Pagamento dell’indennità Clausole campione

Pagamento dell’indennità. Nel caso di Infortunio il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Pagamento dell’indennità. Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, l’Impresa ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto la loro accettazione formale, provvede al pagamento dell’indennizzo con valuta in Euro. L’Impresa paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.
Pagamento dell’indennità. L’indennità diventa esigibile quattro settimane dopo che l’assicuratore ha ricevuto tutti i documenti necessari per l’accertamento dell’ammontare del danno e della respon- sabilità. Quattro settimane dopo il verificarsi del danno è possibile esigere come pagamento parziale l’importo che, secondo lo stato dell’accertamento del danno, deve essere pagato come minimo. L’obbligo di pagamento dell’assicuratore è prorogato fintanto che, per colpa dello stipulante dell’assicurazione o dell’avente diritto, l’indennità non può essere accertata o pagata. In particolare l’esigibilità non è data fintanto che:
Pagamento dell’indennità. 15 Nel caso di infortunio, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in Italia, in Euro 15
Pagamento dell’indennità. Il Dirigente o il responsabile dell'Ufficio per le espropria- zioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui all'arti- colo 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, come previsto dall'articolo 25, com- ma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell'inden- nità di espropriazione nel termine di 15 giorni successivi.
Pagamento dell’indennità. Art. 35. - La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge.
Pagamento dell’indennità. 17 ART. 13 SURROGAZIONE 17 ART. 14 DECADENZE 17
Pagamento dell’indennità. L’indennità giornaliera per il numero di giorni pattuiti in polizza, fermo in ogni caso il periodo massimo previsto, è corrisposta a periodi mensili posticipati, cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificata la ritiro/sospensione della patente di guida, fino a quando la patente stessa non viene restituita. In caso di morte del conducente assicurato durante il periodo di sospensione della patente, l’Impresa non è espressamente tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità; resta inteso che verrà liquidato agli aventi diritto l’ammontare corrispondente alle indennità maturate sino al giorno del decesso.
Pagamento dell’indennità. Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, l’Impresa ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro.
Pagamento dell’indennità. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione/documentazione in originale/copia conforme all’originale prima di corrispondere l’indennizzo. Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di Nobis, giustificato da fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.