Responsabilità E Limitazioni Agli Indennizzi Clausole campione

Responsabilità E Limitazioni Agli Indennizzi. 3.5.1 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL GESTORE‌ Il Gestore è responsabile, verso i Titolari, per l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalle attività previste dal [I], [II], [III], [IV], [V], [VI], [VII], e successive modifiche ed integrazioni. Il Gestore, ove previsto, mette a disposizione del Titolare l’identità SPID associandola alle credenziali descritte in §10. Il Gestore è responsabile verso l’utente per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’espletamento delle attività richieste dalla normativa vigente in materia di Sistema Pubblico di Identità Digitale. In particolare, nello svolgimento della sua attività: - attribuisce l’Identità Digitale e rilascia le credenziali connesse attenendosi alle Regole Tecniche emanate dall’AGID; - si attiene alle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali nonché alle indicazioni fornite nell’informativa pubblicata sul sito xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxx; - procede alla sospensione e/o revoca delle credenziali in caso di richiesta avanzata dall’utente per perdita del possesso o compromissione della segretezza, per provvedimento dell’AgID o su propria iniziativa per acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità dell’utente, per sospetti di abusi o falsificazioni. Il Gestore non si assume la responsabilità: - per l’uso improprio delle Credenziali e in generale dell’Identità Digitale. Il Titolare in particolare prende atto e accetta che Xxxxxxxx S.p.A. non risponderà di qualsivoglia uso abusivo, lesivo o comunque improprio della Identità Digitale; - per le conseguenze derivanti dalla non conoscenza o dal mancato rispetto, da parte del Titolare, delle procedure e delle modalità operative indicate nel presente documento; - per il mancato adempimento degli obblighi previsti a suo carico dovuto a cause ad esso non imputabili; - per la mancata o non corretta esecuzione degli obblighi su di esso incombenti in caso di impossibilità, anche parziale, di erogare il Servizio oppure al verificarsi di qualsivoglia causa di forza maggiore, ivi incluse calamità naturali, eventi bellici, furti, interventi dell’autorità, caso fortuito e in tutti gli altri casi in cui il mancato o non corretto adempimento sia comunque dovuto a cause a lei non direttamente imputabili; - circa il corretto funzionamento e la sicurezza dei dispositivi, hardware e software, utilizzati dal Titolare, sul regolare funzionamento di li...
Responsabilità E Limitazioni Agli Indennizzi. 3.3.1 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL CERTIFICATORE‌ Il Certificatore è responsabile, verso i Titolari, per l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalle attività previste dal [III][IV][V][VI][VII][VIII][XVII] e successive modifiche ed integrazioni. Il Certificatore non si assume la responsabilità: · per l’uso improprio dei certificati emessi ; · per le conseguenze derivanti dal la non conoscenza o dal mancato rispetto , da parte del Titolare, delle procedure e delle modalità operative indicate nel presente documento ; · per il mancato adempimento degli obblighi previsti a suo carico dovuto a cause ad esso non imputabili;‌
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  • Responsabilità per danni 1. I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità verso terzi L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.

  • Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese):

  • Limitazione di responsabilità La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.

  • Obblighi e responsabilità del Cliente Il Cliente è responsabile di ogni azione svolta mediante l’account a lui assegnato. In particolare, ogni testo, informazione, immagine, programma o contenuto multimediale, dati (detti d’ora in poi “contenuti”) immessi dal Cliente in rete tramite un account assegnato da WirLab Srl sono sotto la responsabilità del Cliente stesso. Il Cliente assicura che tali contenuti sono nella sua legittima disponibilità, non sono contrari all’ordine pubblico, al buon costume ed alla pubblica moralità e, comunque, non violano alcun diritto di terzi derivante dalla legge, dal presente Contratto e/o dalla consuetudine (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto d’autore, diritto alla privacy, diritti di proprietà intellettuale e industriale). In particolare il Cliente si impegna ad immettere contenuti protetti da copyright solo qualora egli abbia acquisito il consenso scritto dal titolare del diritto d’autore e si obbliga a citare la fonte e l’esistenza del permesso. Il Cliente si obbliga altresì a non trasmettere, elaborare, diffondere, memorizzare o trattare in qualunque altra forma contenuti pedopornografici, pornografici, osceni, blasfemi o diffamatori. Il Cliente mantiene la titolarità delle informazioni trasmesse in rete, assumendosi ogni più ampia responsabilità civile e penale in ordine al contenuto delle stesse, con espresso esonero di WirLab Srl da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo a riguardo, fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla legge comunitaria ed italiana. Il Cliente assicura a WirLab Srl che i contenuti non violano alcun diritto di terzi, nemmeno parzialmente, sollevando, in ogni caso, ad ogni titolo e per ogni causa, WirLab Srl da danni, spese e/o quanto altro preteso da terzi. Qualora le informazioni immesse in rete abbiano carattere di pubblicità, il Cliente garantisce che le stesse sono conformi ad ogni disposizione di legge vigente in materia. Il Cliente si obbliga a non utilizzare i servizi di comunicazione elettronica forniti da WirLab Srl per invio di pubblicità non richiesta a gruppi di discussione e/o ad indirizzi di utenti che non abbiano alcun rapporto con il mittente. In caso di violazione di quanto suddetto, WirLab Srl avrà la facoltà di rimuovere i contenuti immessi e/o di sospendere il Servizio senza alcun obbligo di preavviso. Il Cliente si obbliga, infine, a non utilizzare lo spazio a disposizione per effettuare test di pagine dinamiche, script e software in genere che, qualora realizzati, possano arrecare una diminuzione delle prestazioni o addirittura la totale compromissione delle macchine. Il Cliente è ad ogni modo consapevole che la navigazione, il caricamento e/o lo scaricamento di eventuali programmi, files, informazioni della rete, è sotto la propria responsabilità. E’ fatto, inoltre, espresso divieto al Cliente di: -fare spamming e/o inviare a terzi messaggi non richiesti e/o indesiderati; -intercettare illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e/o rivelarne il contenuto; -violare, sottrarre o sopprimere la corrisponden- za informatica o telematica tra terzi; - comunicare in rete in modo offensivo, ingiurioso o diffamatorio; -violare la privacy degli altri utenti della Rete; -utilizzare i Servizi WirLab Srl in modo non appropriato al presente Contratto. Il Cliente si impegna a rispettare le regole di buon comportamento in Internet, che vanno sotto il nome di "Netiquette" e che lo stesso dichiara di conoscere. Il Cliente si obbliga di conseguenza a tenere indenne WirLab Srl da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da WirLab Srl quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del Cliente agli obblighi e garanzie previsti nel presente Contratto e nelle presenti condizioni generali. Qualora il Cliente sia intestatario di più contratti, l’inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni in essi contenute (es. mancato pagamento) darà facoltà a WirLab Srl, previa sospensione del Servizio, di risolvere di diritto il presente contratto, oltreché di agire e/o rivalersi nei confronti del Cliente nei modi previsti dalla vigente normativa in materia.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.