Canone di concessione e modalità di versamento Clausole campione

Canone di concessione e modalità di versamento. Il Concessionario, come da offerta presentata in sede di gara, corrisponde all’Università un canone di concessione annuale forfetario onnicomprensivo, costituito, secondo quanto previ- sto dall’art. 8 del Capitolato Speciale allegato, dalla somma delle seguenti quote: - quota fissa, pari a Euro 900.500,00 (novecentomilacinquecen- to/00) + IVA; - quota variabile, calcolata in percentuale sull’incasso annuo realizzato per la concessione medesima, pari al 2,05% (due/05). Il Concessionario provvederà al pagamento del canone soprain- dicato in rate semestrali anticipate. La quota variabile del canone relativo alla prima annualità (primi due semestri) è calcolata, ai fini del versamento anti- cipato, in percentuale sul valore annuale stimato per la con- cessione. Tale quota è poi ricalcolata, sulla base dell’incasso effettivo realizzato nel primo anno, e congua- gliata con i versamenti della seconda annualità. Il versamento del primo canone semestrale è stato effettuato dal Concessionario con bonifico del 15 ottobre 2018 di importo pari ad Euro 572.439,25 (cinquecentosettantaduemilaquattrocen- totrentanove/25). Per i successivi versamenti semestrali, il canone dovrà essere corrisposto all’Università entro 30 giorni solari dall’inizio del semestre di riferimento; la relativa disposizione di boni- fico deve essere trasmessa in copia o resa accessibile al Di- rettore dell’esecuzione del contratto (DEC) entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento. A partire dalla seconda annualità, e per tutte le successive, la quota variabile è direttamente calcolata sull’incasso ef- fettivo realizzato nell’anno precedente. I dati relativi all’incasso devono essere comunicati al DEC o resi accessibili e consultabili tramite gli strumenti di con- trollo e monitoraggio proposti dal Concessionario in offerta in sede di Gara. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico pres- so l’Agenzia 153, cod. IBAN 0200805227000400014148, previa emissione di fatture da parte dell’Università. Per ogni ulteriore obbligo, in materia, a carico del Conces- sionario, le parti fanno espresso rinvio all’art. 8 del Capi- tolato Speciale.
Canone di concessione e modalità di versamento. Il Concessionario corrisponde all’Amministrazione un canone di Concessione annuale forfetario onnicomprensivo, costituito dalla somma delle seguenti quote: ▪ quota fissa, pari a Euro 550.000,00 + IVA o al maggiore importo offerto in sede di Gara; ▪ quota variabile, calcolata in percentuale sull’incasso annuo realizzato per la Concessione, Il Concessionario provvede al pagamento del canone in rate semestrali anticipate, come segue: ▪ il primo versamento semestrale deve essere effettuato prima dell’inizio del Contratto e documentato al momento della stipula o alla data del verbale di consegna del servizio. ▪ i successivi versamenti semestrali devono essere effettuati entro 30 giorni solari dall’inizio del semestre di riferimento; la relativa disposizione di bonifico deve essere trasmessa in copia o resa accessibile al DEC entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento. La quota variabile del canone relativo alla prima annualità (primi due semestri) è calcolata, ai fini del versamento anticipato, in percentuale sul valore annuale stimato per la concessione (v. VALORE DELLA CONCESSIONE). Tale quota è poi ricalcolata, sulla base dell’incasso effettivo realizzato nel primo anno, e conguagliata con i versamenti della seconda annualità. A partire dalla seconda annualità, e per tutte le successive, la quota variabile è direttamente calcolata sull’incasso effettivo realizzato nell’anno precedente. I dati relativi all’incasso devono essere comunicati al DEC o resi accessibili e consultabili tramite gli strumenti di controllo e monitoraggio proposti dal Concessionario in offerta in sede di Gara. I dati comunicati o consultabili devono essere congruenti con i corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate in attuazione del D.Lgs. 127/2015. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull’autenticità e la congruenza dei dati, anche con richiesta di specifiche certificazioni, in particolare nei casi in cui i dati si discostino notevolmente dal valore della Concessione e/o dalle ipotesi formulate nel Piano economico finanziario presentato dal Concessionario in Gara a corredo dell’offerta economica. Nel caso sia accertata la non autenticità o l’incongruenza dei dati forniti o accessibili, l’Amministrazione procede a risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario. I versamenti sono effettuati dal Concessionario tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell’Ammi...
Canone di concessione e modalità di versamento. Il Concessionario corrisponde all’Amministrazione il canone di concessione fisso annuale pari a € 39.000,00 + IVA (trentanovemila/00 più iva), corrispondente al canone mensile di € 3.250,00 + Iva (tremiladuecentocinquanta/00 più iva). Il Concessionario provvede al pagamento semestrale del canone annuale innanzi indicato, previa emissione di relative fatture da parte dell’Amministrazione e trasmesse al Concessionario dal DEC. Sul canone netto di concessione è scomputato il costo dei lavori strutturali e di predisposizione degli impianti tecnologici nei locali concessi in uso (con esclusione del costo inerente l’allestimento e gli arredi), come presuntivamente quantificato in € 210.721,40. Lo scomputo è applicato fino al raggiungimento del suddetto valore stimato, qualunque sia la spesa effettivamente sostenuta dal Concessionario. Il Concessionario non può vantare alcuna pretesa di ulteriore scomputo, nel caso in cui, nella fase esecutiva dei lavori suindicati, il costo degli stessi dovesse risultare superiore a quello presuntivamente stimato. Pertanto, il pagamento del canone è dovuto dal sesto anno di concessione e deve essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario dell’Amministrazione presso l’Istituto cassiere, nel modo seguente: - la quota di canone residua della sesta annualità, pari ad € 23.278,60 + IVA, deve essere corrisposta entro 30 giorni solari dall’inizio del secondo semestre dell’anno (dodicesimo semestre della Concessione); - tutte le altre rate semestrali, pari ad € 19.500,00 + IVA, devono essere corrisposte Xxxxx restando lo scomputo suindicato, il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone, senza mai poterlo sospendere o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell’Amministrazione, e qualunque sia l’andamento del servizio. Entro 5 (cinque) giorni solari dall’avvenuto pagamento della quota o rata di canone, il CS provvede a trasmettere al DEC copia della relativa disposizione di bonifico. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di canone dovute, rispetto alle modalità innanzi indicate, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Related to Canone di concessione e modalità di versamento

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.