AMMISSIONE ALLA SELEZIONE Clausole campione

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. Tutti i candidati, sulla base della domanda di ammissione e delle dichiarazioni debitamente sottoscritte (pervenute nei termini previsti dall’art. 8), sono implicitamente ammessi con riserva alla selezione e sono invitati a presentarsi a sostenere la prova d’esame come indicato negli articoli successivi, ad eccezione di coloro che avranno notizia dell’esclusione disposta dall’Amministrazione a causa di una delle seguenti irregolarità insanabili: • mancanza del requisito dell’età; • domanda pervenuta oltre alla scadenza del termine previsto; • mancata sottoscrizione della domanda nei modi di legge; • mancata presentazione della fotocopia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità unitamente alla domanda, in assenza dell’autentica della firma;
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Responsabile del Servizio Aziendale, con proprio provvedimento e comunicata ai concorrenti.
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’u.o.c. Sezione Gestione e sviluppo delle risorse – Organizzazione e Metodi procederà all’istruttoria delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura selettiva dei candidati che avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi e, se del caso, richiedendo eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie. A tal proposito si precisa che le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a giudizio insindacabile del dirigente competente in materia di personale, entro il termine tassativo che si riterrà di stabilire. Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla procedura concorsuale, oltre a quanto indicato nelle precedenti prescrizioni: − l’incompletezza e l’irregolarità delle indicazioni contenute nella domanda non sanabili; − l’omissione dell’indicazione nella domanda di partecipazione alla selezione, di una o più delle dichiarazioni richieste; − l’omissione dell’indicazione del concorso a cui s’intende partecipare, − l’omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione, − la mancata spedizione della domanda entro il termine perentorio di scadenza; − il mancato pagamento della tassa di concorso entro il termine stabilito. La verifica del possesso dei requisiti richiesti e l’effettiva ammissione alla selezione avverranno nel rispetto della disciplina regolamentare vigente. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’ente entro il 30° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze. Le comunicazioni pubblicate sul sito web della Città di Ercolano hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Tale pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati. Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse essere necessaria verrà effettuata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato.
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. Tutti i candidati, sulla base della domanda di ammissione (pervenuta nei termini e con le modalità previste nell’articolo 5) e delle dichiarazioni rese, sono implicitamente ammessi con riserva alla selezione, ad eccezione dei candidati che ricevano provvedimento di esclusione per uno dei seguenti motivi: • utilizzo di altro metodo di invio della domanda (l’unica modalità accettata è quella online di cui all’art. 5 del presente avviso); • domanda pervenuta oltre la scadenza del termine; • mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità; • mancato possesso del titolo di studio richiesto; • mancanza di requisiti obbligatori immediatamente rilevabili nella domanda. Protocollo N.0044208/2019 del 22/07/2019 Firmatario: XXXXXXX XXXXXXXX La mancata allegazione della ricevuta di pagamento della tassa di concorso, comprovante l’avvenuto versamento entro la scadenza del bando, potrà essere sanata prima della prova di selezione mediante invio all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. L'ammissione alla selezione è disposta con atto motivato dal Direttore Generale, su proposta della S.C. Affari del Personale, previa verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali e professionali richiesti; l'esclusione è notificata agli interessati entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. Nella sede della Direzione Socio Educativa Culturale e Sportiva del Municipio Roma V, una Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali, procederà, in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto, per verificarne l’integrità, la regolarità e la completezza della documentazione ivi contenuta al fine dell’ammissione o meno dell’Organismo alla fase di valutazione delle proposte progettuali che avverrà in seduta riservata. La Commissione durante le sedute riservate potrà avvalersi della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute. La Commissione, in seduta riservata, procederà all'esame della documentazione contenuta all'interno della busta n. 2 – Offerta tecnica - di ogni singolo concorrente e all'attribuzione dei relativi punteggi in base ai parametri definiti nei criteri di valutazione dell’Offerta tecnica (ALLEGATO D) . La Commissione una volta valutate in seduta riservata le offerte tecniche, procederà in seduta pubblica, comunicata, almeno 24 ore prima, agli Organismi interessati mediante fax e pubblicazione sul sito web del Municipio Roma V, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e leggerà a voce alta il prezzo e il ribasso percentuale proposto sul quale sarà applicata la formula collegata per l’attribuzione del relativo punteggio. (ALLEGATO E) Terminata la fase di valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria in relazione al punteggio totale attribuito, limitatamente alle proposte progettuali ritenute idonee, che trasmetterà al Direttore S.E.C.S. per l’approvazione. Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. Resta fermo il disposto di cui all’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 in merito alla facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Data e orario della sedute pubbliche verranno comunicati sul sito web del Municipio. Qualora per ragioni sopravvenute sia necessario differire date ed orario, ne verrà data comunicazione sempre sul sito istituzionale.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: