Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più produttive identificate secondo i criteri di 15 dipendenticui all’articolo 35 della L. 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle sinda- cali di cui all’art. 3 o delle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26sindacali firmatarie. La convocazione dovrà essere di norma sarà comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario con preavviso di lavoro del secondo giorno antecedente la data norma di effettuazione, e 2 giorni lavorativi con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere saranno tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di fatto lavoro garantendo, ove l’orario di lavoro è svolto su più turni, la pos- sibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. dell’attività. Le modalità di cui all’art. 195ai tre precedenti commi saranno definite a livello azien- dale. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori avranno luogo in forza idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità o gruppi produttiva, o, in caso di essiimpossibilità, in locali nelle immediate vici- nanze di essa. Alle riunioni possono parteciparehanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni regionali e provinciali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il di categoria firmatarie del presente contrattocontratto che hanno costituito la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’azienda. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario Il diritto di lavoro dovrà avere luogo comunque assemblea viene esteso alle unità produttive con modalità che tengano conto dell’esigenza almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di garantire la sicurezza delle personeotto ore annue retribuite. Le assemblee saranno tenute, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiove possibile, all’interno dell’azienda.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.199427/7/1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 2 contracts

Samples: www.serim.it, www.sardegnait.it

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma com- ma del precedente art. 2628. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque comun- que con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle personeper- sone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in 1 Art. 7 – Bis forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.19948.6.1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché nonchè durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione retri- buzione di fatto di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione tratta- zione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale interconfedera- le 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo nell’ul- timo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda dell’azien- da entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché nonchè durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità nell’uni- tà o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti diri- genti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza sicu- rezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento l’in- tervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto, uiltucsemiliaromagna.it

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Nei singoli luoghi di 15 dipendentilavoro potranno essere promosse dalla R.S.U. ovvero, i lavoratori laddove non prevista, dalla R.S.A., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei ed in via prioritaria all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e di più Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo su convocazioni singole o unitarie per lo svolgimento dell’assemblea sarà individuato dall’Azienda e ubicato in modo da rendere agevole la partecipazione dei lavoratori. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26assemblee. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di fatto lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso in cui all’artnon sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. 195Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori con specifiche esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione territoriale definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Le riunioni potranno riguardare Negli uffici che svolgono la generalità propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, per Poste Italiane S.p.A. la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in forza nell’unità o gruppi altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di essi. Alle riunioni possono fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, previo preavviso al datore per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, dirigenti esterni prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle Organizzazioni Sindacali stipulanti segnalazioni, il presente contratto. Lo svolgimento numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti10 ore annue.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Nei singoli luoghi di 15 dipendentilavoro potranno essere promosse dalla R.S.U., i lavoratori nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall’Azienda, di norma all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo su convocazioni singole o unitarie per lo svolgimento dell’assemblea potrà essere concordato con la Direzione aziendale. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26assemblee. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di fatto lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti, dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso in cui all’artnon sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione di II livello, definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. 195Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori con specifiche esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione di II livello, definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Le riunioni potranno riguardare Negli uffici che svolgono la generalità propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, la contrattazione di II livello, definisce specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in forza nell’unità o gruppi altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di essi. Alle riunioni possono fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, previo preavviso al datore per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, dirigenti esterni prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle Organizzazioni Sindacali stipulanti segnalazioni, il presente contratto. Lo svolgimento numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti10 ore annue.

Appears in 2 contracts

Samples: www.uglcomunicazioni.it, www.slc-cgil.it

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Le XX.XX. stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di 15 dipendentipropri dirigenti esterni, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni avranno luogo su convocazioni singole sia fatta congiuntamente dalle stipulanti XX.XX. FIM-FIOM-UILM o unitarie sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle RSU, è ammesso lo svolgimento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario riunioni stesse anche durante l'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’artnormale retribuzione. 195Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le riunioni potranno riguardare la generalità XX.XX. daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare un'assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, nominativi dei dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattoqualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di vendita assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al pubblico; tali comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento di cui sopra in quanto compatibili. Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiparti sulle norme afferenti i diritti sindacali. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente CCNL, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20.5.70 n. 300 per gli stessi titoli.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse interessi sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti Nazionali stipulanti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26assenza delle R.S.A. dalle Segreterie territoriali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata inviata alla Direzione direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 19541. Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essiesse. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattodel Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le Assemblee di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni Sindacali locali aderenti firmatarie del presente contratto, singolarmente o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiunitariamente.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Societa’ Di Assicurazione Assistenza E

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i I lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavo- rativa, all’interno dell’unità produttiva nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’Azienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione di problemi materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere Tali assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavorolavoro e, nonché durante l’orario nei limiti di lavoro, entro il limite massimo di dodici 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex pre- mio di fatto produzione xxxxxxxx0), durante l’orario di cui all’art. 195lavoro. Le riunioni assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essiessi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dal- le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattosindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell’assemblea nonché all’ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48 ore. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro assemblee dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano ten- gano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle personepersone e la salva- guardia degli impianti. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavo- ratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribu- zione dei turni. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. 1-Vedi nota a pag. 119 (art. 51 Premio di risultato) Tali assemblee saranno tenute, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio ove possibile, all’interno della Azienda. Restano salve eventuali condizioni di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantimiglior favore in atto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, dipendenti i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulantiRSU di cui all'art. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 2659 che precede. La richiesta di convocazione dovrà essere di norma comunicata sarà inoltrata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario aziendale e alla competente Associazione dei datori di lavoro del secondo giorno antecedente la data con un preavviso di effettuazione, almeno 3 giorni e con l’indicazione l'indicazione specifica dell’ordine dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere saranno tenute fuori dell’orario dell'orario di lavoro, nonché durante l’orario l'orario di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di fatto di cui all’art. 195lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nella unità produttiva il lavoro si svolga a turni l’assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattonella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni degli impianti. Le riunioni avranno luogo in locali messi a disposizione di volta in volta dalla azienda nella unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento provinciali delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti di categoria che hanno costituito le RSA o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantidirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma com- ma del precedente art. 2628. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque comun- que con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle personeper- sone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché nonchè durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i I lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all’interno dell’unità produttiva nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’A- zienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione trattazio- ne di problemi materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere Tali assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavorolavoro e, nonché durante l’orario nei limiti di lavoro, entro il limite massimo di dodici 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di fatto produzione xxxxxxxx0), durante l’orario di cui all’art. 195lavoro. Le riunioni assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essiessi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattoOrganizza- zioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell’assemblea nonché all’ordine del giorno della stessa - do- vranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un pre- avviso di almeno 48 ore. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro assemblee dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano ten- gano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle personepersone e la sal- vaguardia degli impianti. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la di- stribuzione dei turni. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio ove possibile, all’interno della Azienda. Restano salve eventuali condizioni di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantimiglior favore in atto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto diri!o di riunirsi per la trattazione tra!azione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette De!e riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma com- ma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazioneeRe!uazio- ne, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la retribuzione di fatto fa!o di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattocontra!o. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: www.sostare.it

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Nei singoli luoghi di 15 dipendentilavoro potranno essere promosse dalla R.S.U. ovvero, i lavoratori laddove non prevista, dalla R.S.A., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei ed in via prioritaria all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e di più Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo su convocazioni singole o unitarie per lo svolgimento dell’assemblea sarà individuato dall’Azienda e ubicato in modo da rendere agevole la partecipazione dei lavoratori. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26assemblee. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di fatto lavoro ovvero dal luogo comunicato all’Azienda in cui rende la prestazione in telelavoro o in modalità agile per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela e, a tal fine, l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola: nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In relazione a quanto previsto al comma che precede, nei Centri di Assistenza Clienti di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso in cui all’artnon sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. 195Per i Centri di Smistamento e Centri Operativi, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori con specifiche esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione territoriale definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, le fasce orarie a minore intensità lavorativa, all’interno dei turni interessati, nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Le riunioni potranno riguardare Negli uffici che svolgono la generalità propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, per Poste Italiane S.p.A. la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in forza nell’unità o gruppi altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di essi. Alle riunioni possono fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, previo preavviso al datore per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, dirigenti esterni prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle Organizzazioni Sindacali stipulanti segnalazioni, il presente contrattonumero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue. Lo Nel rispetto del diritto di assemblea, lo svolgimento delle riunioni durante l’orario della medesima sarà teso ad evitare, per quanto possibile, disagio alla clientela, con particolare riferimento ai primi due giorni di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantipagamento pensioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle singole unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendentiproduttive, i lavoratori così come individuate dalle norme vigenti, potranno essere promosse dalle RSA ovvero dalle RSU, ove costituite, o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità Tali assemblee saranno tenute in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994luoghi posti a disposizione dall’Azienda, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. La convocazione richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, dovrà essere di norma comunicata presentata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario Aziendale con un preavviso minimo di lavoro del secondo giorno antecedente la 48 ore rispetto alla data di effettuazioneconvocazione, indicando il giorno, l’ora di inizio e con l’indicazione specifica dell’ordine la durata presunta dell’assemblea. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data, dell’ora e del giornoluogo dell’assemblea saranno comunicate tempestivamente all’organismo che ha indetto l’assemblea. Le riunioni I predetti organismi provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea mediante avviso affisso sugli albi aziendali a loro disposizione. Alle assemblee potranno essere tenute fuori dell’orario partecipare dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la RSU/RSA, previamente indicati al datore di lavoro, nonché . Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici lavoro è limitato a 10 ore annue, annue per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro verrà, a tal fine, rilevata dal cartellino individuale. Allo scopo di fatto di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare evitare turbative all’esercizio del pubblico servizio, le assemblee saranno svolte in modo tale da assicurare la generalità dei lavoratori continuità delle operazioni; a tal fine, in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipareparticolare per i settori operativi, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario le assemblee indette nel corso dell’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza essere assicurato un adeguato presidio operativo. Negli scali, le assemblee indette nel corso dell’orario di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni lavoro avverranno di norma nelle ore interessate da minor traffico e degli impianti e tali da rendere minimo il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantidisagio all’utenza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Di Terra Del Trasporto Aereo E Delle Attività Aeroportuali Dell’8 Luglio 2010

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più produttive identificate secondo i criteri di 15 dipendenticui all’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Unitarie di cui all’articolo 3 o delle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26Sindacali firmatarie. La convocazione dovrà essere di norma sarà comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario con preavviso di lavoro del secondo giorno antecedente la data norma di effettuazione, 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere saranno tenute fuori dell’orario dall’orario di lavoro, lavoro nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di fatto di cui all’art. 195lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle In quest’ultimo caso si potranno svolgere durante l’orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattonella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento territoriali delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti di categoria che hanno costituito la rappresentanza sindacale in azienda o facenti capo dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle Organizzazioni Nazionali stipulantiunità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Nei singoli luoghi di 15 dipendentilavoro potranno essere promosse dalle R.S.U., i lavoratori nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità Tali assemblee saranno tenute in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base luoghi posti a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26disposizione dalla Società di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. La convocazione dovrà essere convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di norma comunicata dirigenti sindacali esterni alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario categoria sono comunicati alla Società (unità produttiva di lavoro del secondo giorno antecedente la data competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Gli Organismi Sindacali di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giornocui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario Compete agli Organismi Sindacali promotori di lavoro, nonché curare il corretto andamento delle assemblee. La partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di fatto lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di cui all’artservizio. 195A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Le riunioni potranno riguardare Viene rinviata alla contrattazione nazionale la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi possibile pattuizione di essiulteriori ore retribuite di assemblea, nell’ anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Alle riunioni Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali compresi nel territorio di pertinenza, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, previo preavviso lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio all’utenza ed a tal fine l’azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva; inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al datore di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, dirigenti esterni prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. In caso di assemblea programmata per una durata superiore alle due ore, nonché per le assemblee programmate nelle strutture del Call Center, verrà assicurato un adeguato presidio; a tal fine in sede locale le Parti si incontreranno per individuare le relative attività ed il numero degli addetti interessati. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle Organizzazioni Sindacali stipulanti segnalazioni, il presente contratto. Lo svolgimento numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti10 ore annue.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente Di Poste Italiane

Assemblea. Nelle In tutte le unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, produttive i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in Ai fini dell’esercizio del diritto di assemblea di cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994alla legge 20 maggio 1970 n. 300 ed agli accordi interconfederali, le convocazioni avranno luogo Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, e le RSU possono chiedere di indire, in base a quanto previsto nell’ultimo comma locali di cui le imprese abbiano la disponibilità, assemblee del precedente art. 26personale dipendente. La convocazione dovrà essere di norma è comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario direzione con un preavviso di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazionequarantotto (48) ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative dell’impresa e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere sono tenute fuori dell’orario dall’orario di lavoro, nonché . Qualora la convocazione sia congiunta è ammesso lo svolgimento delle riunioni anche durante l’orario di lavorolavoro entro un limite massimo, entro il limite massimo per ciascun lavoratore, di dodici dieci (10) ore annuenell’anno solare, per le quali verrà è corrisposta la retribuzione normale retribuzione. Tali riunioni devono aver luogo, di fatto norma, alla fine o all’inizio dei periodi di cui all’art. 195lavoro. Le riunioni potranno possono riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni In questo ultimo caso si possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni svolgere durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque quando non impediscano o non riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari territoriali delle Parti sindacali stipulanti, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’impresa. Il diritto di assemblea è esteso alle unità produttive con almeno dieci (10) dipendenti e per un numero massimo di otto (8) ore annue retribuite. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza svolgimento delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiassemblee definite a livello aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendentiaziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione fuori dell’orario di problemi lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette Le riunioni avranno luogo si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su convocazioni singole o unitarie richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all’anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro garantire in ogni caso la fine dell’orario regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giornovendita al pubblico. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le riunioni potranno possono riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o ovvero gruppi di essi. Alle riunioni ; ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, prendere parte dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei sindacati stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni durante l’orario non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantidurata.

Appears in 1 contract

Samples: www.confederazionecnl.it

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo dell’accordo interconfederale 27.7.199427 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.199427 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.amat-mi.it

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Le organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di 15 dipendentipropri dirigenti esterni, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994ambienti messi a disposizione dall’azienda, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti o sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché è ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l’orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici 10 ore annuecomplessive nell’anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’artnormale retribuzione. 195Di norma l’assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le riunioni potranno riguardare la generalità organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, nominativi dei dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattoqualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di vendita assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al pubblico; tali secondo comma, art. 35 della legge 20/5/1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento di cui sopra in quanto compatibili. - Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiparti sulle norme afferenti i diritti sindacali - Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20/5/1970, n. 300 per gli stessi titoli.

Appears in 1 contract

Samples: www.reteomeo.it

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendentiIn relazione a quanto previsto dall’art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di- ritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle rappresentanze aziendali e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. firmatarie del pre- sente ccnl, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione. L’Amministrazione dovrà destinare di fatto di cui all’art. 195volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all’art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni potranno possono riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavorodandone comunicazione, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell’assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei la- voratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che tengano conto dell’esigenza di garantire intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comu- nicare la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti propria partecipazione e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantitempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Residenze Sanitarie Assistenziali E Centri Di Riabilitazione 2010 2012

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma com- ma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazioneeffettuazio- ne, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma com- ma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazioneeffettuazio- ne, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.stipulanti.‌‌

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Nei singoli luoghi di 15 dipendentilavoro potranno essere promosse dalla R.S.U., i lavoratori nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall’Azienda, di norma all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo su convocazioni singole o unitarie per lo svolgimento dell’assemblea potrà essere concordato con la Direzione aziendale. Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26assemblee. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di fatto lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti, dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso in cui all’artnon sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione di II livello definirà, entro il 31 dicembre 2007, specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. 195Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori con specifiche esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione di II livello definirà, entro il 31 dicembre 2007, intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Le riunioni potranno riguardare Negli uffici che svolgono la generalità propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, la contrattazione di II livello definirà, entro il mese di dicembre 2007, specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in forza nell’unità o gruppi altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di essi. Alle riunioni possono fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, previo preavviso al datore per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, dirigenti esterni prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle Organizzazioni Sindacali stipulanti segnalazioni, il presente contratto. Lo svolgimento numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti10 ore annue.

Appears in 1 contract

Samples: www.slc-cgil.it

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto dirino di riunirsi per la trattazione tranazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette Dene riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma com- ma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazioneeRenuazio- ne, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la retribuzione di fatto fano di cui all’art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattocontrano. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: www.entebilcombg.it