Altre coperture assicurative Clausole campione

Altre coperture assicurative. Il Contratto non prevede altri eventi assicurati, oltre quelli già indicati nel precedente paragrafo 15.1 (“Copertura assicurativa caso morte”). I termini di pagamento concessi all’impresa sono pari a trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi legali. I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, art. 2952 codice civile, si estinguono in dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. Per la documentazione che l’Investitore-Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia all’articolo 15 “Documenti richiesti dalla Società” delle Condizioni contrattuali.
Altre coperture assicurative. Il Contratto non prevede ulteriori coperture assicurative
Altre coperture assicurative. Non sono previste altre coperture assicurative. Per il pagamento della prestazione, la Compagnia richiede la consegna tempestiva da parte degli aventi diritto della documentazione dettagliatamente descritta nell’apposita Sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione” in calce alle Condizioni contrattuali. I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista. Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Altre coperture assicurative. Non previste
Altre coperture assicurative. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di altri eventi assicurati(40), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato. Rinviare alle Condizioni di contratto per la documentazione che l’investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, specificando i termini di pagamento concessi all’Impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.
Altre coperture assicurative. All’atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato l’Investitore-contraente può abbinare al Contratto una delle Garanzie Accessorie di seguito descritte. La Garanzia Accessoria, al verificarsi dell’evento assicurato, da diritto alla corresponsione all’Assicurato di un Capitale Aggiuntivo il cui importo, scelto dall’Investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, può essere pari ad Euro 25.000,00 o Euro 50.000,00. La prestazione corrisposta non è gravata da costi. La Garanzia Accessoria prescelta avrà efficacia a partire dalla Data di Decorrenza del Contratto, con i limiti indicati: • all’Art.5 “ESCLUSIONI” delle “CONDIZIONI DELLA GARANZIA ACCESSORIA: COPERTURA MALATTIE GRAVI (DREAD DISEASE) - COPERTURA MALATTIE GRAVI (DREAD DISEASE) COM- PRENSIVA DELLA COPERTURA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE” di cui all’Art. 1.1.2 delle Condizioni di Assicurazione delle Garanzie Accessorie; • all’Art.4 “ESCLUSIONI” delle “CONDIZIONI DELLA GARANZIA ACCESSORIA INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE” di cui all’Art. 1.1.3 delle Condizioni di Assicurazione delle Garanzie Accessorie. Per tutte le Garanzie Accessorie è previsto un obbligo di denuncia dell’evento assicurato e un successi- vo accertamento dell’evento stesso da parte dell’Impresa di Assicurazione. La copertura assicurativa relativa all’eventuale Garanzia Accessoria è in ogni caso subordinata alla sot- toscrizione del Questionario Sanitario allegato alla Proposta-Certificato. Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di: • stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi o l’esclusione di specifici rischi; ovvero • rifiutare l’assunzione del rischio. L’Impresa di Assicurazione comunicherà all’Investitore-contraente gli eventuali sovrappremi da applicare o il rifiuto del rischio. La Garanzia Accessoria: • viene prestata sino al compimento del 65° anno di età dell’Assicurato; • non può essere modificata in corso di Contratto; • può essere sospesa. L’Investitore-contraente dovrà comunicare la propria volontà di voler sospendere la Garanzia Accessoria almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato. Dopo che la Garanzia Accessoria è stata sospesa non può più essere riattivata. Al Contratto è possibile abbinare una delle seguenti Garanzie Accessorie: Copertura Malattie Gravi (Dread Disea...
Altre coperture assicurative. Il conduttore risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi, all’AMTAB S.p.A. e a cose durante l’espletamento dell’attività ed in conseguenza della medesima derivante dal comportamento proprio o del proprio personale, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una scorretta custodia. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’attività od a cause ad essa connesse, derivasse all’AMTAB S.p.A. od a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del conduttore.
Altre coperture assicurative. Il Concessionario è altresì obbligato a presentare al Comune di Faenza a decorrere dalla data di fine lavori le seguenti specifiche polizze assicurative con validità fino alla scadenza della concessione:
Altre coperture assicurative. Il Contratto non prevede altri eventi assicurati, oltre quelli già indicati nel precedente paragrafo 15.1 (“Copertura assicurativa caso morte”). I termini di pagamento concessi all’impresa sono pari a trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi di mora. I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente si estinguono in dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni.
Altre coperture assicurative. A favore del personale dipendente incorporato le coperture per infortuni professionali ed extraprofessionali delle aziende di provenienza verranno mantenute sino al 31/12/2023; a far data dal 01/01/2024 il personale dipendente incorporato e in organico sarà destinatario delle coperture infortuni tempo per tempo vigenti in Bper. A far data dal 01/04/2023 il personale dipendente incorporato e in organico a tale data beneficerà di tutte le altre coperture accessorie previste per il personale di Bper Banca. Le coperture relative alla Premorienza e alla Invalidità previste presso le aziende di provenienza, per coloro che ne avessero opzionato l’attivazione, verranno comunque mantenute fino a scadenza dell’annualità in corso a tutti gli attuali beneficiari.