Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- tecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendentiLe RSA, i lavoratori singolarmente o congiuntamente, o le RSU hanno diritto di riunirsi fuori convocare nell’orario di lavoro e, nel limite di 12 ore annue, assemblee dei lavoratori. Alle lavoratrici e ai lavoratori che partecipano effettivamente all’assemblea, verrà corrisposta la normale retribuzione. L’onere della comunicazione dell’elenco degli effettivi partecipanti è a carico della RSA o RSU che ha convocato l’assemblea e sarà trasmesso alla direzione aziendale, per iscritto, entro i tre giorni successivi alla celebrazione dell’assemblea stessa. La Struttura Associativa locale concederà, di volta in volta, l’uso di locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Della convocazione della riunione deve essere data, alla direzione aziendale, tempestiva comunicazione scritta, con preavviso entro la fine dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore di lavoro, con ordine del 2^ giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo prima dell’effettuazione dell’assemblea indicando l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le Alle riunioni possono riguardare la generalità partecipare anche dirigenti esterne/i dei lavoratori o gruppi sindacati firmatari del presente Contratto Collettivo Nazionale di essi. Ad esse possono par- tecipareLavoro, previo previa comunicazione con congruo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo Lo svolgimento delle assemblee sono concordate dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza ed alle loro famiglie sulla scorta degli accordi definiti in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblicolocale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- teciparepartecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i I lavoratori hanno diritto di riunirsi riunirsi, fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te o congiuntamentelavoro, presso l’unità aziendale in cui prestano per la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle ad assemblee durante l’orario di lavoro lavoro, fino a dieci 10 ore all’anno normalmente retribuiteall’anno. Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- tecipareessi - sono indette, previo singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e dalle loro R.S.U. La convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacatialmeno tre giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni non potranno superareavranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’Azienda. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare dirigenti dei Sindacati dei lavoratori firmatari del contratto, singolarmentecomponenti la Segreteria o gli Organi direttivi delle Organizzazioni sindacali di categoria, le tre ore di duratai nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’Azienda. Le ulteriori modalità per lo Lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo riunioni dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza della esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio impianti, nonché di vendita al pubblicoconciliare l’esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’Art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Aziende Termali

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno han- no diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- teciparepartecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendaleazien- dale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata as- sicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico. CHIARIMENTO A VERBALE Fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 della L. 300/70, le Organizzazioni Sindacali di cui alla seconda riga dell’art. 32, co. 1, sono riferite alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più Le organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazio- ne di quindici dipendentipropri dirigenti esterni, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in ambienti messi a disposizione dall’azienda, fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette lavoro. Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te organizza- zioni sindacali stipulanti o congiuntamentesia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle rappresen- tanze sindacali unitarie, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza è ammesso lo svolgimento delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno riunioni stesse anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci entro il limite massimo di 10 ore all’anno normalmente retribuitecomplessive nell’anno solare, per le quali sarà corrispo- sta la normale retribuzione. Di norma l’assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turni- sti. Le organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigen- ti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni possono riguardare durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- tecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di duratasicurezza delle persone e la salvaguar- dia degli impianti. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendaleprovinciale. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, tenendo conto dell’esigenza salvo che non ricorra l’ipotesi di garantire cui al secondo comma, art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le moda- lità di cui sopra in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblicoquanto compatibili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te o congiuntamenteriunirsi, presso l’unità aziendale nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore fuori dell'orario di lavoro, con ordine del giorno su materie nonché durante l'orario di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine nei limiti di precedenza delle convocazionidieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Ad esse Alle riunioni possono par- teciparepartecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacatidelle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo Lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Samples: www.camera.it

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- teciparepartecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico. CHIARIMENTO A VERBALE Fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 della L. 300/70, le Organizzazioni Sindacali di cui alla seconda riga dell’art. 32, co. 1, sono riferite alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendentiLe RSA, i lavoratori singolarmente o congiuntamente, o le RSU hanno diritto di riunirsi fuori convocare nell’orario di lavoro e, nel limite di 12 ore annue, assemblee dei lavoratori. Alle lavoratrici e ai lavoratori che partecipano effettivamente all’assemblea, verrà corrisposta la normale retribuzione. I lavoratori dipendenti in servizio presso Casa Serena possono partecipare all’assemblea in orario di servizio, fatta salva la garanzia dei servizi minimi essenziali. L’onere della comunicazione dell’elenco degli effettivi partecipanti è a carico della RSA o RSU che ha convocato l’assemblea e sarà trasmesso alla direzione aziendale, per iscritto, entro i tre giorni successivi alla celebrazione dell’assemblea stessa. La mancata partecipazione all’assemblea non è motivo di contestazione a fini disciplinari. La Struttura Associativa locale concederà, di volta in volta, l’uso di locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Della convocazione della riunione deve essere data, alla direzione aziendale, tempestiva comunicazione scritta, con preavviso entro la fine dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore di lavoro, con ordine del 2^ giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo prima dell’effettuazione dell’assemblea indicando l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le Alle riunioni possono riguardare la generalità partecipare anche dirigenti esterne/i dei lavoratori o gruppi sindacati firmatari del presente Contratto Collettivo Nazionale di essi. Ad esse possono par- tecipareLavoro, previo previa comunicazione con congruo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Definitivo

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più Vengono riconosciute a titolo di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto d’assemblea 10 ore annue di riunirsi fuori permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente. Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro lavoro; le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso. L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te o congiuntamentepresenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal previo accordo tra datore di lavorolavoro e lavoratori dipendenti. In via sperimentale, per la durata del presente ccnl, la richiesta di assemblea potrà essere presentata congiuntamente dai Rappresentanti sindacali di bacino o, qualora non ancora designati, dai Rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente ccnl, con ordine del giorno su materie preavviso di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine 48 ore riducibili a 24 in caso di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e emergenza con l’indicazione dell’ordine del giornospecifica dell’orario di svolgimento. Sono fatti salvi eventuali accordi interconfederali a livello regionale in materia. Art. 7 Permessi retribuiti per cariche sindacali I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo annuo di ore 3 per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 16 ore annue. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario permessi verranno usufruiti quando l’assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con due giorni di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi anticipo, dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di essi. Ad esse possono par- tecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblicoaltri lavoratori.

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Samples: www.sportellolia.it

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine . Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di precedenza delle convocazionilavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giornoalmeno tre giorni di anticipo. I Ai lavoratori hanno anche è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee ad Assemblee sindacali, indette dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino a ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- tecipare, previo preavviso al si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo lavoro Lo svolgimento delle assemblee sono concordate durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va Devono altresì assicurata essere assicurate la sicurezza delle personedei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il l’eventuale servizio di vendita al pubblico. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali sti- pulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a dispo- sizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giornoalmeno tre giorni di anticipo. I Ai lavoratori hanno anche è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare alle ad Assemblee sindacali, indette dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normal- mente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- tecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va Devono altresì assicurata essere assicurate la sicurezza delle personedei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il l’eventuale servizio di vendita al pubblico. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro