Basi Clausole campione

Basi. Le parti del CNM constatano che il rincaro determinante stabilito dall’Ufficio federale di statistica da fine settembre 2011 a fine settembre 2012 ammontava al –0,4 %. Di conseguenza si applica la regola definita all’art. 51 cpv. 4.1 (cap. 6.6 della Convenzione sul Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2012–2015 del 28 marzo 2012).
Basi. 1 Denominazione; ragione so- ciale e sede della direzione del fondo e della banca de- positaria
Basi. Il presente regolamento è parte integrante del con- tratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il datore di lavoro (cifra 2.2). Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i se- guenti importi: Interpellazioni per lettera raccomandata in relazione a contributi arretrati CHF 300.– Accordi di pagamenti rateali CHF 250.– Procedure d'esecuzione (spese d'ufficio escluse): - Domanda d'esecuzione CHF 500.– - Domanda di continuazione dell'esecuzione CHF 500.– - Domanda di fallimento rispettiva- mente di realizzazione del pegno CHF 500.– Accertamenti che la Fondazione deve compiere in seguito alla non osservanza, da parte dell'impresa affiliata per l'attuazione della previdenza del personale, dell'obbligo di cooperazione (per esempio richiesta di liste di a regia, salari alla Cassa di Compensazione al minimo AVS competente) CHF 500.– Richiesta di prestazioni al Fondo di Garanzia per l'istituto di previdenza affiliato insolvente CHF 500.– Prestazioni di servizio non comprese nell'ordinaria amministrazione a regia Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata.
Basi. Tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori del SOS hanno diritto alla salvaguardia della loro integrità personale sul posto di lavoro. Il datore di lavoro si impegna a stabilire un clima di rispetto personale e di fiducia che non dia origine a violazioni della tutela della personalità. Le basi legali sono: • il Codice svizzero delle obbligazioni CO, art. 328 «Protezione della personalità del lavor- atore» «Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi. Egli deve pren- dere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.» • la Legge federale sulla parità dei sessi LPar, art. 4 «Divieto di discriminazione in caso di molestia sessuale» «Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale.»
Basi. Il contratto è composto dalle disposizioni contenute nella proposta di un’assicurazione LPP e da queste condizioni contrattuali. Gli Statuti della fondazione ed i regolamenti determinanti per la Cassa di previ- denza sono le basi giuridiche vincolanti. La Basilese rappresenta la Fondazione in qualità di gerente. Le comu- nicazioni trasmesse alla Basilese si considerano trasmesse contem- poraneamente anche alla Fondazione. Le comunicazioni della Basi- lese sono da considerare contemporaneamente come comunicazioni della Fondazione. Il datore di lavoro si impegna a procedere all’elezione del Comitato di cassa indicato nel Regolamento organizzativo, la quale dovrà essere svolta entro due mesi dall’entrata in vigore di questo contratto, ed a comunicare alla Fondazione i nominativi dei membri del comitato stesso. Anche eventuali elezioni suppletive e rielezioni sono da comu- nicare alla Fondazione al massimo entro due mesi dalle elezioni. Il datore di lavoro designa il suo / i suoi rappresentate/i. Per la durata del contratto, il datore di lavoro garantisce a tutte le per- sone assicurate un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia con una durata di prestazioni pari a 730 giorni dedotti del termine d’attesa convenuto; tale assicurazione non prevede limitazioni per malattie esistenti, copre almeno l’80% del salario perso ed è finanziata almeno per metà dal datore di lavoro stesso. Genere e portata delle prestazioni di previdenza Il genere e la portata delle prestazioni di previdenza che la Fondazione deve garantire sono definiti nel regolamento.
Basi. Il presente regolamento del personale è stato stilato nel rispetto delle disposizioni legali del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO) e dei relativi regolamenti nonché delle linee guida aziendali in vigore. Ulteriori regolamentazioni sono contenute nei regolamenti che - come da contratto di lavoro individuale – sono parte integrante del contratto di lavoro.
Basi. Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato, oltre al summenzionato regolamento (UE) n. 515/2014, anche il regolamento (UE) n. 514/2014. Questo regolamento fa parte di un pacchetto che costituisce il quadro legale per il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF)17 e il Fondo sicurezza interna (ISF)18. Il regolamento contiene disposizioni relative al finanziamento delle spese, alla programmazione, alla gestione e al controllo dei fondi, al bilancio, alla redazione delle relazioni, al monitoraggio e alla valutazione e definisce pertanto le disposizioni attuative dei due fondi. Stabilisce il quadro di riferimento per un ap- proccio comune nell’attuazione, garantendo così un trattamento uniforme degli Stati Schengen che ricevono un sostegno finanziario dai due fondi.
Basi.  Regolamento del 24 gennaio 2003 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per Impiegata/Impiegato di commercio (per cicli di studio SMC che iniziano prima del 31 dicembre 2014)  Ordinanza dell’UFFT del 26 settembre 2011 sulla formazione professionale di base per Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC)  Piano di formazione standard del 28 ottobre 2009 per la formazione professionale pratica (per cicli di studio SMC che iniziano prima del 31 dicembre 2014)  Piano di formazione transitorio – Impiegata / Impiegato di commercio AFC del 26 settembre 2011 per scuole di commercio private della formazione di base organizzata dalla scuola (modello concentrato 2+1) per cicli di formazione che iniziano tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 20142  Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni (DAP) del relativo ramo di formazione e d’esame per lo stage di lunga durata
Basi. 1.1 Nelle presenti Condizioni Contrattuali, “Software Standard” vuol dire – includendo la relativa documentazione applicativa – qualsiasi software e prodotti software, ovvero programmi, moduli di programma, applicazioni, strumenti, add-on e altre soluzioni create in precedenza, che sono stati sviluppati e/o forniti a una varietà di clienti e per le loro esigenze nel relativo mercato. Sostanzialmente, “Software Standard” include, in particolare, tutti i prodotti offerti o destinati ad essere offerti da EPLAN nel mercato ai Prezzi di EPLAN o che non sono sviluppati o forniti esclusivamente a un solo cliente (di seguito “Software Standard”).

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).