marina Di Pisa Fin-Alberghi S.P.A. Milano Reys S.P.A. Arcore Boldrocchi Biassono Comune Di Monza Monza Hotel Xxxxx Xxxxxxx Rhodia Geronazzo S.P.A. Ospiate Di Bollate Brevetti Signode S.P.A. Sesto San Xxxxxxxx Comune Di Piombino Piombino Hotel Milano Miradolo Terme S.N.P.E. Rescaldina Fontana Gruppo Veduggio Comune Di Saronno Saronno Hotel Piccolo Scorze’ Sika Italia S.P.A. Cerano Gianetti Ruote Ceriano Laghetto Comune Di Tortona Tortona Hotel Alga Hotel Belvedere Hotel H.I.L.T.O.N. Hotel Piccolo Mondo Milano Soiano Del Lago Limbiatei Torbole Sul Garda Sipcam S.P.A. Petrolchimica Atofina Salerano Sul L. Rho Xxxx Xxxxx L.I.M.A. S.P.A. Metallurgica Tognetti Menfi Industria Srl Muggio Desio Lecco Cinisello Balsamo Frigoriferi Milanesi S.P.A. General Costruzioni Lombarda Costruzioni Malpensa 2000 Milano Seregno Seregno Vizzola Ticino Hotel Rist. Xxxxxxxx Xxxxxxx Enichem Gela Moto...
Certificazione ISO 9001. I concorrenti dovranno produrre dichiarazione relativa al possesso della Certificazione ISO 9001, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.
Certificazione ISO 9001. Certificazione rilasciata alle società che hanno sistemi di gestione di qualità con requisiti conformi a quelli prescritti dalle norme emanate dall’ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione Europea). Organizzazione moderna dei punti vendita al publico, attualmente composta da ipermercati, supermercati e superette, distinti tra loro in base alla metratura del punto di vendita. Sono esclusi i negozi tradizionali detti anche “normal trade”.
Certificazione ISO 9001 riferita alle sedi di Palmanova e Sede di Pordenone Cert. N. 0023.2020 Certificazione ISO14001 riferita alla sede di Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00 Cert. N. 0030.2020 ARPAFVG | SEDE LEGALE: XXX XXXXXXX, 00 00000 XXXXXXXXX (XX) | P.IVA E CF: 02096520305 | PEC: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx Sommario
Certificazione ISO 9001. Namirial S.p.A. ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in data 28.11.2007. Namirial ha conseguito il certificato n. 223776 presso la Bureau Veritas Italia S.p.A. che l'ha giudicata conforme ai requisiti. della norma ISO 9001:2000 con il seguente scopo:
Certificazione ISO 9001. Namirial S.p.A. ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 in data 28.11.2007. Xxxxxxxx ha conseguito il certificato n. 223776 presso la Bureau Veritas Italia S.p.A. che l'ha giudicata conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2008 con il seguente scopo: “Progettazione, elaborazione ed assistenza post-vendita di software, piattaforme gestionali e siti internet. Erogazione di servizi di hosting e collocation. Erogazione del servizio di posta elettronica certificata. Certification Authority, time stamping, firma automatica, firma remota, firma elettronica semplice e avanzata e personalizzazione di smart card. Progettazione ed erogazione di servizi gestiti in modalità Saas, Paas e on premise in ambito Enterprise Content Management e paperless business (Business Process Management, acquisizione e trasmissione dei documenti, fatturazione elettronica, formazione documenti, gestione archiviazione e conservazione a norma di documenti informatici).” Namirial S.p.A. ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 27001:2013 in data 19.03.2012. Xxxxxxxx ha conseguito il certificato n. IND15.0059U presso la Bureau Veritas Italia S.p.A. che l'ha giudicata conforme ai requisiti della norma ISO/IEC 27001:2013 con il seguente scopo: “Consulting, design, development, delivery, support, provisioning of it services and solutions for electronc signature, advanced electronic signature, advanced electronic signature based on biometrics, trust mail, certification authority and trust services in accordance with eIDAS European regulation”. Sulla base dei colloqui preventivi con i Referenti dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, XXXX ritiene di soddisfare le esigenze dell’Ordine e dei suoi iscritti attraverso la proposizione dei Trust Services che verranno descritte nei capitoli successivi.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: