OBBLIGO DI DENUNCIA Clausole campione

OBBLIGO DI DENUNCIA. Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o aziendali).
OBBLIGO DI DENUNCIA. Qualora venga identificato il luogo in cui si trova la cosa perduta, l‘assicurato è tenuto a informarne l‘assicuratore per iscritto im- mediatamente dopo averne preso conoscenza.
OBBLIGO DI DENUNCIA. Il Centro si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
OBBLIGO DI DENUNCIA. In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve comuni- care l’evento al Servizio Sinistri di Quixa xxx xxx xx xx- xxxx 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a co- noscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
OBBLIGO DI DENUNCIA. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell’art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio, 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità.
OBBLIGO DI DENUNCIA. Art. 37 Abbeveratoi per animali
OBBLIGO DI DENUNCIA. 1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell’A.S.L., qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell’art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320 e successive modificazioni.
OBBLIGO DI DENUNCIA. L’Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo di legalità:
OBBLIGO DI DENUNCIA. In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve comu- nicare l’evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a co- noscenza.
OBBLIGO DI DENUNCIA. Il Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali), entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora il Contraente o l’Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice. Se l’omissione è di natura colposa, la Società Assicuratrice ha il diritto di ridurre l’indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto. In caso di coesistenza di altre assicurazioni che coprano gli stessi danni e/o le stesse responsabilità, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori interessati, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente è responsabile nei confronti della Società Assicuratrice del pregiudizio arrecato a seguito della mancata o tardiva denuncia del sinistro agli altri assicuratori interessati.