PRODOTTI CHIMICI Clausole campione

PRODOTTI CHIMICI. 3.2.1 Inchiostri, toner, tinture, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di bagnatura Inchiostri, toner, tinture, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di bagnatura sono permessi solo se non sono classificati con nessuna delle seguenti frasi di rischio, secondo la Direttiva 1999/45/CE:
PRODOTTI CHIMICI. Tutti i prodotti chimici che verranno impiegati nelle lavorazioni dovranno essere di tipo approvato dagli organismi competenti e dotati di relativa scheda di sicurezza che dovranno essere trasmesse preventivamente alla Direzione per l’esecuzione o al Responsabile del procedimento. In particolare, i prodotti diserbanti impiegati devono essere regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità ed appartenere alla ex III classe tossicologica dei presidi sanitari di cui al DPR 223/88, DM 258/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
PRODOTTI CHIMICI. In Europa i detergenti, le sostanze di neutralizzazione e le sostanze utilizzate per il risciacquo e la manutenzione sono classificati come prodotti medico-clinici di classe I e, sull’etichetta, sono contrassegnati con il marchio CE. Le sostanze chimiche di processo ad azione antimicrobica, utilizzate per la pulizia disinfettante e/o la disinfezione finale manuale o meccanica a temperatura ambiente o a temperature maggiori, in Europa sono classificate come prodotti medico-clinici di classe IIa e contrassegnate dal marchio CE abbinato a un codice a quattro cifre che identifica l’organismo notificato. I prodotti devono essere utilizzati in conformità a quanto descritto sulle istruzioni d’uso rispetto a: • concentrazione d’uso; • temperatura di utilizzo; • tempi di utilizzo e di attività della soluzione; • scadenza del prodotto integro, scadenza all’apertura, scadenza del prodotto diluito; • compatibilità con i materiali da trattare; • specificità per trattamenti manuali; • specificità per trattamenti con apparecchiature compatibili. Inoltre, avvalendosi delle indicazioni di utilizzo del produttore, è necessario verificare la combinazione dei prodotti in funzione ai risultati di azione detergente e/o disinfettante attesi e verificare la biocompatibilità per eventuali residui aderenti al tessuto umano in conformità alla norma ISO 10993 “Valutazione biologica dei dispositivi medici”.
PRODOTTI CHIMICI. Saranno di norma impiegati i seguenti prodotti chimici per operazioni di chirurgia arboricola curativa.
PRODOTTI CHIMICI. Tutti i prodotti chimici impiegati nel servizio devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - essere rispondenti alle normative di legge vigenti, con particolare riferimento alla biodegradabilità, contenuto di fosforo, dosaggi e avvertenze di pericolosità, e corredati delle relative schede tecniche e tossicologiche; - i detergenti non devono contenere coloranti, metalli pesanti, come nichel e cromo, nonché neomicina e formaldeide; - non sono ammesse miscelazioni tra detergenti e disinfettanti e tra disinfettanti; - non è ammesso all’interno dei locali soggetti al servizio di pulizia e sanificazione l’impiego di alcool, ammoniaca, ipoclorito, acidi forti (cloridrico e nitrico) e altri prodotti che possano corrodere superfici e apparecchiature; - i prodotti chimici, al fine di evitare contaminazioni, devono essere conservati nei contenitori originari e dovranno quindi essere diluiti al momento dell’utilizzo secondo le indicazioni del produttore; - tutti i prodotti chimici devono essere stoccati in modo tale da essere riparati dalla polvere, in particolare i prodotti disinfettanti devono essere conservati al riparo dalla luce e con confezioni perfettamente chiuse. Il servizio dovrà essere svolto con l’utilizzo di idonee attrezzature al fine di rendere le operazioni più funzionali possibili e comunque i macchinari da utilizzarsi, dovranno essere conformi alle norme in materia di prevenzione degli infortuni. I macchinari e le attrezzature impiegati dovranno essere in regola con le normative vigenti sia in Italia che nella CE in materia di prevenzione infortuni, essere dotati perciò di tutti gli accessori e le misure idonee a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni e dovranno pertanto essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, dovranno essere utilizzati in conformità alle relative specifiche tecniche, nonché dotati del contrassegno dell’esecutore. I macchinari, le attrezzature Si accetta incondizionatamente…………..…………………. e i materiali di consumo dovranno essere comunque conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’impresa sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.
PRODOTTI CHIMICI. I prodotti e formulati da utilizzarsi dovranno essere tutti a norma di legge e privi di simboli di pericolosità. Dovranno avere un grado di elevata biodegrabilità. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica degli Enti competenti dei prodotti utilizati, chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.
PRODOTTI CHIMICI. Gli ammendanti, gli eventuali concimi utilizzati, i correttivi e prodotti correlati usati nell’espletamento del servizio dovranno rispettare i seguenti requisiti: - Essere conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i concimi CE (definiti dal Regolamento CE n. 2003/2003), concimi nazionali, correttivi e prodotti correlati contenute nel D.Lgs. 217/2006 e s.m.i. (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti); - Rispondere alle caratteristiche previste negli allegati 1,2,3,4,5,6 e 13 del D.lgs. 217/2006 e s.m.i.. Le attrezzature, le piattaforme e gli automezzi impiegati devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e Si accetta incondizionatamente…………..…………………. manutenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Nell’esecuzione del servizio l’Aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi - di sua proprietà ovvero nella sua disponibilità - a ridotto impatto ambientale almeno appartenenti alla categoria Euro 4 (ovvero immatricolati dopo il 1.1.2005 e conformi alle disposizioni di cui alle Direttive CE 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE X, 0000/00 XX X, 0000/000 XX X rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1). L’Aggiudicataria, inoltre, durante tutta la durata dell’appalto dovrà sottoporre a manutenzione programmata gli automezzi anche al fine del contenimento delle emissioni di CO2. L’Ateneo ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei veicoli e la loro conformità agli standard richiesti. A comprova di quanto sopra, l’Ateneo potrà richiedere all’Aggiudicataria di produrre copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati. L’Aggiudicataria dovrà acquisire a proprie spese e per tempo i permessi e le autorizzazioni necessarie per accedere a zone a traffico limitato, previste dal regolamento del Comune di Urbino tenendo indenne l’Ateneo da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle autorità competenti. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili. Essi devono essere altresì riutilizzati più volte, fino al loro definitivo esaurimento. Gli imballaggi non ulteriormente utilizzabili devono essere ritirati dall’Aggiudicataria e destinati ad att...
PRODOTTI CHIMICI. A causa della dannosità e della difficoltà di controllo dell’azione corrosiva innescata dai reagenti chimici dovrà essere cura dell’appaltatore operare con la massima attenzione e cautela, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti; l’uso di suddetti prodotti dovrà, pertanto, obbligatoriamente, essere prescritto da specifica autorizzazione della D.L. e circoscritto a quelle zone dove altri tipi di prodotti (ossia di procedure di pulitura) meno aggressivi non siano stati in grado di rimuovere l’agente patogeno. Se non diversamente specificato, sarà cura dell’appaltatore utilizzare formulati in pasta resi tixotropici da inerti di vario tipo (quali carbossilmetilcellulosa, polpa di carta, argille assorbenti, od altro materiale) che dovranno essere convenientemente diluiti, con i quantitativi d’acqua prescritti dalla D.L. EDTA BISODICO Sale bisodico chelante si presenta come polvere bianca inodore a pH debolmente acido (pH @ 5) utilizzato per la pulitura di croste nere; particolarmente efficace per le patine a base di solfato, generate da solfatazioni e carbonato di calcio legati alla presenza di scialbi o ricarbonatazioni superficiali. Fondamentalmente è un agente sequestrante ha la proprietà di formare con gli ioni dei metalli, composti di coordinazione molto solubili e stabili, mascherandone la presenza in soluzione. I principali metalli che potrà “captare” sono, in ordine di affinità, i seguenti: calcio, potassio, sodio, cromo, nichel, rame, piombo, zinco, cobalto, manganese, magnesio.
PRODOTTI CHIMICI. La valutazione di questo fattore di rischio non evidenzia alcun impatto significativo, pertanto non sono state prese misure particolari in materia, salvo la verifica puntuale delle schede di sicurezza dei prodotti quando vengono acquistati. Si ricorda altresì che quanto detto sopra non riguarda i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi in riferimento all’uso delle loro attrezzature di lavoro.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.