Copertura assicurativa caso morte Clausole campione

Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato - nel corso della durata del Contratto, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati all’Art. 4 “LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE” delle Condi-
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati il maggior valore tra il 101% del valore di mercato del portafoglio finanziario strutturato, calcolato come descritto all’art. 7 delle Condizioni di Contratto e il premio lordo versato. In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’acquisto del portafoglio finanziario oggetto dell’investimento, verrà liquidato ai Beneficiari un importo pari al premio lordo versato.
Copertura assicurativa caso morte. Al verificarsi del decesso dell’Assicurato Eurovita si impegna a corrispondere ai Beneficiari desi- gnati nel Modulo di Proposta dall’Investitore-Contraente un importo pari al controvalore delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto con le seguenti maggiorazioni: - l’1% delle quote se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è inferiore o uguale a 70 anni, - lo 0,1% delle quote se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è superiore a 70 anni. Il limite massimo di tale importo è di 50.000 Euro. Al momento della sottoscrizione del contratto, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra i 18 e 90 anni.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il rimborso di un capitale pari al prodotto tra il numero delle quote investite nel Fondo ed il rispettivo Valore unitario valorizzato alla prima quotazione disponibile trascorsi 4 giorni dalla data di ricevimento dell’intera documentazione richiesta. Tale valore è maggiorato di un importo pari al Premio versato (eventualmente riproporzionato in caso riscatti parziali) moltiplicato per una percentuale di Bonus determinata in base all’Età dell’Assicurato al decesso e pari a: Il capitale aggiuntivo liquidabile in caso di decesso non può comunque essere superiore a 75.000 Euro.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designa- 12/16 ti un importo pari al maggiore tra i seguenti importi: • il controvalore delle azioni del Fondo attribuite al Contratto, ottenuto moltiplicando il numero di azioni del Fondo attribuite al Contratto per il Valore Unitario dell’Azione; e • il Premio Versato. Qualora il decesso dell’Assicurato in corso di Contratto sia dovuto ad infortunio stradale, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati un importo pari alla somma del Premio Versato e del maggiore tra i seguenti importi: • il controvalore delle azioni del Fondo attribuite al Contratto, ottenuto moltiplicando il numero di azioni del Fondo attribuite al Contratto per il Valore Unitario dell’Azione; e • il Premio Versato. Il Valore Unitario dell’Azione è quello rilevato nella Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data di ricevimento da parte di Poste Vita S.p.A. della comunicazione di decesso dell’Assicurato. L’importo delle prestazioni corrisposte da Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell’Assicurato potrà esse- re ridotto dell’importo di eventuali oneri fiscali applicabili sulle somme versate a Poste Vita S.p.A. dal Fondo in forza di eventuali future modifiche della normativa fiscale applicabile ad oggi non prevedibili.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato, il capitale liquidabile ai Beneficiari sarà determinato come segue: - se alla data di sottoscrizione l’Assicurato ha un’età non superiore ai 75 anni: il capitale liquidabile sarà pari al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto; - se alla data di sottoscrizione l’Assicurato ha un’età superiore ai 75 anni: il capitale liquidabile sarà pari al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto. Tale controvalore sarà determinato in base al valore delle quote del Fondo Interno del secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione da parte di Mediolanum International Life dac - succursale di Milano - della denuncia di sinistro completa di tutti i documenti.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di morte dell'Assicurato prima della Data di Scadenza, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli “15 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società” e “16 – Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni Contrattuali, il Prodotto, alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato, prevede la corresponsione agli aventi diritto oltre che di un ammontare pari al prodotto tra il Capitale Nominale ed il Valore di Mercato del Titolo Strutturato diviso 100, anche di un importo, mai comunque superiore a € 100.000,00 (centomila/00), pari al Premio versato moltiplicato per il “Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte” quest’ultimo determinato in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza del Contratto ed illustrato nella seguente tabella. Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di calcolo relativo alla maggiorazione per il caso di morte di un Assicurato di sesso femminile di trentacinque anni: * Poiché la maggiorazione per il caso di morte non può in ogni caso eccedere € 100.000,00 (centomila) si sottolinea come negli esempi in evidenza tale maggiorazione è limitata a detto importo.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai beneficiari designati di un importo pari alla somma: • del valore corrente della polizza, che è pari al capitale base moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato, espresso in percentuale del relativo valore nominale, assumendosi, ai fini del calcolo il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato rilevato nel primo giorno di valorizzazione che segue, di almeno un giorno lavorativo, la data di ricezione da parte della Società della denuncia di decesso. La valorizzazione del portafoglio finanziario strutturato avviene 2 volte al mese: il giorno 15 – o il primo giorno lavorativo successivo se il 15 è festivo - e l’ultimo giorno lavorativo del mese; • di un eventuale capitale aggiuntivo pari alla differenza (se positiva) tra il capitale base e il valore corrente della polizza, con i limiti di importo di seguito definiti. Il capitale aggiuntivo non può, in ogni caso, risultare superiore: • al 15% del capitale base, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso non supera 70 anni • al 6% del capitale base, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è compresa tra 71 e 84 anni • al 6% del capitale base, con il massimo di 10.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso supera gli 84 anni. I limiti massimi sopra indicati di 30.000 e 10.000 euro si intendono applicati in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti “CBA OBIETTIVO DOLLARO” stipulati sulla sua vita. Esempio 1) Età dell'assicurato al decesso non superiore a 70 anni compresa tra 71 e 84 anni superiore a 84 anni
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato (caso morte), è prevista la corresponsione al Beneficiario, di un capitale assicurato. L’importo del capitale assicurato è pari al prodotto tra il numero delle quote detenute ed il valore unitario di ciascuna quota (riferiti al terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuto dall’Impresa il certificato di morte dell’Assicurato o, nel caso di fondi che non valorizzano le quote con frequenza quotidiana, alla prima data di valorizzazione successiva a tale giorno), maggiorato di un importo pari: (i) all’1% del controvalore delle quote stesse nel caso in cui l’Assicurato (o, nel caso di due Assicurati, almeno uno di essi) abbia meno di 65 anni alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e meno di 75 anni alla data del decesso. Tale maggiorazione non potrà comunque superare l’equivalente di Euro 50 000; (ii) allo 0,1% nel caso in cui l’Assicurato (o, nel caso di due Assicurati, almeno uno di essi) abbia più di 65 anni alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione o più di 75 anni alla data del decesso. Tale maggiorazione non potrà comunque superare l’equivalente di Euro 100; ai fini della determinazione del predetto importo eccedente il capitale maturato alla data decesso, si tiene conto cumulativamente anche di altri eventuali contratti di assicurazione sottoscritti dall’investitore-contraente con la Compagnia e risolti a seguito del decesso dell’Assicurato. Nel caso in cui non venga prodotta un’attestazione di buona salute dell’Assicurato, inoltre, la prestazione in caso morte sarà pari al 100% del capitale maturato, senza la predetta maggiorazione. Sul capitale maturato, come sopra definito, in caso di decesso dell’Assicurato intervenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del contratto, gravano i costi di rimborso previsti al successivo paragrafo 19.1.6, Sezione
Copertura assicurativa caso morte. Descrivere le modalità di determinazione del capitale cui ha diritto il beneficiario in caso di decesso del sottoscrittore del contratto (caso morte), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.