Accertamento con adesione Clausole campione

Accertamento con adesione. 1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
Accertamento con adesione. 1. Per una migliore gestione dell’attività di accertamento, viene introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997 e dal D. Lgs. n. 159/2015.
Accertamento con adesione. 1. Ai sensi dell’art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.
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Accertamento con adesione. 1. Il Consorzio è autorizzato a utilizzare lo strumento deflattivo dell’accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.
Accertamento con adesione. ITER STORICO- GIURIDICO DELL’ISTITUTO SOMMARIO
Accertamento con adesione. Rappresenta un accordo tra contribuente e ufficio, disciplinato dal d. lgs. n. 218/1997 e successive modifiche, che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario, essendo uno strumento deflattivo del contenzioso. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. • sospensione del termine ad impugnare: la proposta di accertamento con adesione (del contribuente o dell’amministrazione finanziaria) può essere effettuata sia prima che dopo la notifica dell’avviso di accertamento; in quest’ultimo caso si sospende il termine ad impugnare per 90 giorni;
Accertamento con adesione. 1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell’ordinamento comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n°218 , recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in quanto compatibili, e come disciplinato dall’apposito regolamento o allegato allo stesso.
Accertamento con adesione. 1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449(12).
Accertamento con adesione