Caratteristiche dei prodotti alimentari Clausole campione

Caratteristiche dei prodotti alimentari. Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per i servizi di cui al presente capitolato sono:
Caratteristiche dei prodotti alimentari. Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per i servizi di cui al presente capitolato sono precisate nell'allegato C denominato “Caratteristiche dei generi alimentari - requisiti merceologici”. Non possono essere impiegati o consegnati alimenti contenti “O.G.M.”. Sono richieste forniture di prodotti ottenuti mediante:
Caratteristiche dei prodotti alimentari. Le bevande ed i generi di conforto somministrati con distributori devono: essere di prima qualità e di produzione di marche primarie; essere prodotti in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione; corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previsto, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita; essere accompagnati da relativa scheda tecnica del produttore. Questa potrà essere resa disponibile anche su piattaforma informatica dedicata e costantemente aggiornata; All occorrenza, verrà svolta un indagine conoscitiva rivolta agli utenti al fine di testare il livello di gradimento dei prodotti distribuiti. Sulla base degli esiti di tale verifica e dei consumi dei prodotti, saranno concordati con il Concessionario la tipologia di ulteriori prodotti da fornire.
Caratteristiche dei prodotti alimentari. Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per i servizi di cui al presente capitolato sono precisate nell'allegato C denominato “Caratteristiche dei generi alimentari - requisiti merceologici”. Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino sull’etichetta l’indicazione “contiene O.G.M.”. Le derrate alimentari dovranno inoltre dovranno rispondere alle seguenti norme di carattere generale: - avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti; - avere una corretta etichettatura facilmente leggibile secondo quanto previsto dalla normativa generale e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica (elenco degli ingredienti in ordine decrescente, quantitativo netto, data di scadenza o termine minimo di conservazione degli alimenti, eventuale data di produzione per i prodotti nei quali prevista; modalità di conservazione, istruzioni per l’uso negli alimenti per i quali sono previste, luogo di origine e provenienza con nome o ragione sociale del fabbricante o confezionatore, con indirizzo completo, numero di lotto); - possedere imballaggi integri ed idonei senza alcun segno di deterioramento; - per prodotti surgelati non sono ammessi prodotti che abbiano subito anche uno scongelamento parziale, nella fase di detenzione; lo scongelamento deve essere effettuato esclusivamente in cella frigorifera o con apposita attrezzatura; - non è ammesso l’impiego di prodotti precucinati o precotti; - nel rispetto delle norme igienico sanitarie, le derrate non consumate potranno essere ritirate da associazioni Onlus debitamente autorizzate dal Comune. - l’Appaltatore deve acquisire dai propri fornitori, e tenere a disposizione del Comune, la documentazione attestante la conformità delle materie prime a quanto previsto dal capitolato e alla qualità dichiarata; il Comune si riserva di richiedere, per determinate materie prime, la disponibilità di dichiarazioni di conformità relative ad ogni consegna. L’Appaltatore deve garantire la tracciabilità delle derrate e pasti preparati, per quanto di competenza, come previsto dalla legislazione vigente.
Caratteristiche dei prodotti alimentari. Sono preferiti i prodotti con caratteristiche igienico - sanitarie migliorative, i prodotti di provenienza nazionale, alimenti D.O.P. (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (Specialità Tradizionali Garantire), alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata. Dovrà essere inoltre data comunicazione sulla provenienza degli alimenti somministrati per comunicarli poi all'utenza. Per quanto concerne le caratteristiche delle materie prime sono vincolanti le seguenti prescrizioni:
Caratteristiche dei prodotti alimentari. Articolo 11 -
Caratteristiche dei prodotti alimentari. L’Istituzione dei Servizi Educativi, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 02.08.1997 n. 28 e dalla L.R. 4.11.2002 n. 29 intende inserire elementi qualificanti nell’ambito della
Caratteristiche dei prodotti alimentari. Gli standard qualitativi e le caratteristiche che le derrate alimentari devono possedere sono specificati nell’Allegato n. 3 “Caratteristiche merceologiche derrate alimentari”. Per tutti gli alimenti si richiedono livelli di qualità ottimi, frutta e verdura freschissime, in perfetto stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di biologico e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico sanitarie. Per quanto attiene alla composizione dei nutrienti e delle grammature si fa riferimento a quanto disposto dalle “Linee di indirizzo per la Ristorazione scolastica della Regione Liguria”, Delibera n. 333/2015, che si richiamano integralmente anche se non materialmente allegate. Prima dell’avvio dei servizi oggetto del contratto, il Concessionario fornisce le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati che devono corrispondere tassativamente a quanto previsto dall’Allegato n. 3 “Caratteristiche merceologiche derrate alimentari”. Nel corso dell’esecuzione è inoltre obbligata a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto ai prodotti precedentemente indicati. Dovrà inoltre essere rispettata la normativa in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari ed eventuali prodotti allergenici. L’aggiudicatario deve fornire in tempi adeguati al direttore dell’esecuzione del contratto le informazioni relative alla somministrazione delle referenze biologiche o altrimenti qualificate (SQNPI, DOP, SQNZ, etc.) e delle specie dei prodotti ittici con relative denominazioni scientifiche che saranno offerte, affinché nei menù relativi alle settimane o al mese di riferimento possa essere resa evidenza dei prodotti biologici o altrimenti qualificati nonché delle specie ittiche che verranno somministrati nei vari pasti. Il menù, completo di tali informazioni, sarà pubblicato on-line sul sito dell’istituto scolastico e del comune ed esposto in copia cartacea all’interno dell’edificio scolastico in modo tale di rendere edotta l’utenza sulle caratteristiche qualitative dei prodotti somministrati. Il Concessionario è tenuto inoltre a rendere disponibile ai committenti le tabelle dei pesi “a crudo” (inclusi verdura cruda, prosciutto, formaggio, pizza, frutta, pane, polenta, dolce, ecc.) relative alle singole porzioni per ogni tipologia di utenza. Le pietanze del menù contenenti alimenti surgelati devono essere contrassegnate con un asterisco. Non sono ammesse derrate alimentari sfuse e le confezioni parzialme...
Caratteristiche dei prodotti alimentari. Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per i servizi di cui al presente capitolato sono quelle previste nelle schede tecniche delle tabelle merceologiche (allegato n. 3). Ferma restando la completa autonomia dell’ appaltatore nella scelta delle fonti di approvvigionamento, esso assicura che tutti i prodotti alimentari forniti siano scelti tra prodotti di elevato standard qualitativo, di ottima qualità e prima scelta, nello scrupoloso rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia. La Ditta si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della loro veicolazione, nonché del loro stoccaggio. L’appaltatore si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di legge in merito a presenza di residui di pesticidi, parametri merceologici e parametri microbiologici. Per prodotti biologici si intendono alimenti provenienti da coltivazioni esenti da prodotti chimici di sintesi, secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 834/2007, e successive modifiche e aggiornamenti. Sulle confezioni devono comparire le diciture obbligatorie: · da agricoltura biologica - regime di controllo CEE · nome dell’Organismo di controllo ed estremi dell’autorizzazione ministeriale · sigle dell’organismo di controllo e codice del produttore. · DOP (Denominazione di Origine protetta) di cui al Regolamento CE n. 2081/92, e successive modifiche ed integrazioni; · DOC (Denominazione di Origine Controllata); · IGP (Indicazione Geografica Protetta), di cui al Regolamento CE n. 2081/92, e successive modifiche ed integrazioni. I prodotti alimentari dovranno provenire da agricoltura biologica, integrata e tradizionale, e da prodotti tipici e locali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 29/2002. Nella fattispecie, dovranno essere forniti

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: