CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX
00 Marzo 2013
per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti,
delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte
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Sede legale ▪ Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00 ▪ 00155 ▪ Roma
Sede amministrativa ▪ Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 ▪ 00185 ▪ Roma
INDICE
ccnl 20 marzo 2013
Industria del cemento, calce, gesso e malte
INDICE
pagina
Costituzione delle parti I - V
DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 Sistema contrattuale 1
Art. 2 Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN) - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa
.............................4
Art. 3 Formazione e crescita professionale - Fondimpresa 14
Art. 4 Gestione delle crisi occupazionali 16
Art. 5 Appalti 16
Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e 17
sicurezza sul lavoro
Art. 7 Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda 24
Art. 8 Azioni positive per le pari opportunità 25
Art. 9 Tutele alle categorie dello svantaggio sociale 25
Art. 10 Accordi interconfederali 25
Art. 11 Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni 25
di miglior favore
Art. 12 Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni 26
Art. 13 Reclami e controversie - Procedura di conciliazione e 26
di arbitrato irrituale
Art. 14 Relazioni aziendali e conflittualità 30
Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) 30
Art. 16 Assemblea 33
Art. 17 Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche 34
pubbliche elettive e sindacali
Art. 18 Affissioni 35
Art. 19 Versamento dei contributi sindacali 35
Art. 20 Istituti di patronato 36
DISCIPLINA COMUNE
Art. 21 Periodo di prova 38
Art. 22 Assunzione - Documenti 39
Art. 23 Assunzione delle donne e dei fanciulli 40
Art. 24 Visita medica 40
Art. 25 Apprendistato professionalizzante 40
Art. 26 Contratto di inserimento 67
Art. 27 Contratto di lavoro a tempo determinato 68
Art. 28 Lavoro a tempo parziale 71
Art. 29 Classificazione del personale 73
INDICE
pagina
Art. 30 Passaggi di categoria 86
Art. 31 Mutamento di mansioni 87
Art. 32 Mansioni promiscue 88
Art. 33 Orario di lavoro 88
Art.34 Lavoro a turni 94
Art. 35 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia 96
Art. 36 Interruzione di lavoro e recuperi 98
Art. 37 Riduzione di lavoro 99
Art. 38 Assenze e permessi 100
Art. 39 Congedi 101
Art. 40 Aspettativa 105
Art. 41 Interruzioni di anzianità 106
Art. 42 Determinazione quote orarie 106
Art. 43 Corresponsione delle competenze 106
Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali 107
Art. 45 Indennità di contingenza – EDR 109
Art. 46 Ferie 111
Art. 47 Giorni festivi..........................................................................................................,,,,,,,. 113
Art. 48 Aumenti periodici di anzianità 114
Art. 49 Tredicesima mensilità o gratifica natalizia 116
Art. 50 Trattamento di fine rapporto 117
Art. 51 Premio di risultato 118
Art. 51bisElemento di garanzia retributiva 120
Art. 52 Mensa 122
Art. 53 Congedo matrimoniale 123
Art. 54 Indennità di testimonianza 124
Art. 55 Malattia ed infortunio non sul lavoro 124
Art. 56 Infortunio sul lavoro e malattia professionale 129
Art. 57 Chiamata e richiamo alle armi 131
Art. 58 Tutela delle lavoratrici madri 131
Art. 59 Trasferimenti 131
Art. 60 Lavoratori studenti - Diritto allo studio 134
Art. 61 Previdenza complementare 136
Art. 62 Assistenza sanitaria integrativa 138
Art. 63 Tutela tossicodipendenti e loro familiari 139
Art. 64 Conservazione utensili e visite d’inventario e di controllo 140
Art. 65 Norme comportamentali 141
Art. 66 Provvedimenti disciplinari 142
Art. 67 Licenziamento per mancanze 142
Art. 68 Certificato di lavoro 143
Art. 69 Caso di morte del lavoratore 144
Art. 70 Decorrenza e durata 144
INDICE
DISCIPLINA SPECIALE
pagina
Parte I - Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale - Operai
Art. 71 Lavoro straordinario, festivo e notturno 145
Art. 72 Modalità per la mensilizzazione 147
Art. 73 Lavori pesanti e disagiati 148
Art. 74 Premio di anzianità 151
Art. 75 Trasferte 152
Art. 76 Preavviso di licenziamento e di dimissioni 153
Parte II - Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale - Intermedi
Art. 77 Lavoro straordinario, festivo e notturno 155
Art. 78 Indennità sottosuolo 157
Art. 79 Lavori pesanti e disagiati 157
Art. 80 Premio di anzianità 159
Art. 81 Trasferte 159
Art. 82 Alloggio 161
Art. 83 Preavviso di licenziamento e di dimissioni 161
Parte III - Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale - Impiegati
Art. 84 Lavoratori laureati e diplomati 164
Art. 85 Lavoratori con funzioni direttive 164
Art. 86 Lavoro straordinario, festivo e notturno 165
Art. 87 Indennità varie 167
Art. 88 Premio di anzianità 167
Art. 89 Trasferte 168
Art. 90 Alloggio 169
Art. 91 Preavviso di licenziamento e di dimissioni 170
ALLEGATI
All. 1 Art. 15 (passaggi di qualifica) punto 2 lett. B c.c.n.l. 30 settembre 1994 173
All. 2 Art. 13 (aumenti periodici di anzianità) disposizioni transitorie 175
del c.c.n.l. 21 luglio 1979
All. 3 Art. 19 (trattamento di fine rapporto) tabelle c.c.n.l. 30 settembre 1994 179
All. 4 Articoli 66, 91 e 116 (indennità di anzianità) c.c.n.l. 21 luglio 1979 180
All. 5 Apprendistato professionalizzante - Linee guida su piano formativo 187
individuale, capacità formativa dell’impresa e attestazione della attività formativa svolta
All. 6 Industria del cemento, calce, gesso e malte - “Linee guida” 194
per i premi di risultato riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014
costituzione delle parti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELLA CAL- CE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI NONCHE’ LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE
Roma, 20 marzo 2013
tra
la Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni - per mandato ricevuto dalle associazioni aderenti Aitec e Cagema e dalle Aziende socie aggregate - rappresentata dal Presidente della Cprs Com- missione permanente per i rapporti sindacali Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, assi- stito dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxx Curbastro e da una Delegazione di rappresentanti aziendali composta da: Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx De Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Gal- linari, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx;
e
la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno – Feneal aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili – Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx; dai com- ponenti la Segreteria Nazionale: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx; il Tesoriere Xxxxxx Xxxxxxxx; dai componenti l’Ese- cutivo Nazionale: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx- qua, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx D’Acunto, Xxxxxxx D’Xxxx, Xxxxxxxx D’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx De Mar- tino, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cosi- mo Mangiardi, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx,
I
costituzione delle parti
Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Stefa- no Paloni, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx So- ressi, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx; dai componenti la delegazione trattante: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Di Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Donato Di Stefano, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Parvenza, Franco Di Biase, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Sogiorno, Xxxxx Xxxxxxxx, Marco Di Santi, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Raffaello Di Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Tiziana Del Bello, Xxxxxxxxx De- licio, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx; dai Segretari Nazionali Gen- tile Xxxxxxxx, Acciai Paolo, Pelle Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e dall’operatore nazionale Xxxxxxx Xxxxxx; dai componenti l’Esecutivo Na- zionale: Baita Xxxxxx, Bani Massimo, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cap- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, D’Xxxxxxxx Xxxxxxxx, De Blasio Ferdi- nando, De Xxxxxx Xxxxxxxx, De Xxxx Xxxxxxx, Del Solio Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, La Torre Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Pasian Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Raghitta Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Teresi Salva- tore, Xxxxx Xxxx, Villa Battista e dai Componenti della Consulta Cemento: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Chiavelli Secondo, Xxxxxx Xxxxxxxx, Del Tin Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Di Caro Xxxxxxxx, Di Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, La Bella Angelo, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Mennato Magnolia, Xxxxxxxx Xxxxx- zio, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx-
II
costituzione delle parti
no, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Sementina Massimo, Toigo Edi Beniamino, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Venta- xxxx Xxxxxxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL, rappresentata dal Se- gretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx; dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Pi- xxx, Moulay El Akkioui, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Salvatore Lo Balbo, Xxxxx Xxxxxxxx; dal rappresentante del settore Xxxxx Xxxx e Ro- xxxxx Xxxxxxx; dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale: Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Aloumon Dovi, Xxxxxxxx Sil- vio, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Aquila Paolo, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Bartoli Giulia, Xxxxxxxxx Xxxx, Beccati Xxxxxxxx, Behri Ermira, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Ben Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Boido Cristia- na, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Buccarella Settima, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Calabrone Xxxxxxx, Campeggi Floriana, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Canta- tore Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Cartone Xxxxx, Caval- xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Chiusulo Assunta, Clisu Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Ales- sio, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Cor- deddu Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Dalipi Abdilraim, De Xxxxxxxxxx Xxxxxx, De Xxxx Xxxxxxxxx, De Luca Massimo, De Santis Xxxxxxxx, Di Xxxxx Xxxxxxx, Di Xxxxxx Xxxxxxx, Di Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Fac- ci Stefano, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Gatta Primo, Gattini Elisabetta, Geber Shawky, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Giudice Xxxxxxx, Grande Sonia, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Hasa- ni Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Islamai Agim, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Kar Xxxx
III
costituzione delle parti
Hoon, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Mala- xxxxx Xxxxxxxx, Maraoui Abdelmajad, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- ce, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Matterrana Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Mega Xxxxxx- do, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Muscau Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Nossa Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Ouattora Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx An- namaria, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx,, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Presta Libero, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Reggiori Lu- cio, Renzenico Giuliano, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Seggiani Fa- bio, Shefiri Habibula, Sibibe Mohammed, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Tarantella Xxxxxxxx, Taran- xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Wibabara Xxxx, Zab- beni Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dalla Delegazione Trat- tante: Angeli Euro, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Pensiero, Car- xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Di Xxxxxxxx Massimo, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Lombardo Gio- vanni, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
IV
costituzione delle parti
Roma, 22 marzo 2013
tra
la Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni - per mandato ricevuto dalle associazioni aderenti Aitec e Cagema e dalle Aziende socie aggregate - rappresentata dal Presidente della Cprs Com- missione permanente per i rapporti sindacali Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, assi- stito dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxx Curbastro e da una Delegazione di rappresentanti aziendali composta da: Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx De Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Gal- linari, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx;
e
la Federazione Nazionale delle Costruzioni della UGL - Unione Generale del Lavoro, rappresentata dal Segretario Nazionale, Xxxxxx Sangue e dai componenti la Giunta Nazionale: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx;
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemen- to, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
V
disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art.1 Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni indu- striali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall’attribuzione all’autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle re- lazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Le parti realizzano e confermano con il presente ccnl una struttura con- trattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
La disdetta del ccnl - da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento o con posta elettronica certificata (PEC) - e le richieste per il rinnovo, saranno presentate dalle organizzazioni sindacali in tempo utile per consen- tire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di nego- ziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del ccnl e la data del rinnovo.
1
disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
B) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente ccnl, ha la funzione di negoziare erogazioni economi- che correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglio- ramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 51 (Premio di risultato) del presente ccnl.
Gli accordi aziendali hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrappo- nibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza ri- spettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., costi- tuite ai sensi dell’Accordo interconfederale 20-12-1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall’altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i Gruppi la titola- xxxx e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e al Coordinamento delle R.S.U. se costituito, ovvero alle
R.S.U. e, dall’altra, alle Direzioni aziendali assistite dalla Federmaco.
Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi azienda- li dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel comma precedente e presentate all’azienda - per i Gruppi contestualmente alla Federmaco - in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro en- tro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
2
disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un perio- do complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
C) Impegni delle parti
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l’Associazione industriali è impegnata ad adoperarsi per l’osser- vanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad in- tervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni non- ché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Nota a verbale
Le Parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispet- to delle regole sopracitate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente ccnl, una Commissione paritetica il cui compi- to sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione azienda- le, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.
Chiarimenti a verbale
Le parti stipulanti il presente ccnl, come definito con l’accordo 30 no- vembre 2011 “Linee guida”, convengono sull’opportunità di favorire l’adozione a livello aziendale di intese finalizzate alla crescita della pro-
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
duttività nelle diverse peculiarità individuabili nella filiera. Conseguentemente le parti – in considerazione delle possibili evoluzioni normative anche di carattere fiscale e previdenziale volte a incentivare la contrattazione di secondo livello – qualora durante la vigenza del pre- sente ccnl intervengano modifiche normative o a livello interconfede- rale, si impegnano ad incontrarsi per valutare gli impatti e le eventuali opportunità che potrebbero essere generati da misure incentivanti la produttività e la competitività.
Art. 2. Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN) – Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa
I. Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN)
Le parti, ferme restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Or- ganizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell’im- portanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull’oppor- tunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato Paritetico Nazio- nale (CPN) permanente con propria autonomia funzionale ed opera- tiva. Il CPN è composto da 9 rappresentanti le Organizzazioni sinda- cali e da 9 rappresentanti Federmaco. Le nomine di parte sindacale saranno effettuate dalle Organizzazioni interessate unitariamente. Il CPN si riunisce, in via ordinaria, due volte l’anno – una nel mese di aprile e una nel mese di ottobre di ciascun anno – e, in xxx xxxxxx- xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Il CPN si considera regolarmente costituito se sono presenti almeno 5 rappresentanti per ciascuna componente. Il coordinamento logisti- co e le attività di segreteria, ivi compresi i verbali delle riunioni del CPN, nonché eventuali ulteriori aspetti organizzativi, saranno defini- te dal CPN con apposito regolamento.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Oggetto del programma dei lavori del Comitato saranno, in partico- lare, i seguenti temi:
• l’andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
• le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull’attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;
• l’utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energeti- co con riguardo alla stima degli effetti indotti sull’occupazione;
• la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all’art. 3 (Formazione e crescita professionale – Fondimpresa);
• le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, non- ché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in leg- ge delle direttive dell’Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all’art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale – Prevenzione e sicurezza sul lavoro);
• la verifica dell’applicazione, per le Aziende del settore cemento, dell’Accordo Europeo Multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti recepi- scono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
• il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle Aziende.
Con l’accordo di entrambe le componenti, il CPN può intervenire su materie di interesse dei settori, non espressamente affidategli.
Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CPN, le parti stipulanti potranno intervenire per le relative soluzioni.
Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il CPN, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi spe-
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
cializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del CPN, in relazione alle materie all’esame, potranno prendere parte tecnici esterni.
Per quanto riguarda la formazione, la sicurezza, e l'apprendistato pro- fessionalizzante, i compiti affidati al CPN sono indicati rispettivamente nell’art. 3 (Formazione e crescita professionale – Fondimpresa), nel punto C) nell’art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale
– Prevenzione e sicurezza sul lavoro) e nell'art. 25 (Apprendistato pro- fessionalizzante) del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
A) Settore cemento
1. I risultati dei lavori del CPN saranno oggetto di esame delle parti stipu- lanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
• i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro ri- flessi sull’occupazione;
• le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
• gli andamenti annuali dell’occupazione complessiva, ripartita per cate- goria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazio- ne delle norme di legge che li riguardano;
• le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
• i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
• i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;
• gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infor- tunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare
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posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CPN in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno conveni- re di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbli- che aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l’occupa- zione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l’As- sociazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell’incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far vale- re, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di even- tuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sin- dacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall’Associazione im- prenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli inve- stimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le even- tuali implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulla qua- lificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive ap- partenenti ad un’unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svol- te tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i Gruppi industriali - intendendo per Gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contrat- to, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territo-
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rio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la parte- cipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell’Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:
• i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti;
• eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;
• la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, in- termedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso;
• l’andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;
• le assenze dal lavoro;
• l’andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d’orario ed ex festività;
• l’eventuale ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria;
• le attività conferite in appalto.
I Gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì infor- mazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sul- le iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all’attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l’attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi ogget- ti la cadenza dell’informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavo- ratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive mo- dificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali im-
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
plicazioni sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associa- zioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di in- vestimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o even- tuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull’andamento complessivo del lavoro supplementa- re e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e straordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d’orario ed ex festività.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali in- novazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all’attività produttiva da specifi- che normative regionali con particolare riferimento alle norme in mate- ria estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza della informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro va- lutazioni per gli eventuali riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge
n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali im- plicazioni sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
B) Settori Calce, Gesso e Malte
1. I risultati dei lavori del CPN saranno oggetto di esame delle Parti stipu- lanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
• la realtà strutturale dell’intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;
• significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
• le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti si- gnificativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree ge- ografiche, che comportino riflessi sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricer- care posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CPN in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte – intendendosi per Gruppo Aziende con più di 250 dipendenti ed aventi stabilimenti ubi- cati in almeno due regioni – fornirà alle Segreterie nazionali delle Or- ganizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che sarà tenuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti:
• l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività aziendale, non- ché la sua situazione economica;
• gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in program- ma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi im-
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
pianti e a fini ambientali;
• la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazio- ne, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
• le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 2), daranno, ove richieste, alla
R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni concernenti:
• l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività aziendale, non- ché la sua situazione economica;
• gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in program- ma per il biennio successivo ripartiti per ampliamenti, nuovi impian- ti e a fini ambientali;
• la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazio- ne, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
• le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
Dichiarazione comune
Le Parti nel convenire sull’utilità di procedere ad un ulteriore rafforza- mento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che appli- xxxx il vigente ccnl, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, con- cordano di istituire un “Gruppo di lavoro” entro il 1° ottobre 2013 qua- le idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente ccnl, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un organismo bilaterale nel settore dell’industria del cemento.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Tale "Gruppo di lavoro" sarà formato da 6 rappresentanti delle Orga- nizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti Federmaco. Pertanto, nella condivisione del valore della crescita della produttività di sistema e della redditività, della diffusione dell’innovazione, della strategicità della ricerca e degli aspetti sociali e ambientali, il progetto elaborato congiuntamente dal citato "Gruppo di lavoro" paritetico dovrà conte- nere una proposta da sottoporre alle Parti stipulanti su:
• i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all’operatività dell’eventuale organismo bilaterale;
• gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell’eventuale organi- smo bilaterale;
• i compiti e l’individuazione delle materie di attribuzione quali il mer- cato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare integrativo e la responsabilità sociale d’impresa;
• il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall’art. 2 del ccnl al Comitato Paritetico Nazionale (CPN);
• le misure e le modalità di finanziamento, fermo restando che tutte le cariche dell’eventuale organismo bilaterale - in quanto non diversa- mente previsto dalla legge - non potranno che essere a titolo gratuito.
Dichiarazione a verbale
Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti concor- dano di affidare al “Gruppo di lavoro” richiamato nella precedente dichiarazione comune il compito di approfondire entro il 1° ottobre 2013, la strumentazione prevista dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Ri- forma del Mercato del Lavoro).
Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali, il “Grup- po di lavoro” di cui sopra dovrà sviluppare uno specifico approfon- dimento dedicato all’andamento del mercato nazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo in particolare del settore dell’in- dustria del cemento alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto anche allo scopo di esprimere sulla materia una posizione comune con un “Avviso” da sottoporre all’attenzione delle Istituzioni interessate in particolare il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del lavoro e
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
delle Politiche Sociali come d’altra parte già avvenuto con la “Dichiarazione comune Federmaco, Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil sullo stato di crisi del settore dell’industria del cemento, calce e gesso” del 25 ottobre 2011.
Nota a verbale
Attivazione di un “Gruppo di studio paritetico” in materia di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori
Le Parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del pre- sente ccnl, un “Gruppo di studio paritetico”, formato da 6 rappresentan- ti delle Organizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti Federmaco, con il compito di monitorare e studiare l’evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali nonché della partecipazione dei lavoratori anche al fine di determinare possibili posizioni condivise da sottoporre alle Parti stipulanti.
II. Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come inte- grazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell’ambiente ed alla responsabilità sociale d’im- presa, costituisca il modello cui ispirarsi per l’avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Le Parti convengono, in particolare:
• di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi pro- duttivi delle Industrie dei Settori, assicurando lo sviluppo delle capaci- tà produttive, la tutela dell’occupazione unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale;
• di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla tra- sparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
• protezione ambientale e gestione CO2;
• utilizzo prodotti e combustibili tradizionali e alternativi;
• salute e sicurezza del personale;
• monitoraggio e reporting delle emissioni;
• impatto sulle comunità locali.
4) Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d’impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l’impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le Parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabili- tà sociale d’impresa costituisce un miglioramento dell’osservanza degli obblighi di legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approc- cio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della respon- sabilità sociale, le Parti convengono che, entro sei mesi dalla firma del presente ccnl, il CPN di cui all’art. 2, predisponga un documento con- diviso contenente linee guida dei requisiti minimi per la attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d’impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Art. 3 Formazione e crescita professionale – Fondimpresa
Le Parti riconoscono concordemente l’importanza della formazione professionale, strumento essenziale per la crescita delle risorse umane nell’attività lavorativa, e di conseguenza, a livello personale.
Le Parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e respon- sabilità, le seguenti finalità prioritarie da perseguirsi attraverso iniziative di formazione professionale:
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
• consentire a tutti i lavoratori l’acquisizione di conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche, organizzative, legislative;
• incentivare i lavoratori ad ampliare e ad accrescere le loro competenze professionali, non solo tecniche, ma anche relazionali, al fine di ren- derli idonei a cogliere opportunità di sviluppi di carriera all’interno delle aziende;
• rispondere a necessità di aggiornamento ed eventuale riqualificazione dei lavoratori, al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadegua- tezza professionale.
Le Parti, riferendosi alle previsioni delle leggi e degli Accordi Interconfe- derali in materia di formazione professionale, intendono concordemen- te delineare le modalità di rapporto con Fondimpresa - Fondo interpro- fessionale per la formazione continua.
Le aziende concorderanno in tempi utili con le R.S.U. i piani di forma- zione, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da sot- toporre all’approvazione di Fondimpresa, secondo le modalità previste dalla legge nazionale e dalle norme regionali.
Questi piani di formazione, oltre ai percorsi formativi ed alle metodo- logie didattiche funzionali agli obbiettivi, prevederanno le modalità di svolgimento delle iniziative di formazione, nonché quelle di partecipa- zione delle figure individuate.
Il Comitato Paritetico Nazionale (CPN) di cui all’art. 2 del presente con- tratto ha il compito di costituire il “Dossier sulla formazione nei settori rappresentati”, raccogliendo dalle aziende copia dei piani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di impresa meno strut- turate, le esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle specifiche esigenze formative.
Il Dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della “privacy”, e non potrà essere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui si applica il presente contratto.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
È altresì affidato al CPN il compito di monitorare l’evoluzione della nor- mativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le Parti sulle oppor- tunità di finanziamento, e l’eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di formazione.
Acquisita la normale operatività, il CPN potrà essere investito dalle Par- ti di ulteriori compiti in materia di formazione professionale, quali ad esempio lo studio di linee guida per un piano di formazione di base de- stinato agli addetti dei settori a cui si applica il presente contratto.
Per la gestione delle suddette attività in materia di formazione profes- sionale, all’interno del CPN potrà essere incaricato un gruppo paritetico ristretto, che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà con- cordemente stabilita, il CPN nella sua interezza.
Art. 4 Gestione delle crisi occupazionali
Fermo restando che l’utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle Aziende, le parti stipulanti convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di ne- cessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le eccedenze occupazionali.
Art. 5 Appalti
Le Parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano rigoro- samente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all’interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l’esecuzione della manu- tenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest’ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le Aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
mesi, per iscritto, la R.S.U. sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei la- vori dati in appalto. Su richiesta della R.S.U. sarà effettuato un incontro per l’esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vin- colino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse deri- vanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno la R.S.U. sulle date di scadenza dei contratti di appalto.
Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale – Prevenzione e sicurezza sul lavoro
A) Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale
1. Le Parti, concordano di istituire a far data dal 1 febbraio 2008 il Rappre- sentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) che subentra al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella tito- larità dei diritti del ruolo e delle attribuzioni previste dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dalla precedente regolamenta- zione di cui al c.c.n.l. 5 marzo 2004.
I lavoratori in tutte le unità produttive all’atto della elezione delle R.S.U. eleggono, tra i componenti le R.S.U., il R.L.S.S.A. nei seguenti numeri:
• 1 (uno) rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
• 3 (tre) rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
• 6 (sei) rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 Km dallo stabilimento, è eletto nell’ambito delle R.S.U. apposito R.L.S.S.A. tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispet- to al R.L.S.S.A. come sopra stabilito.
Il R.L.S.S.A. rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute se- condo la disciplina del presente articolo ed è interlocutore della direzio- ne aziendale nell’esercizio delle proprie competenze, all’interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all’art. 15 (Rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U.) comma 5 del presente con- tratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti delle R.S.U. eletti R.L.S.S.A..
2. Fermo restando che al R.L.S.S.A. sono attribuite le prerogative previ- ste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall’art. 19 D. Lgs.
n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, le parti riconoscono che l’attività del R.L.S.S.A in materia di sicurezza, salute e ambiente deve rispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e col- laborazione per il loro raggiungimento. A tal fine l’Azienda assicurerà la necessaria informazione /formazione del R.L.S.S.A., in particolare:
• sui temi della tutela dell’ambiente;
• sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
• sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale.
Il R.L.S.S.A., oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma potrà utilizzare 16 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo, da dedicare, inizialmente, alla formazione; per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore aggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 8 ore annue.
3. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché per la par-
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
tecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell’igiene e sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte II, pt.2) dell’accordo interconfederale 22.06.1995 (organi paritetici territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei R.L.S.S.A. un mon- te ore di permessi retribuiti pari a:
• 48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
• 88 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
• 128 ore annue nelle unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti.
I permessi debbono essere richiesti dai R.L.S.S.A. di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l’anda- mento dell’attività produttiva.
Per l’espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, i
R.L.S.S.A. potranno disporre del tempo strettamente necessario senza pregiudizio ne della retribuzione ne dei permessi retribuiti come sopra definiti e loro spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui so- pra i R.L.S.S.A. potranno avvalersi, per l’espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alle R.S.U.. In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla R.S.U. secondo le modalità fissate per i permessi spettanti alla R.S.U. e di cui all’art. 15 (Rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U.) del presente con- tratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.
La Direzione aziendale, il R.L.S.S.A. e la R.S.U. si incontreranno annual- mente, un mese prima della riunione periodica prevista dalla norma di legge, al fine di verificare congiuntamente eventuali temi di comune in- teresse che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché sull’ambiente, da sviluppare nella predetta riunione periodica.
Il R.L.S.S.A. ha le competenze e svolge i compiti previsti dall’art. 19 del D.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
a) presenzia alle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salu- te e la sicurezza dei lavoratori nonché alla trascrizione dei risultati nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al secondo comma, dell’art. 4 D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
b) è consultato sulle iniziative aziendali di informazione /formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
c) è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sul- la sicurezza nell’ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;
d) riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo dei residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa in materia;
e) riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti in- dustriali di cui al DPR 915/1982;
f) avverte il responsabile dell’Azienda dei rischi individuati nel corso del- la sua attività;
g) è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall’Azienda.
Nella riunione periodica, oltre ai temi stabiliti dall’art. 11 D. Lgs n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, l’Azienda fornirà informazioni ri- guardo ad aspetti ambientali significativi.
Per le visite ai luoghi di lavoro il R.L.S.S.A., contestualmente alla richie- sta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione azienda- le per la loro effettuazione unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, pre- sente nell’unità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravi- tà ed emergenza, fermo restando l’obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il R.L.S.S.A., in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavo- ro interessato dall’emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es. art. 339 DPR 547/55).
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
B) Prevenzione e sicurezza sul lavoro
1. Le Parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguar- da i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ov- vero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell’American Conference of Government Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese a cura dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
2. Potranno essere affidate ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende Sanitarie Locali di cui all’art. 14 legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. (Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Salute ed Ambiente) le rilevazioni ambientali dei fattori di ri- schio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
• Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. sono a carico dell’azienda.
• Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tec- nologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
• Le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni delle precedenti o in occasione di modifiche del pro- cesso produttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e comunque in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
• I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati degli infortu- ni, su richiesta del R.L.S.S.A o delle R.S.U., formerà oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che han- no effettuato le rilevazioni.
3. I risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori – fermo restando quanto previsto dall’art. 2105 cod. civ. – saranno inseriti nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al secondo comma dell’art. 4, D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, conservato in stabilimento a cura della Dire-
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zione per consultazione e fornito in copia su richiesta del R.L.S.S.A.
4. Le Aziende raccoglieranno le statistiche afferenti le assenze, per re- parti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professiona- le, insieme al registro aziendale degli infortuni di cui all’art. 403 DPR 547/1955, saranno conservati in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e forniti in copia su richiesta del R.L.S.S.A..
5. I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e pe- riodiche previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero obiet- tivamente necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati sarà data notizia al R.L.S.S.A. in forma anonima collettiva e per suo tramite alle R.S.U.. Gli accertamenti medico-radio- grafici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o me- dici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A.. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei compe- tenti Istituti assicurativi e previdenziali.
6. Viene istituita la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, custodita dall’Azienda presso l’unità produttiva che ne consegna copia al lavora- tore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne fa richiesta, sul quale saranno registrati i risultati degli accer- tamenti di cui sopra nonché i dati di:
• eventuali visite di assunzione;
• visite periodiche effettuate dall’Azienda per obbligo di legge;
• controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• visite di idoneità effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge 20 mag- gio 1970 n. 300;
• infortuni sul lavoro;
• assenze per malattia ed infortunio.
7. Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle
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norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, l’approvvigionamento dell’acqua potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni, docce e spogliatoi.
8. Le Aziende provvedono e assicurano nell’ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, che ciascun lavoratore riceva un’adegua- ta formazione e informazione non inferiore a quella prevista dagli artt. 21 e 22 D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni con l’ausilio, se del caso, di appositi supporti a stampa:
• sui rischi specifici cui possono essere esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
• sui dispositivi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedi- menti legislativi per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Le Parti si danno atto che i diritti derivanti ai R.L.S.S.A. dalla presen- te regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art. 9 della legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A) e B) del presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e, per quanto riguarda la designazione e/o elezione del R.L.S.S.A., sempre che i lavoratori non abbiano ancora provveduto alla data di entra- ta in vigore del presente ccnl, all’accordo 22/11/1995 punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
C) Le Parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle nor- me di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luo- ghi di lavoro, convengono di affidare all’attività del Comitato Paritetico Nazionale (CPN) di cui all’art. 2 del presente ccnl il perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:
• promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, i R.L.S.S.A. e le R.S.U. all’adozione di model- li di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;
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• monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realiz- zate dalle imprese sia con riferimento ai R.L.S.S.A. che ai lavorato- ri neo-assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;
• confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
• seguire l’evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prenden- do in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che doves- sero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti;
•esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro an- che per le attività affidate in appalto.
Inoltre, allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione, entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed ela- borerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
In occasione della prima sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le rile- vazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l’obietti- vo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.
Art. 7 Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il trapasso e la trasforma- zione in qualsiasi modo dell’Azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento, e in caso di cessazio- ne dell’Azienda, il lavoratore avrà diritto, oltre al normale preavviso, al trattamento di fine rapporto ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
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Art. 8 Azioni positive per le pari opportunità
Le Parti, preso atto delle iniziative legislative volte al conseguimento del- le pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del con- tratto collettivo nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le azioni positive che possono derivare dall’applicazione della normativa nazionale.
Art. 9 Tutele alle categorie dello svantaggio sociale
Le Parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedi- care la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comporta- menti alle disposizioni che saranno introdotte per l’attuazione nell’ordina- mento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Art. 10 Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana Confindustria con le Confederazioni dei lavoratori Cgil,Cisl e Uil, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.
Art. 11 Inscindibilità delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente con- tratto collettivo nazionale di lavoro, non hanno inteso sostituire le con- dizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servi- zio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
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Art. 12 Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, dovessero - con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani - concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle Aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderen- ti alla Confederazione generale dell’industria italiana Confindustria.
Art. 13 Reclami e controversie – Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale
A) Qualora uno dei soggetti destinatari del presente contratto collettivo nazionale di lavoro intende proporre in giudizio una domanda relativa al rapporto disciplinato dal ccnl, si avvarrà della procedura di conciliazione appresso prevista in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 31 mar- zo 1998 n. 80. Chi intende agire giudizialmente promuove la procedura di conciliazione tramite l’Associazione cui aderisce o conferisce mandato con richiesta sottoscritta, che l’Associazione farà pervenire alla contropar- te tramite l’Organizzazione che la rappresenta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
1. La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti, l’oggetto della controversia con l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamen- to della pretesa, l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le co- municazioni inerenti alla procedura.
2. La Organizzazione che rappresenta la parte attrice, contestualmente all’in- vio alla controparte della lettera del proprio rappresentato di cui al punto A), chiederà la costituzione della Commissione sindacale di conciliazione che è composta da un rappresentante della Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell’Associazione degli industriali cui l’impresa aderisce o conferisce manda- to speciale, designato previa intesa con l’Associazione degli industriali stipu- lante il presente ccnl Le funzioni di Segreteria della Commissione saranno svolte presso l’anzidetta Associazione degli industriali.
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3. I rappresentanti designati dalle parti si riuniscono entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di procedere all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione.
4. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche in più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al prece- dente punto 3).
5. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 411, 3° comma, c.p.c. e il verbale di avvenuta con- ciliazione è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro a cura della Segreteria. La sottoscrizione del verbale rende inoppugnabile la con- ciliazione la quale acquista efficacia di titolo esecutivo con l’osservanza di quanto previsto dall’art. 411 c.p.c.
6. Se la conciliazione non riesce si redige processo verbale che contiene le posizioni delle parti e le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice terrà conto ai fini della determinazione delle spese del successivo giudizio.
Nel verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzio- ne anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito non controverso del lavoratore. In questo ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c.
7. Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.
8. Eventuali questioni interpretative e/o applicative della presente proce- dura sono demandate all’esame e alla decisione delle parti stipulanti il con- tratto collettivo nazionale di lavoro.
B) Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termi- ne per l’espletamento della procedura conciliativa, le parti possono concor- dare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale istituito a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavorato- ri e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
1. Il Collegio, che resterà in carica per la durata del presente contratto, è rin- novabile. Esso è composto da 3 membri di cui due designati, rispettivamen-
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te, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e dalla Organiz- zazione imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preven- tivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su richiesta di una delle parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stes- si criteri adottati per la scelta di quest’ultimo.
Il Collegio ha sede presso gli uffici della Organizzazione imprenditoriale che provvederà a svolgere anche le funzioni di segreteria del Collegio, ma potrà riunirsi anche altrove previo accordo tra le Organizzazioni sti- pulanti.
2. Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano a carico delle rispettive parti in causa.
3. La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l’esposizione dei fatti.
Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla segreteria del Collegio, tramite l’Organizzazio- ne sindacale di appartenenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di esito negativo dell’obbligatorio ten- tativo di conciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
Copia della richiesta dovrà altresì essere contemporaneamente trasmes- sa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla controparte datoriale, la quale potrà a sua volta aderire alla richiesta medesima con comunicazione alla Segreteria del Collegio, entro 30 giorni.
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Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta degli in- teressati di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
4. L’eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma preva- lentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.
Le parti potranno essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da le- gali di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti potranno depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.
5. Il Collegio dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione riguardante l’adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale.
6. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecu- tivo, previa osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell’art. 412 quater c.p.c.
7. Per quanto riguarda l’impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si rinvia alle norme di legge
Dichiarazione a verbale
Nel caso di sopravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di cui al presente articolo, le parti si incontreranno per esaminare l’opportunità di armonizzare le due discipline.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Art. 14 Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25 gennaio 1990 e 23 luglio 1993, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti ten- tativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.. In particolare, qualo- ra la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla prima parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.)
In applicazione dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in cia- scuna unità produttiva con più di 15 dipendenti la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil assumono l’iniziativa per la costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.).
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può esser as- sunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl ovvero dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda, lett. b) del predetto accordo interconfederale.
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, in proporzio- ne ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente ccnl e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
• 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
• 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti;
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• 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti;
• 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;
• 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;
• 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;
• 9 componenti nelle unità produttive oltre 600 dipendenti.
I nominativi dei componenti la R.S.U., eletti e/o designati, saranno comuni- cati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U., per il tramite dell’Associazione industria- le territorialmente competente.
I componenti la R.S.U. subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’accordo inter- confederale 23 luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il monte/anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno, già previsto dall’art. 31 del ccnl 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue:
• per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà dei permessi retribuiti di cui all’art. 23 della legge n. 300/1970;
• la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del respon- sabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quo- ta dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
rispettivi componenti la R.S.U., e comunicheranno alle Direzioni azien- dali la regolamentazione da esse definita ed il nominativo del respon- sabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un pre- avviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
Ferma restando l’eleggibilità di operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all’unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di la- voro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
Le operazioni connesse con l’elezione della R.S.U. saranno svolte nel ri- spetto delle esigenze dell’attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione.
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, qualora in forza all’unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l’orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge n.300/1970.
La Direzione aziendale fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto indicando l’incidenza delle varie categorie.
La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall’accordo interconfederale (punto 6, parte prima); in presenza di atto di revoca posto in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in numero superiore al 50% degli aventi diritto al voto.
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della leg- ge n. 300/1970, firmatarie del vigente ccnl o comunque aderenti alla
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disciplina dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, che parteci- pano alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra richiamata e cessa l’attività del Consiglio di Fabbrica ove esistente.
Art. 16 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavo- rativa, all’interno dell’unità produttiva nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’Azienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex pre- mio di produzione xxxxxxxx0), durante l’orario di lavoro.
Le assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dal- le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell’assemblea nonché all’ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48 ore.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che ten- gano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salva- guardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavo- ratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribu- zione dei turni.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
1-Vedi nota a pag. 119 (art. 51 Premio di risultato)
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Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno della Azienda. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
Art. 17 Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali o provin- ciali aderenti potranno essere concessi brevi permessi retribuiti cumu- labili nell’arco di ciascun trimestre, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto all’Azien- da dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere co- municate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associa- zioni territoriali degli industriali, all’Azienda cui il lavoratore appartiene.
I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di due rap- presentanti volta per volta, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 16 ore mensili per ciascu- na Organizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale.
Per l’adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra e per quelle inerenti a funzioni pubbliche elettive potrà essere concessa una aspettativa a norma, rispettivamente, dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 3 agosto 1999, n. 265 alla quale si fa rinvio anche per il regime dei permessi a favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive.
L’aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta del- le Organizzazioni sindacali interessate.
È fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l’aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha de- terminato l’aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si conside- rerà risolto per dimissioni del lavoratore.
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Chiarimento a verbale
da valere per le industrie della calce, del gesso e delle malte
Per l’applicazione del presente articolo ai dipendenti dalle Aziende eser- centi la produzione della calce, del gesso e delle malte, il terzo comma è sostituito dal seguente: “I suddetti permessi, che potranno essere richie- sti per non più di un rappresentante, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 8 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascun stabilimento”.
Art. 18 Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi po- sti a disposizione dalle Aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Art. 19 Versamento dei contributi sindacali
Le Aziende opereranno le trattenute per contributi sindacali previo ri- lascio di deleghe individuali firmate dagli interessati che ne facciano ri- chiesta e consegnate o fatte pervenire all’Azienda dal lavoratore stesso.
La delega avrà validità fino a revoca scritta da parte del lavoratore inte- ressato. L’eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successivo a quello di comunicazione.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di matricola o di cartellino, l’indicazione dell’Organizzazione sindacale cui l’Azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che, salva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazionali dei
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lavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno, è commisurata allo 1% di paga base e contingenza in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.
Le trattenute operate dall’Azienda verranno versate su conti corren- ti bancari indicati da ciascun sindacato. I versamenti delle somme, come sopra trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del mese successivo.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori da esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui mi- nimi tabellari in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni modifica della cifra stessa e delle modalità di iscrizione e versamen- to, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono atto della di- chiarazione suddetta.
Art. 20 Istituti di Patronato
Le parti, in merito allo svolgimento dell’attività degli Istituti di Patrona- to ai sensi dell’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all’interno dell’Azienda, convengono quanto segue:
1. I Patronati, Inas - Cisl, Inca - Cgil, Ital - Uil, svolgeranno i compiti previ- sti dal D. Leg. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 nei confronti dei singoli lavo- ratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documen- to di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.
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disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
2. I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l’esercizio della loro attività.
3. Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori fuori dell’orario di lavoro.
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresen- tanti del Patronato di cui al punto 1) dovessero conferire durante l’ora- rio lavorativo con un dipendente dell’Azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allonta- narsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.
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disciplina comune
DISCIPLINA COMUNE
Art. 21 Periodo di prova
A partire dal 1° ottobre 2006, data di entrata in vigore della nuova clas- sificazione, i periodi di prova sono pari a:
• 6 mesi per i lavoratori appartenenti all’area direttiva;
• 3 mesi per quelli appartenenti all’area concettuale;
• 2 mesi per quelli appartenenti all’area specialistica;
• 1 mese per quelli appartenenti all’area qualificata ed esecutiva.
A partire dal 1° maggio 2013 i periodi di prova sono i seguenti:
• 6 mesi per i lavoratori appartenenti all’area direttiva;
• 4 mesi per quelli appartenenti all’area concettuale;
• 3 mesi per quelli appartenenti all’area specialistica;
• 1 mese per quelli appartenenti all’area qualificata ed esecutiva.
Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già su- perato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l’indennità di contingenza previsti per il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l’obbligo di preavviso.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavora- tore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione affe- rente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.
Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si in- tenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
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disciplina comune
Art. 22 Assunzione – Documenti
L’assunzione avverrà a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
• data di assunzione;
• categoria e inquadramento assegnato ai sensi dell’art. 29 (Classificazione- del personale) e mansioni cui normalmente deve attendere;
• trattamento economico iniziale;
• durata dell’eventuale periodo di prova;
• località di svolgimento del lavoro;
• tipologia del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato o determinato;
• tutti gli altri eventuali dati previsti da norme di legge.
Le informazioni circa la durata delle ferie, l’orario di lavoro e i termini di preavviso in caso di recesso possono essere effettuate mediante rinvio alle norme del ccnl applicato al lavoratore.
L’Azienda è tenuta inoltre a consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel Libro Unico del Lavoro nonché le comunicazioni previste dalle vigenti norme.
All’atto dell’assunzione sarà fornita al lavoratore la modulistica riguar- dante l’iscrizione a Concreto "Fondo nazionale pensione complementa- re" (scheda informativa e modulo di adesione) di cui all’art. 61 (Previden- za complementare).
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:
• carta d’identità o documento equivalente;
• libretto di lavoro;
• la documentazione relativa alle assicurazioni sociali obbligatorie se ne è in possesso;
• lo stato di famiglia per i lavoratori agli effetti degli assegni per il nucleo familiare;
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disciplina comune
• il certificato degli studi compiuti;
• eventuali ulteriori documenti che l’azienda ritenga utili in relazione alle mansioni a cui il lavoratore è assegnato.
È in facoltà dell’Azienda di richiedere il certificato penale di data non an- teriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione aziendale la sua residenza e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti.
Art. 23 Assunzione delle donne e dei fanciulli
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 24 Visita medica
È in facoltà dell’Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 25 Apprendistato professionalizzante
Le Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costi- tuire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istitu- to di accesso al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull’apprendi- stato professionalizzante dal “Testo unico dell’apprendistato” di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012
n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante - che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D. Lgs 167/2011, è un contratto di lavoro a tem-
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disciplina comune
po indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giova- ni, - si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 167/2011, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualifica- zione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisi- zione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 21 del pre- sente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di du- rata non eccedente i 2 mesi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionaliz- zante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell’area qualificata, 2° livello, dell’area specialistica, 1°, 2° e 3° livello, dell’area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell’area diret-
tiva, 1° e 2° livello.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:
Livelli | Durata complessiva mesi | Primo periodo mesi | Secondo periodo mesi | Terzo periodo mesi |
Area qualificata 2° livello Area specialistica 1° livello | 24 | 12 | 12 | — |
Area specialistica 2° e 3° livello | 30 | 12 | 12 | 6 |
Area concettuale 1° livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
Area concettuale 2° e 3° livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
Area direttiva 1° e 2° livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
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disciplina comune
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così de- terminati:
• nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento;
• nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo ta- bellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello;
• nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le Parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del perio- do di apprendistato, la parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 codice civile, l’apprendista è mantenuto in ser- vizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subor- dinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge.
In caso di infortunio sul lavoro l’Azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell’apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell’apprendistato.
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disciplina comune
Le ferie di cui all’art. 46 matureranno pro quota con riferimento al servi- zio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
Il Premio di risultato di cui all’art. 51 verrà corrisposto a partire dal se- condo anno di apprendistato nella misura dell’ 80%.
Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il perio- do di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indetermi- nato, verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del pe- riodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione, il piano formativo individuale il cui schema si allega al pre- sente ccnl unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell’attivi- tà formativa (Allegato n. 5).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente ccnl in quanto applicabili.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquat- tro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che: si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consen- tita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati
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disciplina comune
più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendi- stato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria Concreto di cui all’art. 61 del presente ccnl.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla forma- zione nell’apprendistato professionalizzante.
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato, nel triennio, un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribui- te diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.
Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e/o esterna) po- tranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quo- ta del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di for- mazione teorica.
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disciplina comune
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le al- tre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qua- lora l’azienda disponga di capacità formativa interna.
La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualita- tivamente riconosciuti.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adegua- te, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimen- sioni aziendali.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le ini- ziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività for- mativa svolta.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendi- sta, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un docu- mento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavora- tive per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
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disciplina comune
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livel- lo interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.
Profili formativi
I profili formativi individuano le relative conoscenze e competenze ne- cessarie alle figure professionali di seguito indicate:
• addetto all’amministrazione;
• responsabile amministrativo di stabilimento;
• addetto commerciale;
• responsabile qualità – responsabile laboratorio;
• assistente/capoturno;
• capo servizi meccanici;
• manutentore elettrico – elettromeccanico – elettronico;
• manutentore generico polivalente;
• manutentore meccanico;
• operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata;
• operatore polifunzionale di cava;
• analista di laboratorio.
Le Parti si danno atto che i programmi formativi concordati, oltre allo sbocco professionale determinato dal presente verbale di accor- do, possono creare le premesse per ulteriori evoluzioni professiona- li e conseguenti avanzamenti di inquadramento – verificabili a livello aziendale tra Direzione ed R.S.U..
Declaratoria AC
Addetto all’amministrazione: impiegato AC1
Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed
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disciplina comune
operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi spe- cifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di espe- rienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commer- ciali (o di sede).
Aree di attività
• Attuazione operativa connessa alla tenuta dei libri contabili a partita doppia e alla registrazione delle scritture secondo il piano dei conti.
• Controllo della fatturazione acquisti e clienti e registrazione delle stesse su schede meccanografiche e libri IVA.
• Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto.
• Tenuta di documentazione di carattere amministrativo e archiviazione.
• Tenuta ed aggiornamento libro magazzino, libro inventario.
Conoscenze e competenze professionali
• Utilizzare un programma di videoscrittura. Collegarsi a reti telematiche per l’informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per l’ar- chiviazione delle informazioni.
• Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenziali- tà nelle più comuni situazioni di gestione nell’ambito dell’impresa.
• Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi aspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.
• Saper utilizzare i principali programmi applicativi.
• Acquisizione di elementi per la registrazione delle scritture secondo il piano dei conti predisposto da superiori professionalità.
• Capacità di controllo della fatturazione acquisti e clienti, nonché di re- gistrazione e libri IVA.
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disciplina comune
• Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali in movimento all’interno dell’azienda o provenienti dall’esterno.
• Capacità di tenuta ed aggiornamento del libro magazzino.
• Capacità di stesura del libro inventario.
• Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le quantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.
• Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.
• Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni assegnate e capacità di archiviazione, secondo le disposizioni im- partite da superiori professionalità.
• Graduale acquisizione di capacità di suddividere e destinare ai sin- goli reparti la documentazione in arrivo.
• Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree funzionali dell’azienda.
• Controllo e verifica della fatturazione.
Responsabile amministrativo di stabilimento: impiegato AD1
Declaratoria AD
Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi azien- dali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento
Addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e pro- lungata esperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale.
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disciplina comune
Aree di attività
• Supervisione dei servizi amministrativi di stabilimento con capacità di indirizzo e controllo (magazzino, amministrazione del personale, spedizioni, imprese appaltatrici).
• Tenuta dei registri scarico e carico rifiuti e scadenziario autorizzazioni varie.
• Assistenza, per tutte le pratiche amministrative, rapporti con il per- sonale e rapporti con il territorio, alla Direzione di Stabilimento.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere l’impresa nei suoi aspetti organizzativi gestionali e il contesto in cui opera. Potenziare le capacità di relazionarsi in ambito organizzativo.
• Utilizzare un programma di videoscrittura. Collegarsi a reti telematiche per l’informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per l’archi- viazione delle informazioni.
• Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenzialità nelle più comuni situazioni di gestione nell’ambito dell’impresa.
• Conoscere l’aspetto contabile, le varie forme societarie, le fasi della con- tabilità e gestione degli uffici. Conoscere la normativa e la gestione dei rifiuti.
• Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi aspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.
• Conoscere il quadro di riferimento della normativa legata alla certifica- zione di qualità ISO 9000; implementare un sistema organizzativo; pro- cedere all’adeguamento di alcune fasi operative, sulla base di un manua- le delle procedure predisposto.
• Conoscere i sistemi di tenuta dei libri paga e matricola e gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali.
• Capacità di lettura, interpretazione e formazione delle bolle di accom- pagnamento dei materiali in movimento all’interno dell’azienda o pro- venienti dall’esterno.
• Capacità di verifica sul libro magazzino.
• Capacità di stesura del libro inventario.
• Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le quantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.
• Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.
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disciplina comune
• Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni as- segnate.
• Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree funzio- nali dell’azienda.
• Supervisione delle scorte al magazzino, in relazione alle fasi di lavorazio- ne ed alla programmazione delle stesse.
• Rispettare ed applicare le procedure relative alla qualità
Addetto commerciale: impiegato AC2
Declaratoria AC
Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Acquisitore di ordini con adeguata esperienza.
Aree di attività
Sulla base delle conoscenze tecniche e specialistiche in possesso e delle capacità richieste per una corretta copertura del suo ruolo, gestisce le attività tecnico/professionali della funzione commerciale, cura la relazio- ne con il mercato e la clientela per l’analisi delle esigenze e dei bisogni, promuove l’offerta aziendale e predispone soluzioni tecniche e proposte economiche autorizzate.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche dei prodotti del settore di appartenenza, dei
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disciplina comune
loro impieghi e degli elementi più importanti dei cicli di produzione.
• Acquisire la capacità di conoscere il mercato di competenza e di indivi- duare i canali di utilizzo dei prodotti, in particolare acquisire gli strumen- ti che consentano la conoscenza delle iniziative di sviluppo nel settore delle costruzioni, dei clienti, anche potenziali, presenti nella zona che gli sarà affidata e dei progetti edilizi, gli appalti e le opere in programma.
• Valutare l’affidabilità dei clienti con la collaborazione delle altre funzioni aziendali.
• Conoscere la struttura ed i processi generali dell’attività aziendale e le fasi operative tipiche del ruolo quali:
- la struttura dell’attività commerciale e le responsabilità ad essa affidate;
- le tecniche di pianificazione commerciale utilizzate;
- gli elementi basilari della contrattualistica, con particolare riferimento ai contratti di compravendita, somministrazione, trasporto, assicurazione.
• Acquisire tecniche e capacità professionali e personali al fine di conseguire gli obbiettivi tipici della funzione commerciale quali:
- interpretare le logiche di mercato;
- saper rappresentare l’offerta di servizi e prodotti dell’azienda anche dal punto di vista tecnico;
- essere in grado di individuare le soluzioni tecniche ed economiche più adatte al cliente e di risolvere i problemi in modo efficace e coerente.
• Conoscere i principi delle relazioni interpersonali e comunicazione efficace.
• Gestire i rapporti post vendita ed essere in grado di affrontare eventuali criti- cità subentrate in fase di consegna o applicazione dei prodotti venduti.
• Curare la regolarità dei pagamenti da parte dei clienti.
• Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali assegnati e di contribui- re al raggiungimento di quelli di gruppo.
• Saper lavorare in un team di lavoro.
Responsabile qualità - responsabile laboratorio: impiegato AD1
Declaratoria AD
Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organiz- zativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da
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disciplina comune
elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabili- tà economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle diretti- ve generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento
Tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di ma- nutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi.
Aree di attività
• Ha la responsabilità del mantenimento e del continuo miglioramen- to del sistema qualità ed in questo ambito risponde della raccolta, dell’aggiornamento, della elaborazione dei dati di produzione e con- sumo di tutti gli impianti produttivi.
• Risponde della raccolta dei dati relativi alla qualità dei prodotti.
• E’ responsabile del laboratorio per le analisi chimiche e le prove fisico- meccaniche.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere il ciclo produttivo, le materie prime, i prodotti finiti, i costi- tuenti ed ogni altro materiale utilizzato per la produzione dei leganti idraulici.
• Conoscere le logiche del sistema qualità nelle sue componenti norma- tive e nelle sue finalità.
• Mettere in atto quanto previsto dal sistema qualità e verificarne la corretta attuazione.
• Diffondere il sistema qualità nelle sue componenti: manuale qualità, procedure, istruzioni, specifiche ecc..
• Verificare che tutto il personale sia correttamente informato sui me- todi di lavoro, sulle procedure operative, sulle specifiche e sugli obiet- tivi di qualità.
• Predisporre il piano annuale delle verifiche ispettive.
• Predisporre la documentazione necessaria per effettuare il riesame del sistema qualità e le riunioni periodiche.
• Curare la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale.
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disciplina comune
• Curare la stesura, l’emissione e la gestione dei documenti del sistema qualità secondo quanto previsto nel manuale qualità.
• Verificare l’effettuazione di quanto previsto nelle azioni correttive / pre- ventive e redigere il rapporto sull’efficacia degli interventi attuati.
• Conoscere tutte le procedure, metodologie e standards di riferimento per tutti i controlli chimici e chimico-fisici di tutti i materiali del proces- so produttivo del cemento, acque e combustibili.
• Promuovere ed assicurare la formazione del personale di stabilimento coinvolto nel controllo della qualità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
• Eseguire tutte le analisi ed i controlli previsti nel normale piano dei controlli ed eventuali controlli straordinari del ciclo di produzione.
• Assicurare la registrazione e l’elaborazione di tutti i dati relativi al si- stema di controllo della qualità.
• Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di laboratorio che delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di processo.
• Intrattenere i rapporti con l’ “ITC” e gli altri enti di certificazione.
• Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale del laboratorio chimico:
- attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati confor- memente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi;
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività del laborato- rio chimico, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;
- curare che il personale del laboratorio chimico osservi tutte le nor- me vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute richieste dalla natura del proprio lavoro ed usi i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.
Assistente/Capoturno: intermedio AC1
Declaratoria AC
Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua-
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disciplina comune
lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi spe- cifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di espe- rienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo tradizionale.
Aree di attività
Coordinatore operativo di lavoratori addetti ai reparti di produzione operanti su più turni avvicendati:
• mediante il coordinamento degli interventi sugli impianti effettuati dalla squadra di personale a turno, garantisce che le caratteristiche dei semilavorati e dei prodotti finiti siano rispondenti alle specifiche di qualità;
• in base all’esperienza acquisita provvede sia all’individuazione di gua- sti e/o anomalie funzionali con riferimento alla gravità ed ai tempi di intervento, per poi coordinarsi con le aree di manutenzione per la pro- grammazione della fermata di macchinari e/o impianti allo scopo di ripristinarne la funzionalità, sia ad informare i servizi competenti su problematiche che, se non rilevate, potrebbero procurare gravi dan- ni agli impianti di produzione o determinare un livello qualitativo dei prodotti inferiore agli standard aziendali;
• redige una breve relazione sulle operazioni più salienti avvenute nel corso del turno, documento che resta a disposizione dei responsabili della produzione e delle manutenzioni per le valutazioni relative;
• suggerisce tutte le possibili migliorie per il buon funzionamento degli impianti o di singole macchine;
• controlla sistematicamente, per quanto di competenza, il pieno rispet- to da parte del personale di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute;
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disciplina comune
• partecipa alle riunioni indette per effettuare la programmazione dei lavori e degli interventi.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere il ciclo produttivo e l’organizzazione del lavoro.
• Conoscere gli impianti e i macchinari, la loro funzionalità e le anomalie
di funzionamento.
• Conoscere tutte le innovazioni apportate nel processo.
• Conoscere le normative di certificazione della qualità.
• Conoscere le normative tutte in materia di igiene e sicurezza nei luo- ghi di lavoro.
• Conoscere le misure tutte, preventive e protettive, idonee a scongiurare ri- schi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività degli addetti alla produzione.
• Conoscere tutte le operazioni riguardanti il controllo della qualità dei pro- dotti e dei semilavorati.
• Conoscere le principali norme legali e contrattuali in tema di gestione del rapporto di lavoro.
Capo servizi meccanici -Responsabile manutenzione meccanica: impiegato AD2
Declaratoria AD
Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni diretti- ve che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autono- mia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con even- tuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento
Addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con
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disciplina comune
approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizza- tiva e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico – gestionale.
Aree di attività
• Ha la responsabilità della manutenzione meccanica del macchinario fisso e mobile dell’intero ciclo produttivo e dei mezzi mobili di stabilimento.
• Organizza e sovrintende, tramite preposti, all’attività dell’officina meccanica.
• Sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica e di nuovo impianto affidati in appalto o con contratto d’opera e con la relativa contabilità.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche strutturali, funzionali, sistemiche ed opera- tive di impianti, macchine, apparecchiature e mezzi vari, relativi all’in- tero ciclo produttivo:
- rilevare ed analizzare ogni situazione anomala;
- effettuare la manutenzione preventiva (ispezioni, piano di lubrifica- zione, ecc.);
- programmare ed eseguire gli interventi manutentivi, coordinandoli, se necessario, con gli interventi degli altri servizi della cementeria;
- individuare i materiali necessari, controllare le giacenze e compilare le richieste di acquisto;
- assicurare la tempestiva disponibilità dei materiali nel rispetto delle disposizioni aziendali;
- raccogliere ed aggiornare tutta la documentazione relativa alla ge- stione meccanica della cementeria secondo i criteri e le procedure informatiche vigenti;
- gestire, organizzare e formare il personale dei servizi di manutenzio- ne meccanica.
• Programmare i lavori meccanici affidati ad imprese appaltatrici, compre- si i lavori di nuovi impianti; curare i rapporti con le imprese appaltatrici per assicurare la corretta ed economica esecuzione degli interventi; pre- disporre tutta la documentazione richiesta per la definizione dei budget e per il rispetto delle procedure d’appalto dei lavori affidati alle impre- se appaltatrici; provvedere al controllo della contabilità; collaborare, per quanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi di budget.
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disciplina comune
• Conoscere le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica:
- attuare le misure preventive e protettive dei rischi accertati conforme- mente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi;
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività dell’officina meccanica, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti;
- curare che il personale dell’officina meccanica osservi tutte le norme vi- genti in materia di sicurezza e tutela della salute ed usi i dispostivi di prote- zione individuale messi a disposizione;
- compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli addetti all’officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure preventive e/o protettive;
- informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e definire le modalità di coo- perazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione;
- contribuire all’esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di inter- venti migliorativi.
Manutentore elettrico – elettromeccanico – elettronico:
operaio AC2
Declaratoria AC
Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi spe- cifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di espe- rienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Specialista provetto di manutenzione (elettrica, elettronica, elettromeccani-
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disciplina comune
ca e tecnico hardware) in possesso di prolungata e comprovata esperienza che utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezio- ni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi.
Area di attività
Sulla base di disegni tecnici, interviene nel montaggio, ripristino, x xxxx- razione di impianti elettrici di alta e bassa tensione, impianti elettronici e informatici e delle relative parti, di computers e di impianti di ricezione nonché di reti telefoniche e telematiche utilizzando anche strumenta- zione informatica, con controllo e messa a punto o in servizio con le opportune verifiche.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza (manutenzione impianti, potenza, automazione) e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
• Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del proces- so produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure interne previste dai sistemi di certificazione in atto.
• Leggere e interpretare: schemi anche con componentistica elettronica.
• Conoscere gli elementi di base dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
• In riferimento allo schema dato saper scegliere i materiali ed i compo- nenti necessari e realizzare in autonomia impianti di illuminazione e di- stribuzione elettrica.
• Collaborare alla messa a punto di impianti, sistemi e macchine elettriche ed elettroniche e partecipare al loro collaudo.
• In riferimento allo schema dato individuare i componenti anche elet- tronici di quadri di comando controllo e regolazione di macchine ed im- pianti, operare il cablaggio delle apparecchiature e la installazione del quadro a bordo macchina.
• Conoscere e saper gestire tramite tecnologia PLC circuiti elettropneu- matici ed oleodinamici.
• Saper installare reti di distribuzione anche informatica di tipo LAN ed
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disciplina comune
intervenire su reti a banda larga.
• Saper eseguire le lavorazioni meccaniche che possono essere richieste per la realizzazione degli impianti (alloggiamento apparecchiature).
• Conoscere e identificare i problemi elettrici in fase di manutenzione de- gli impianti elettrici industriali e, all’occorrenza, anche civili.
• Conoscere i metodi da applicare ed essere in grado di effettuare una ricerca guasti.
• Registrare sulla documentazione tecnica le fasi del lavoro ed i risultati.
• Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro.
• Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documen- tazione necessaria.
• Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.
• Compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli addetti all’officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure preventive e/o protettive.
• Informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici esi- stenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e definire le mo- dalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione.
• Contribuire all’esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi.
Manutentore generico polivalente: operaio AS2
Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar- tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, ripa- razione e montaggio di apparecchiature elettriche (edili ed idraulici civili)
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disciplina comune
o componenti elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il set- tore delle malte, nei cantieri dei clienti.
Aree di attività
• Sulla base di istruzioni operative, disegni tecnici non complessi e pro- grammi di manutenzione preventiva, esegue lavori di manutenzione ordinaria prevalentemente di natura edile, ma anche su impianti elet- trici ed idraulici civili.
• All’occorrenza, collabora con i manutentori specializzati nell’esecuzio- ne di interventi su attrezzature o impianti industriali.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ciclo tecnologico.
• Conoscere in modo approfondito la struttura edile ed impiantistica dell’unità produttiva in cui sono svolte le mansioni lavorative.
• Conoscere le finalità della propria mansione all’interno dell’attività dell’uni- tà produttiva, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza.
• Conoscere in modo approfondito gli utensili e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed interpretare la documentazione tec- nica di corredo.
• Conoscere ed applicare gli elementi di base della manutenzione edile, idraulica, dell’impiantistica elettrica ed elettromeccanica civile.
• Conoscere le caratteristiche tecniche e gli impieghi dei diversi materiali utilizzati nello svolgimento delle mansioni.
• Conoscere in modo approfondito tutte le normative di sicurezza relative all’utilizzo di utensili, attrezzature e materiali propri delle attività di com- petenza.
• Conoscere in modo approfondito i dispositivi individuali di protezione e le modalità per un loro corretto utilizzo.
• Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ottenuti.
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con gli specialisti, in caso di necessità, per interventi di ma- nutenzione degli impianti industriali.
• Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.
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disciplina comune
Manutentore meccanico: operaio AS2
Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizza- tiva della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni im- partite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e mon- taggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri collaboratori.
Aree di attività
• Sulla base di istruzioni operative, programmi di manutenzione pre- ventiva, disegni tecnici e schemi di impianto, esegue lavori di preci- sione, per la costruzione, modifica, riparazione, manutenzione delle parti meccaniche di macchine e impianti.
• Esegue il controllo e la messa a punto degli stessi.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ciclo tecnologico, con particolare riferimento alle macchine ed agli im- pianti di stabilimento.
• Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i collega- menti tra le varie fasi in cui si articola il processo di produzione (estra- zione e frantumazione delle materie prime, macinazione materie prime, cottura, macinazione, distribuzione prodotto sfuso, insacco).
• Conoscere il ruolo della propria specializzazione all’interno del processo
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disciplina comune
produttivo, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza.
• Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: dise- gno di insieme e dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di montag- gio, scheda controllo qualità, piani di manutenzione preventiva.
• Conoscere ed applicare gli elementi di base della meccanica, compresi elementi di elettromeccanica.
• Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali impiegati nella costruzione dei macchinari ed impianti di produzione.
• Conoscere il processo di montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici e sapere intervenire con lavorazioni su banco, anche tramite la saldatura, e con le macchine utensili, per adattamenti eventualmente richiesti.
• Saper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la regola- zione degli impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in modo da variare le prestazioni finali.
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in gra- do di operare con colleghi in manutenzione preventiva e straordinaria degli impianti.
• Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per effet- tuare quanto richiesto dalla scheda controllo qualità ricevuta.
• Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro, compresi quelli per l’attrezzaggio.
• Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed elet- tromeccanica.
• Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documen- tazione necessaria.
• Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.
Operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata: operaio AS1
Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar-
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disciplina comune
tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, conoscen- do le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti, ne assicu- rano la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a reparto.
Aree di attività
Lavoratore turnista che assicura la normale efficienza di tutti gli im- pianti attraverso ispezioni ed interventi a reparto, e quindi:
• controlla il corretto funzionamento delle macchine, segnalando even- tuali anomalie;
• durante la marcia degli impianti effettua più volte i controlli di proces- so ed i prelievi dei campioni previsti;
• laddove necessario, controlla e/o garantisce il regolare rifornimento delle materie prime;
• mantiene pulito il reparto e garantisce la lubrificazione di tutte le mac- chine;
• concorre all’effettuazione di manutenzioni ed interventi di natura meccanica e/o elettrica necessari per il riavviamento degli impianti.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere il ciclo produttivo e l’organizzazione del lavoro.
• Conoscere gli impianti e i macchinari, le loro caratteristiche funzionali, le anomalie di funzionamento.
• Conoscere le normative di certificazione della qualità.
• Conoscere le misure, preventive e protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Operatore polifunzionale di cava: operaio AS3
Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e ope- rai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze pro-
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disciplina comune
fessionali specifiche, perfezionate con processi formativi o con consolida- ta esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto com- plessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori performances.
Area di attività
• Conduzione di più macchine operatrici (pale gommate, dumper rigidi ed articolati, escavatori idraulici, autocisterne ed autocarri).
• Svolgimento di attività di manutenzione ordinaria giornaliera (quali lu- brificazione del mezzo, verifica e ripristino del livello dei fluidi necessari al funzionamento del mezzo).
• Mantenimento in efficienza del mezzo affidato, con raccordo con altri servizi aziendali (es. manutenzione) per eventuale ripristino dello stesso in caso di inconvenienti non risolvibili direttamente.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ci- clo tecnologico.
• Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche dell’attività di pro- duzione svolte in cava.
• Conoscere la finalità della propria mansione all’interno dell’attività pro- duttiva, oltre alle procedure previste dal sistema di sicurezza.
• Possedere la patente di guida di categoria C (requisito minimo).
• Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche, le modalità di funzionamento e di manutenzione dei mezzi su cui opera.
• Conoscere in maniera approfondita le modalità di conduzione del pro- prio mezzo e le procedure previste per lo svolgimento del lavoro asse- gnato, anche in relazione alla distribuzione del programma di lavoro tra altre macchine operatrici.
• Conoscere in modo approfondito i dispositivi di protezione individuale e le modalità di un loro corretto utilizzo.
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disciplina comune
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria giornaliera ed es- sere in grado di collaborare con tecnici specialisti, in caso di necessità, per interventi di manutenzione straordinaria sulle macchine operatrici.
• Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.
Analista di laboratorio: operaio AS3
Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche, perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar- tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico- fisiche correnti nell’industria del cemento, su materie prime, combustibili, se- milavorati e prodotti finiti, con l’uso di apparecchiatura di complesso e delica- to funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni.
Aree di attività
Nell’ambito delle direttive impartite dal Responsabile di laboratorio, coe- rentemente con le normative di riferimento, esegue i controlli ed analisi chimiche e/o chimico/fisiche su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere approfonditamente il ciclo produttivo.
• Conoscere gli impianti del ciclo produttivo a cui ha accesso.
• Conoscere le caratteristiche dei materiali utilizzati (materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti, etc.) per la produzione di leganti idraulici.
• Conoscere il sistema di qualità, i mezzi per la sua attuazione, le sue regi- strazioni e i suoi obiettivi.
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disciplina comune
• Conoscere il manuale qualità, delle procedure ed istruzioni specifiche.
• Conoscere le norme tecniche per il controllo di prodotto.
• Conoscere la pratica dell’uso corretto delle apparecchiature di laborato- rio (bilance, termometri, stufe e muffole, etc.).
• Conoscere la teoria dei principi di funzionamento di strumenti analitici e il loro utilizzo pratico.
• Conoscere le procedure tecniche di prova e di controllo, con pratica di laboratorio.
• Conoscere le modalità di campionamento.
• Usare i pacchetti applicativi tipo Office (compilazione di un foglio di calco- lo predisposto).
• Essere capace di elaborare i risultati delle analisi, esaminarli criticamente (ad esempio conoscere l’ordine di grandezza delle misure) e di registrarli.
• Conoscere ed applicare le norme di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro, relativamente al proprio ambiente di lavoro.
In allegato al presente contratto (Allegato n. 5) sono riportate le linee guida relative al piano formativo individuale, alla capacità formativa dell’impresa e all’attestazione della attività formativa svolta.
Il Comitato Paritetico Nazionale (CPN), di cui all’art.2 del presente ccnl, svol- gerà, con riferimento al contratto di apprendistato, i seguenti compiti:
• aggiungere nuovi schemi di profili formativi;
• monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo mo- dalità da definire dallo stesso CPN, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere;
• divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente ccnl le esperienze più significative.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero dispo- sizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valu- tazione e per le conseguenti armonizzazioni.
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disciplina comune
Art. 26 Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, me- diante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa a 36 mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui all’art. 54, comma 1 del D. Lgs.n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il contratto individuale di inserimento/reinserimento dovrà contenere i se- guenti elementi:
a) la durata, da determinarsi, nell’ambito dei periodi minimi e massimi so- praindicati, in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo;
b) il periodo di prova per l’inquadramento attribuito, sulla base delle disposi- zioni del vigente ccnl;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno ovvero a tempo parziale;
d) l’inquadramento del lavoratore che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello attribuito alla categoria cui il progetto individua- le è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinseri- mento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore;
e) l’indicazione della sede di lavoro, del trattamento economico e normativo;
f) il progetto individuale di inserimento o reinserimento definito con il consen- so del lavoratore. Tale progetto deve essere finalizzato a garantire l’adegua- mento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo,
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disciplina comune
valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indi- cati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto nonché la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica sarà non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accom- pagnata da fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto. Le competenze acquisite dal la- voratore a seguito della formazione teorica e delle fasi di addestramento specifico erogate saranno registrate dal datore di lavoro.
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore con contratto di inserimento/reinserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo dei seguenti giorni di calendario, raggiungibili anche con più periodi di assenza: 70 giorni per contratti fino a 12 mesi; 75 giorni per contratti fino a 15 mesi; 90 giorni per contratti fino a 18 mesi. Nell’ambito di tali periodi l’Azienda applicherà, per il trattamento eco- nomico, quanto previsto dal presente ccnl. Qualora l’assenza dal lavoro perduri oltre i periodi sopraindicati l’Azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di durata del con- tratto verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti perio- dici di anzianità.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme di legge e all’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004.
Art. 27 Contratto di lavoro a tempo determinato
L’assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consen-
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disciplina comune
tita, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, comma 7 prima parte del D. Lgs.
n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi:
1. per l’esecuzione di un un’opera e/o di un servizio definiti o predeter- minati nel tempo;
2. per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mer- cato, anche stagionali, o per particolari commesse;
3. per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione
definite e predeterminate nel tempo, per un periodo comunque non superiore a 24 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente es- sere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per le ipotesi sopraindicate è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di almeno n. 6 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché le ipotesi che consentono le so- praddette assunzioni possono essere modificate con accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L’Azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determi- nato per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa comunicazione alla R.S.U., rela- tivamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, l’Azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Inoltre,
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disciplina comune
gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all’art. 3 (Formazione e crescita professionale-Fondimpresa) del presente contratto.
Le Aziende, nell’ambito del sistema di relazioni industriali di cui all’art. 2 del presente contratto e in occasione degli incontri ivi previsti, forniran- no informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.
L’Azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero di- sponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
I periodi di prova di cui all’art. 21 sono confermati per i rapporti con con- tratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per con- tratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l’attività lavorativa per l’intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che, nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato, passano a contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 9 lettere g) e h) della Legge 28 giugno 2012 n. 92, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a venti o trenta giorni - a seconda della durata pari o superiore a sei mesi del contratto in scadenza – nelle seguenti ipotesi:
• lancio di un prodotto innovativo;
• avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine;
• sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente con- tratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
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disciplina comune
Clausola di salvaguardia
Le Parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo con- trattuale, procederanno ad una armonizzazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina legale.
Art. 28 Lavoro a tempo parziale
Le Parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L. 247/2007, dovranno corrispondere ed essere funzionali ad esi- genze di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l’organizza- zione del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigen- ze individuali dei lavoratori.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 33 (Orario di lavoro) del presente contratto.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
1. gli elementi previsti dall’art. 22 (Assunzione – Documenti) del presen- te contratto;
2. la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferi- mento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale) ovvero con una combinazione di tali mo- dalità attuative (part-time misto).
In attuazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 7 del D. L. 61/2000, come modificato dalla Legge n. 247/2007, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano
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disciplina comune
la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili), o per rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clau- sole elastiche).
Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tali clausole contrattuali, il lavo- ratore a tempo parziale all’atto della sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche, potrà essere assistito su propria richiesta dalle R.S.U. o in assenza di esse dalle XX.XX. firmatarie il ccnl.
Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preav- viso minimo di 5 giorni lavorativi e prevederanno, a titolo di compensa- zione, il pagamento di una maggiorazione oraria del 15% omnicompren- siva dei riflessi sull’insieme degli istituti indiretti e differiti.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in re- lazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansio- ni svolte e/o da svolgere;
c) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità.
Le Parti esprimono l’intendimento di valorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il part-time reversibile potrà essere concesso:
• alla lavoratrice madre, fino ai tre anni del bambino;
• per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, nei casi di cura di cui al primo comma dell’art. 2 DM 278/2000.
Con riferimento alle norme di legge in materia di tempo parziale, le parti riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative e/o pro- duttive e nei casi e nei limiti delle disposizioni, di cui all’art. 33 (Orario di lavoro - lett. A) del presente contratto, previste per i lavoratori a tempo pieno, l’Azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale presta- zioni eccedenti l’orario di lavoro concordato, sempreché dette presta-
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disciplina comune
zioni abbiano carattere eccezionale e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non permanenti.
Il datore di lavoro informerà la R.S.U. sulle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
Art. 29 Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5 aree professionali nell’ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più livelli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retribu- tivi con valori minimi tabellari mensili.
L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole aree professionali e, in quest’ambito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascuna area, le caratteristiche ed i requi- siti indispensabili per l’inquadramento della mansione nell’area stessa.
I profili, distribuiti nell’ambito dei livelli, rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto pro- fessionale superiore a quello del relativo profilo, l’inquadramento sarà effettuato - nell’ambito della stessa categoria - sulla base delle declara- torie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello a cui il profilo si riferisce.
La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livel- lo; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti al dipendente dalle Aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità.
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disciplina comune
Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumen- to idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento del- le mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure profes- sionali, sia presenti che nuove.
La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavo- ratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continua- no ad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si intendono qui riconfer- mate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli pre- visti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B).
Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U..
Commissione nazionale tecnica paritetica per l’inquadramento del personale
Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che ve- nissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Re- sta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non potranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 1999.
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disciplina comune
A) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI E LIVELLI PER AREA Area direttiva
Declaratoria Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni diretti- ve che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autono- mia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con even- tuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
III° Livello - Profili
Impiegati:
• appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive o che svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon andamento di attività aziendali con notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che sono preposti alla attività di coordinamento di più servi- zi o uffici di rilevante importanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta professionalità e importanza per il persegui- mento degli stessi fini.
II° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organiz- zativa e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico – gestionale;
• specialisti di processo e/o di servizio con comprovate conoscenze teorico-pratiche con competenza per la soluzione dei problemi sia nell’area produttiva che in quella tecnologica o amministrativa.
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disciplina comune
I° Livello - Profili
Impiegati:
• tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di coor- dinamento e controllo gestionale di cicli tecnologici completi in stabi- limenti di particolare complessità per l’ottimizzazione dell’efficienza e dei risultati di esercizio;
• addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del mercato che offrano un contributo significativo alla migliore gestione delle attività di vendita e di assistenza alla clientela;
• addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di maci- nazione;
• tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di manutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazio- ne dei risultati funzionali e operativi;
• programmatore che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, svi- luppa e realizza programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di tecniche e metodologie avanzate, definendo i documenti di input e output, flussi e che sia in possesso di specifica preparazione scolastica e professionale e di comprovata e prolungata esperienza;
• addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e pro- lungata esperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale.
Area concettuale
Declaratoria Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi spe- cifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di espe- rienza specialistica consolidata.
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disciplina comune
III° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli servizi amministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi impianti.
Intermedi:
• preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione operati- va degli interventi di manutenzione meccanica o elettroapparecchista sia per la conservazione di impianti e macchine che dei nuovi impianti; provvedono ai collaudi dei lavori affidati a terzi.
II° Livello – Profili
Impiegati:
• disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima con eventuale utilizzo di sistemi CAD/CAM;
• addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nelle varie branche della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo atti- vo e passivo;
• acquisitore di ordini con adeguata esperienza.
Intermedi:
• preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in cicli tecnologici di elevata complessità;
• preposti alla conduzione dell’intero ciclo tecnologico di cementeria a ci- clo completo tradizionale di elevata complessità;
• preposti alla conduzione ed al controllo dell’intero ciclo tecnologico ope- ranti in sala centralizzata di cementeria a medio - bassa potenzialità.
Operai:
• specialisti che interpretando schemi e disegni montano e riparano circuiti elettronici di regolazione automatica di elevata complessità, provvedendo alla diagnosi dei guasti, individuando le modalità più ef- ficaci di intervento provvedendo direttamente o con l’ausilio di altri lavoratori alle operazioni necessarie per il ripristino della efficienza; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi provvedendo ai relativi collaudi.
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disciplina comune
I° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o p.c.;
• addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali.
Intermedi:
• preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo tradizionale;
• preposti alle attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave;
• capi squadra di montatori e manutentori (edili, meccanici, elettrici elettroni- ci etc.) di attrezzature, macchine ed impianti del ciclo produttivo completo;
• assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, ope- ranti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisione di tutte le attività, compresa la taratura delle attrezzature, di controllo qua- litativo per il rispetto degli standards prefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità.
Operai:
• conduttori dell’intero ciclo tecnologico di cementeria con sala centraliz- zata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di tutti gli impianti e che ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a reparto;
• specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di prolun- gata e comprovata esperienza che utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi parteci- pando ai relativi collaudi;
• specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche ac- quisite mediante prolungata esperienza che compiono interventi pe- riodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine ed impian- ti di elevata complessità secondo procedure predeterminate al fine di evidenziare eventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guasti, provvedono alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e montaggi affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi.
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disciplina comune
Area specialistica
Declaratoria Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar- tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
III° Livello – Profili
Impiegati:
• disegnatori d’ordine;
• addetti ad uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al precedente li- vello, abbiano maturato significativa esperienza nella area di competenza;
• addetti di segreteria con adeguata esperienza.
Intermedi:
• preposti ai reparti dei centri di macinazione;
• capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo completo.
Operai:
• lavoratori inseriti strutturalmente con continuità nei turni di lavoro di di- versi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine principali;
• lavoratori addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine principali;
• conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto complessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori per- formances;
• conduttori, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di impianto/i macinazione - essiccazione carbone, di cui curano pure il fun- zionamento;
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disciplina comune
• conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il proces- so di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzioni;
• conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso, unitamen- te a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche chimico-fisiche del cemento ed all’umidità re- sidua dei semiprodotti essiccati intervenendo per le dovute correzioni;
• conduttori, a reparto, di molini del crudo e cemento, in circuito chiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico-fisico intervenendo per le dovute correzioni;
• specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni pe- riodiche di controllo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne lo stato di efficienza;
• specialisti di manutenzione meccanica, elettrica e/o elettronica, che provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparec- chiature elettriche, attrezzature ed impianti di particolare complessità individuando le modalità di intervento per il ripristino dell’efficienza e provvedendo direttamente, o con l’ausilio di altri lavoratori, alle opera- zioni necessarie anche di elevata complessità e delicatezza;
• addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di paten- te di 1° grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla manutenzione ordinaria;
• analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico-fisiche correnti nell’industria del cemento, su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l’uso di apparecchiature di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni;
• addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l’utilizzo di mez- zi di trasporto e macchine operatrici con compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave;
• addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata tecnologia per la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizioni di lavoro in grado di assicurare la sostituzione del team - leader (gesso);
• conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di più im- pianti e ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a reparto (calce e gesso).
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disciplina comune
II° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti videoterminali o p.c. su cui operano in base a programmi ripro- ducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo (videoscrittura, posta elettronica, ecc.).
Operai:
• specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri collaboratori;
• specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità autonoma di operare su schizzi e con correzione/adattamento pezzi;
• specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, ripara- zione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti;
• minatori-fuochini che prendono in carico e utilizzano a regola d’arte gli esplosivi, fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica; sono in possesso della patente prevista dalla legge;
• analisti che, applicando formule predefinite, effettuano determinazio- ni o analisi chimiche o chimico-fisiche, che abbiano influenza sulla pro- duzione;
• addetto alla sistemazione, controllo, codifica e distribuzione dei materiali di magazzino con comprovata esperienza e aggiornata conoscenza di tutti i materiali movimentati;
• coordinatore operativo del personale addetto al reparto carico e conse- gna prodotti;
• conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli chimico- fisici per la qualità del prodotti;
• addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte);
• addetti impianti di miscelazione/preparazione impasti per lastre (gesso).
I° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti ad operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure pre- stabilite.
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disciplina comune
Operai:
• specialisti di macchine utensili e specialisti di mestiere che effettuano ope- razioni di manutenzione, riparazione e montaggio meccanico di attrezza- ture, macchine ed impianti, sia in officina che nei reparti ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti;
• conduttori mezzi di trasporto o di macchine operatrici di cava in posses- so di patente, ove richiesta dalla legge, che ne curano la manutenzione conservativa;
• conduttore di carroponte che ne curi la manutenzione conservativa;
• sondatori che curino la manutenzione conservativa;
• portieri pesatori;
• conduttori di macchine principali (forni, molini, essiccatori) che operano sia in sala quadri che a reparto;
• conduttori di macchine principali (forni da calce, molini, idratatori e sepa- ratori, batteria di oltre 2 forni da gesso, molini per sabbie) che operano sia in sala quadri che a reparto (calce e gesso);
• addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento, ca- rico e trasporto e di aspirazione semoventi, che ne curino la manutenzio- ne conservativa;
• operatori reparto consegna prodotti finiti che svolge tutte le operazioni richieste per il più efficace servizio alla clientela;
• addetti alla disincrostazione di scivoli, griglie, cicloni con utilizzo di pompe o attrezzature ad alta pressione;
• addetti ricevimento e macinazione materiali (calce, gesso e malte);
• addetti lavorazioni malte (malte);
• analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l’uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni e calcimetristi (settore cemento);
• operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti, ne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a reparto.
Area qualificata
Declaratoria Appartengono all’area qualificata i lavoratori impiegati e operai che svolgono mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche, adeguata esperienza nonché limitata autonomia esecutiva nell’ambito delle indicazioni fornite dal diretto superiore.
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disciplina comune
II° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti a semplici mansioni di segreteria;
• archivisti con utilizzo di strumenti complessi.
Operai:
• addetti linee carico silos e estrazione cemento;
• addetti al carico dello sfuso con compiti di controllo della tipologia richiesta;
• addetti insaccatrice o infilasacchi e stivaggio di prodotti in sacchi;
• addetti controlli qualità che eseguono solo alcune determinazioni non configurabili come analisi complete;
• addetti alla confezione e rottura dei provini di controllo dei cementi o addetti alla preparazione dei campioni nel settore calce;
• conduttori di mezzi semoventi semplici che ne curino la manutenzione conservativa;
• conduttori di una o più macchine secondarie (granulatori, sistemi di omogeneizzazione, griglie, sistemi di carico automatico, infilasacchi, insaccatrici, frantoi, teleferiche ecc.) che assicurano su istruzioni ope- rative il loro regolare funzionamento;
• addetti a operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzioni esecutive ricevute, di smontaggio, rimontaggio e riparazione di mac- chine attrezzature o impianti sia in officina che nei reparti ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri di clienti;
• addetti alla vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli ac- cessi relativi;
• distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza di pezzi e materiali.
I° Livello – Profili
Impiegati:
• centralinisti telefonici;
• archivisti con sistemi tradizionali
Operai:
• addetti infilasacchi o insaccatori;
• addetti stivaggio sacchi;
• addetti alle operazioni di carico dello sfuso;
• aiutanti sistemazione materiali a magazzino;
• aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.
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disciplina comune
Area esecutiva
Declaratoria
Appartengono all’area esecutiva i lavoratori operai che svolgono mansioni per le quali sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite non- ché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi teorico-pratici.
Profili - Operai:
• lavoratori che svolgono attività semplici o di pura manualità;
• addetti a lavori manuali o, con l’uso di attrezzi semplici, di movimentazione e di carico e scarico prodotti e materiali;
• lavoratori che eseguono lavori manuali di pulizia;
• lavoratori di primo inserimento avviati a processi formativi teorico-pratici.
B) QUADRI
Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:
1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri viene effettuata dalle parti stipulanti con il contratto collettivo naziona- le di lavoro 6 marzo 1987;
2) appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli della declaratoria del Gruppo A Super fino al 30.9.2006 e, con decorrenza 1.10.2006, del terzo livello dell’area direttiva della nuova classificazione, che, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di con- tinuità e con un grado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discre- zione di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e control- lo di servizi e uffici o enti produttivi essenziali della Azienda o di gestione di programmi/progetti anche di ricerca di importanza fondamentale;
3) in fase di prima applicazione, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata dall’Azienda con decorrenza 1° settembre 1987;
4) ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;
5) le Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie
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disciplina comune
mansioni contrattuali;
6) l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le mansio- ni proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;
7) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavo- ratori interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misu- ra di cui al successivo art.44 (Aumenti retributivi e nuovi minimi tabel- lari contrattuali). Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione di fatto.
Le Parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente ac- cordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda i quadri.
Tabella scala parametrale in vigore dal 1° ottobre 2006
Area Professionale | Livelli | Parametri |
Area direttiva | 3° | 210 |
2° | 188 | |
1° | 172 | |
Area concettuale | 3° | 163 |
2° | 157 | |
1° | 149 | |
Area specialistica | 3° | 140 |
2° | 134 | |
1° | 129 | |
Area qualificata | 2° | 121 |
1° | 116 | |
Area esecutiva | 1° | 100 |
Chiarimenti a verbale
Premi aziendali mensili e/o annui congelati: la nuova classificazione non influenza dette voci retributive che continueranno ad essere erogate nelle misure aziendalmente in atto.
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