Transazione Clausole campione

Transazione. Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Transazione. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente punto 37.1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.
Transazione. Articolo 213. Arbitrato. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari.
Transazione. L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
Transazione. Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore. L’Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l’Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario. L’Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell’Assicurato può transare una Richiesta di risarcimento.
Transazione. 1. I contratti di transazione, ai sensi dell’articolo 1965 del Codice Civile, sono previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Transazione. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Transazione. Fermo quanto stabilito nella disciplina vigente in tema di contratti pubblici, tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto di appalto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto di appalto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.
Transazione. Art. 240 - Accordo bonario Art. 241 – Arbitrato