Accordo bonario Clausole campione

Accordo bonario. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può in...
Accordo bonario. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
Accordo bonario. 1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 50/2016.
Accordo bonario. 1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
Accordo bonario. 1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 205, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Accordo bonario. Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Direzione dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. (art. 240-bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) Tantomeno possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento D.P.R. 207/2010, sono stati oggetto di verifica. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Direzione dei Lavori, promuove la costituzione di apposita commissione, secondo le modalità di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., affinché formuli, acquisita la relazione riservata della Direzione dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano l'Appaltatore e la Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta. L'accordo bonario definito con le modalità precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di transazione. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
Accordo bonario. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve (51) sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formulerà all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla superiore proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il Verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione insorta fino a tale momento. La procedura di accordo bonario potrà aver luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l’importo fissato dalla Legge. Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 234 del Regolamento. Si richiamano sull’argomento l’art. 240 del D.Leg.vo. n. 163/2006.
Accordo bonario. 1. Ai sensi dell’articolo 205 del d.lgs.50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
Accordo bonario. Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formulerà all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Appaltatore. Si richiamano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni dell’art. 240 del Codice degli Appalti nonché la procedura, le condizioni e gli adempimenti previsti dall’art. 163 del Codice degli Appalti.
Accordo bonario. 1. Ai sensi dell’art. 205 del Codice dei contratti, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione può dar corso alla procedura di accordo bonario.