Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/701. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, i lavoratori hanno in locali di cui l’azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell’esercizio del diritto di riunirsi assemblea di cui all’art. 20 della legge n.300/1970 ed agli accordi interconfederali.
2. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge n.300/1970. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dell'orario dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
3. La convocazione sarà comunicata alla direzione aziendale con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
4. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annuecomplessivi stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di norma, all’inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Nei casi in cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie in presenza di specifiche esigenze di presidio del presente CCNLservizio, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare l’assemblea sarà scaglionata in almeno due riunioni, di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione norma nell’arco della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contrattostessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
5. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti definite a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionelivello aziendale.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’articolo 35 della Legge n.300/70L. 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni delle Rappresentanze sinda- cali di cui all’art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni lavorativi con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’ora- rio di lavoro nei limiti di 15 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacalilavoro garantendo, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei ove l’orario di lavoro è svolto su più turni, la pos- sibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. dell’attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello azien- dale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazioneimpossibilità, con preavviso in locali nelle immediate vici- nanze di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoroessa. Alle riunioni possono parteciparehanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari regionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contrattocontratto che hanno costituito la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’azienda. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio Il diritto di assemblea viene esteso alle esigenze proprie dell'assistitounità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzatosaranno tenute, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneove possibile, all’interno dell’azienda.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto Nei singoli luoghi di riunirsi fuori dell'orario di lavorolavoro potranno essere promosse dalla R.S.U., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall’Azienda, di norma all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento dell’assemblea potrà essere concordato con la Direzione aziendale. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. La partecipazione alle assemblee durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 è limitata a 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. L'Amministrazione dovrà destinare A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di volta in volta locali idonei per controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti, dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione di II livello, definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle assemblee e strumenti per fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto riunioni dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori o gruppi con specifiche esigenze di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni particolare rilevanza per la partecipazione produzione, la contrattazione di II livello, definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, la contrattazione di II livello, definisce specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i servizi almeno nei termini previsti dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per i casi motivi di scioperoservizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. I dipendenti La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio che intendono intervenire nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il tempo utilizzatonumero di ore, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneo frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalla R.S.U. ovvero, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoroladdove non prevista, dalla R.S.A., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei ed in via prioritaria all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e di più Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento dell’assemblea sarà individuato dall’Azienda e ubicato in modo da rendere agevole la partecipazione dei lavoratori. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. La partecipazione alle assemblee durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 è limitata a 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. L'Amministrazione dovrà destinare A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di volta in volta locali idonei per controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle assemblee e strumenti per fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto riunioni dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori o gruppi con specifiche esigenze di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni particolare rilevanza per la partecipazione produzione, la contrattazione territoriale definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, per Poste Italiane S.p.A. la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i servizi almeno nei termini previsti dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per i casi motivi di scioperoservizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. I dipendenti La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio che intendono intervenire nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il tempo utilizzatonumero di ore, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneo frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 dall’art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno han- no diritto di riunirsi fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente pre- sente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione L’Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento svolgi- mento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 al- l’art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva all’Amministrazione tem- pestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve de- ve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse d’interes- se sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazionecomunica- zione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio pregiudi- zio alle esigenze proprie dell'assistitodell’assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini ter- mini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei ido- nei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori195. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo com- ma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’ora- rio di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori208. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comun- que con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle per- sone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Assemblea. 21.1 I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, durante l’orario di lavoro, nonché fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70occasione del rinnovo del presente CCNL, viene riconosciuto un monte aggiuntivo di 5 ore annue.
21.2 Tali riunioni saranno tenute, di norma, all’interno dell’azienda; i lavoratori hanno diritto di riunirsi riunirsi, anche al di fuori dell'orario dell’unità produttiva, presso luogo messo a disposizione dalle ▇▇.▇▇., i cui eventuali oneri non sono a carico dell’Ente. In tal caso, come in ogni altro caso di assemblea fuori dal luogo ordinario di lavoro, nonché durante l'orario il permesso sindacale decorre dal momento di lavoro nei limiti di 15 ore annueuscita dai locali dell’Ente sino al momento del rientro presso gli stessi.
21.3 Le riunioni possono essere indette, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie presenti in azienda o dalle RSU con ordine del presente CCNLgiorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni; la convocazione va comunicata per iscritto all’Ente con un preavviso di almeno 48 ore.
21.4 Alle riunioni possono partecipare, per previo preavviso scritto di almeno 24 ore all’Ente, anche dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇. che hanno indetto le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle stesse.
21.5 Le assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione; in ogni caso, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di assicurare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
21.6 Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza recare pregiudizio che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle esigenze proprie dell'assistito. Le stesse.
21.7 In relazione a quanto sopra, le Parti convengono sulla necessità che le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducano o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti limitino significativamente i servizi almeno nei termini previsti per i casi di scioperoistituzionali dell’Ente. I dipendenti In relazione all’attività dell’Anci, in servizio che intendono intervenire ogni caso, le Assemblee non si potranno tenere in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneconcomitanza con eventi nazionali.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27/7/1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori195. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Sources: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la tratta- zione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfedera- le 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ul- timo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azien- da entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché nonchè durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori187. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’uni- tà o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti diri- genti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicu- rezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’in- tervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori1. Le riunioni Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e/o le RSU possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazioneindire, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine nelle singole unità produttive, assemblee del giorno personale dipendente su materie d’interesse di interesse sindacale e del lavoro, ai fini dell’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. Alle riunioni 20 della legge 20.5.1970, n. 300.
2. La richiesta dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso minimo di due giorni rispetto alla data prevista. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali idonei a tale scopo. A queste assemblee possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contrattoSindacato.
3. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nei limiti complessivi di 10 ore annue retribuite, si terranno preferibilmente all'inizio o al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Al riguardo sono fatti salvi specifici accordi a livello aziendale. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolare circolazione dei treni. Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea potrà essere effettuato senza recare pregiudizio articolata in almeno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi. Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° comma del presente punto 3 e che non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle esigenze proprie dell'assistitoore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
4. Le assemblee dovranno svolgersi Potranno essere indetti referendum, secondo modalità orarie compatibili con la continuità del servizio, in locali di norma nelle prime o nelle ultime ore cui l’azienda abbia disponibilità ed aventi caratteristiche tali da consentire la segretezza e la sicurezza del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di scioperovoto. I dipendenti referendum dovranno riguardare le materie inerenti l’attività sindacale di cui all’art. 21 della legge 20.5.1970, n.300. Ulteriori modalità di svolgimento potranno essere definite tra le parti a livello aziendale.
5. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee e ai referendum indetti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneazienda.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/701. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, i lavoratori hanno in locali di cui l’azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell’esercizio del diritto di riunirsi assemblea di cui all’art. 20 della legge n.300/1970 ed agli accordi interconfederali.
2. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge n.300/1970. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dell'orario dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
3. La convocazione sarà comunicata alla direzione aziendale con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
4. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annuecomplessivi stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di norma , all’inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Nei casi in cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie in presenza di specifiche esigenze di presidio del presente CCNLservizio, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare l’assemblea sarà scaglionata in almeno due riunioni, di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione norma nell’arco della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contrattostessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
5. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti definite a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionelivello aziendale.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle RSU di cui all'art. 59 che precede. La richiesta di convocazione sarà inoltrata alla Direzione aziendale e alla competente Associazione dei datori di lavoro con un preavviso di almeno 3 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratorilavoro. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nella unità produttiva il lavoro si svolga a turni l’assemblea potrà essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle articolata in 2 riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contrattonella medesima giornata. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistitoavere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le assemblee dovranno svolgersi riunioni avranno luogo in locali messi a disposizione di norma volta in volta dalla azienda nella unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle prime immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito le RSA o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionequali saranno preventivamente comunicati all'azienda.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 dall’art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto di- ritto di riunirsi fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU rappresentanze aziendali e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNLpre- sente ccnl, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione L’Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 all’art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistitodell’assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratorila- voratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare comu- nicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/701. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, i lavoratori hanno in locali di cui l’azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell’esercizio del diritto di riunirsi assemblea di cui all’art. 20 della legge n. 300/1970 ed agli accordi interconfederali.
2. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di ▇▇▇▇ ▇▇▇ annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge n. 300/1970. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dell'orario dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
3. La convocazione sarà comunicata alla direzione aziendale con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
4. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annuecomplessivi stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di norma , all’inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Nei casi in cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie in presenza di specifiche esigenze di presidio del presente CCNLservizio, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare l’assemblea sarà scaglionata in almeno due riunioni, di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione norma nell’arco della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contrattostessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
5. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti definite a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionelivello aziendale.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Le RSU, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente le RSA o congiuntamente dalle le ▇▇.▇▇. territoriali firmatarie del presente CCNL, per le quali singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di con- vocare nell’orario di lavoro e, nel limite di 11 ore annue, as- semblee dei lavoratori fatte salve condizioni di miglior favore derivanti da accordi stipulati in sede aziendale. Alle lavoratrici e ai lavoratori, che partecipano effettivamente all’assemblea, verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare L’onere della comunicazione dell’elenco degli effettivi parteci- panti è a carico della RSA o RSU che ha convocato l’assemblea e sarà trasmesso alla direzione aziendale, per iscritto, entro i tre giorni successivi alla effettuazione dell’assemblea stessa. La Struttura Associativa locale concederà, di volta in volta volta, l’u- so di locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essiassemblee. Della convocazione della riunione dell’assemblea deve essere data all'Amministrazione data, alla dire- zione aziendale, tempestiva comunicazionecomunicazione scritta, con preavviso preav- viso entro la fine dell’orario di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e lavoro del 2^ giorno prima dell’effettuazione dell’assemblea, indicando l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavorogiorno. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, partecipare anche dirigenti esterni esterne/i dei sindacati confederali firmatari del presente contrattoContratto Collettivo Nazionale di Lavoro, previa comunicazione con congruo preavviso al da- tore di lavoro. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio pregiudizi alle esigenze proprie dell'assistitodelle persone con disa- bilità ed alle loro famiglie, sulla scorta degli accordi definiti in sede locale. Le assemblee dovranno svolgersi In carenza valgono le regole fissate nell’accordo di norma nelle prime o nelle ultime ore cui all’art. 8 del turno vigente CCNL in tema di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione garanzia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneessenziali.
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Assemblea. In relazione Le organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70disposizione dall’azienda, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario dell’orario di lavoro. Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti o sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché è ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti entro il limite massimo di 15 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNLcomplessive nell’anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione Di norma l’assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà destinare aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di volta in volta locali idonei garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma, art. 35 della legge 20/5/1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le attività modalità di cui sopra in quanto compatibili. - Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali - Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, in ordine ai diritti sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare comprende la generalità dei lavoratori o gruppi disciplina di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazionecui alla legge 20/5/1970, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni n. 300 per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionestessi titoli.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavo- rativa, all’interno dell’unità produttiva nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’Azienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario dell’orario di lavoro e, nei limiti di 15 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare retribuzione (ex pre- mio di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacaliproduzione ▇▇▇▇▇▇▇▇▇), in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratoridurante l’orario di lavoro. Le riunioni possono assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazioneessi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dal- le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell’assemblea nonché all’ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 48 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistitoaver luogo con modalità che ten- gano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salva- guardia degli impianti. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime Nelle lavorazioni a turni o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavo- ratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribu- zione dei lavoratoriturni. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno nei termini previsti 10 dipendenti e per i casi un numero massimo di scioperootto ore annue retribuite. I dipendenti 1-Vedi nota a pag. 119 (art. 51 Premio di risultato) Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno della Azienda. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneatto.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalla R.S.U. ovvero, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoroladdove non prevista, dalla R.S.A., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei ed in via prioritaria all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e di più Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento dell’assemblea sarà individuato dall’Azienda e ubicato in modo da rendere agevole la partecipazione dei lavoratori. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. La partecipazione alle assemblee durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 è limitata a 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro ovvero dal luogo comunicato all’Azienda in cui rende la prestazione in telelavoro o in modalità agile per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. L'Amministrazione dovrà destinare A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di volta in volta locali idonei per controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela e, a tal fine, l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola: nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In relazione a quanto previsto al comma che precede, nei Centri di Assistenza Clienti di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle assemblee e strumenti per fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto riunioni dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei Per i Centri di Smistamento e Centri Operativi, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori o gruppi con specifiche esigenze di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni particolare rilevanza per la partecipazione produzione, la contrattazione territoriale definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, le fasce orarie a minore intensità lavorativa, all’interno dei turni interessati, nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Durante Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, per Poste Italiane S.p.A. la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue. Nel rispetto del diritto di assemblea, lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti della medesima sarà teso ad evitare, per i casi quanto possibile, disagio alla clientela, con particolare riferimento ai primi due giorni di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionepagamento pensioni.
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Assemblea. 21.1 I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, durante l’orario di lavoro, nonché fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70occasione del rinnovo del presente CCNL, viene riconosciuto un monte aggiuntivo di 5 ore annue.
21.2 Tali riunioni saranno tenute, di norma, all’interno dell’azienda; i lavoratori hanno diritto di riunirsi riunirsi, anche al di fuori dell'orario dell’unità produttiva, presso luogo messo a disposizione dalle ▇▇.▇▇., i cui eventuali oneri non sono a carico dell’Ente. In tal caso, come in ogni altro caso di assemblea fuori dal luogo ordinario di lavoro, nonché durante l'orario il permesso sindacale decorre dal momento di lavoro nei limiti di 15 ore annueuscita dai locali dell’Ente sino al momento del rientro presso gli stessi.
21.3 Le riunioni possono essere indette, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie presenti in azienda o dalle RSU con ordine del presente CCNLgiorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro e secondo
21.4 Alle riunioni possono partecipare, per previo preavviso scritto di almeno 24 ore all’Ente, anche dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇. che hanno indetto le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle stesse.
21.5 Le assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione; in ogni caso, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di assicurare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
21.6 Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le che venga pregiudicata la
21.7 In relazione a quanto sopra, le Parti convengono sulla necessità che le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducano o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti limitino significativamente i servizi almeno nei termini previsti per i casi di scioperoistituzionali dell’Ente. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.CHIARIMENTO A VERBALE
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo com- ma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazio- ne, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’ora- rio di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori195. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 dall'art. 20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalla R.S.U. ovvero, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoroladdove non prevista, dalla R.S.A., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei ed in via prioritaria all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e di più Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento dell’assemblea sarà individuato dall’Azienda e ubicato in modo da rendere agevole la partecipazione dei lavoratori. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. La partecipazione alle assemblee durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 è limitata a 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro ovvero dal luogo comunicato all’Azienda in cui rende la prestazione in telelavoro o in modalità agile per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. L'Amministrazione dovrà destinare A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di volta in volta locali idonei per controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela e, a tal fine, l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola: nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In relazione a quanto previsto al comma che precede, nei Centri di Assistenza Clienti di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle assemblee e strumenti per fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto riunioni dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei Per i Centri di Smistamento, Centri Operativi e Centri Logistici, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori o gruppi con specifiche esigenze di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni particolare rilevanza per la partecipazione produzione, la contrattazione territoriale definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, le fasce orarie a minore intensità lavorativa, all’interno dei turni interessati, nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Durante Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, per Poste Italiane S.p.A. la contrattazione territoriale definisce, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue. Nel rispetto del diritto di assemblea, lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti della medesima sarà teso ad evitare, per i casi quanto possibile, disagio alla clientela, con particolare riferimento ai primi due giorni di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionepagamento pensioni.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché nonchè durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori187. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo com- ma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazio- ne, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’ora- rio di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori195. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori208. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Assemblea. In relazione a L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70alla lettera a), i punto 4., Parte prima, dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché da tenersi durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in volta locali idonei per due riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee e strumenti per le attività sindacalisaranno tenute, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazionenorma, fuori dalle unità produttive medesime, con preavviso le modalità di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti cui sopra in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionequanto compatibili.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale
Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo com- ma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’ora- rio di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori208. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comun- que con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle per- sone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Assemblea. In relazione Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno dirino di riunirsi per la tranazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dene riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70nell’ultimo com- ma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di eRenuazio- ne, i lavoratori hanno diritto di riunirsi e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’ora- rio di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la normale retribuzioneretribuzione di fano di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori195. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattocontrano. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 dall'art. 20 della Legge n.300/70n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto Nei singoli luoghi di riunirsi fuori dell'orario di lavorolavoro potranno essere promosse dalle R.S.U., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dalla Società di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (unità produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. La partecipazione alle assemblee durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 è limitata a 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. L'Amministrazione dovrà destinare A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di volta in volta locali idonei per controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’ anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali compresi nel territorio di pertinenza, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento delle della medesima sarà teso ad evitare disagio all’utenza ed a tal fine l’azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva; inoltre, le assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi sul posto di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso lavoro verranno tenute di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma regola nelle prime o nelle ultime due ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la partecipazione dei lavoratoristessa durata dell’assemblea. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti In caso di assemblea programmata per i casi di scioperouna durata superiore alle due ore, nonché per le assemblee programmate nelle strutture del Call Center, verrà assicurato un adeguato presidio; a tal fine in sede locale le Parti si incontreranno per individuare le relative attività ed il numero degli addetti interessati. I dipendenti La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio che intendono intervenire nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il tempo utilizzatonumero di ore, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneo frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori208. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 15 dodici ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all’art. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori195. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazioneprevio preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per garantire la partecipazione sicurezza delle persone, la salvaguardia dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione beni e degli impianti e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
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Sources: Copyright Agreement
Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/701 Nelle singole unità produttive, i così come individuate dalle norme vigenti, potranno essere promosse dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero delle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, o dalle organizzazioni sindacali
2 La richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, dovrà essere presentata alla direzione aziendale con un preavviso minimo di 48 ore rispetto alla data di convocazione, indicando il giorno, l'ora di inizio e la durata presunta dell'assemblea.
3 Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale unitaria o rappresentanza sindacale aziendale, previamente indicati al datore di lavoro.
4 Compete agli organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
5 I lavoratori hanno diritto di riunirsi a riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro, nei limiti di
6 Allo scopo di evitare turbative all'esercizio del pubblico servizio, le assemblee saranno svolte in modo tale da assicurare la continuità e la regolarità delle operazioni; a tal fine, in particolare per i settori operativi, durante le assemblee indette nel corso dell'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneassicurato un adeguato presidio operativo.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’articolo 35 della Legge n.300/70legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui all’articolo 3 o delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario dall’orario di lavoro, lavoro nonché durante l'orario l’orario di lavoro nei limiti di 15 10 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratorilavoro. Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve In quest’ultimo caso si potranno svolgere durante l’orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle articolata in due riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contrattonella medesima giornata. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario di lavoro dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistitoavere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le assemblee dovranno svolgersi modalità di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di serviziocui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per la partecipazione dei lavoratoriun numero massimo di otto ore annue retribuite. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzatoTali assemblee saranno tenute, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazioneove possibile, all’interno dell’azienda.
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Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/701. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, i lavoratori hanno in locali di cui l’azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell’esercizio del diritto di riunirsi assemblea di cui all’art. 20 della legge n.300/1970 ed agli accordi interconfederali.
2. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge n.300/1970. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dell'orario dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
3. La convocazione sarà comunicata alla direzione aziendale con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esige nze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
4. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annuecomplessivi stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di norma, all’inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Nei casi in cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie in presenza di specifiche esigenze di presidio del presente CCNLservizio, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare l’assemblea sarà scaglionata in almeno due riunioni, di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione norma nell’arco della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contrattostessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
5. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti definite a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazionelivello aziendale.
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