SCHEMA DI CONVENZIONE PER
SCHEMA DI CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TRIBUTO A COPERTURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
TRA
Il CONSORZIO CO.VA.R. 14 con sede legale in Carignano (TO) Codice
Fiscale rappresentato dal Presidente del C.d.A. consortile Sig.
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, e il Consorzio di Area Vasta istituito dall’art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018, ente derivante dalla fusione dei Consorzi di bacino istituiti con Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 xxx 0000 , (xx seguito “Consorzio ”)
e
Il COMUNE di ( di seguito “Comune”) con sede in Codice Fiscale , rappresentato da ;
PREMESSO CHE
• la Regione Piemonte con Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolandolo in “Ambiti Territoriali Ottimali” (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana;
• con deliberazione n. 20 del 28.11.2003 l’Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 ha approvato lo Statuto e la Convenzione del COVAR14
• in virtù del comma 5 dell’art. 2, della Convenzione che dispone che la tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni consorziati, il Covar14 è stato concessionario e beneficiario diretto degli incassi della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA ex art. 49 d.lgs 22/1997) sino al 31.12.2012;
• -i Comuni, con atto unilaterale, utilizzando lo strumento del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, a partire dal 2013 hanno affidato al Covar14 la concessione della gestione del tributo in oggetto, in deroga all’art. 52 del D.lgs 446/1992, perché, come previsto dall’art.1, comma 691 della Legge n. 147/2013 istitutiva della TARI; alla data del 31.12.2013 risultava essere il Soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della TARES;
• L’art. 52 del D.lgs 446/1992, comma 5 dispone infatti che i regolamenti comunali, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste dal TUEL, b) l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate può essere affidato a soggetti terzi iscritti all’albo dei riscossori o a società in house;
• la gestione congiunta dei servizi di igiene urbana e dell’attività di accertamento e riscossione della TARI, è giustificata dall’evidente natura di tassa di scopo del tributo comunale in oggetto, la cui determinazione dipende dall’ammontare complessivo del costo dell’appalto per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti (copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio) e dall’organizzazione di tali servizi.
• In ogni caso, indipendentemente dalla deroga di cui all’art.1, comma 691 della Legge n. 147/2013, la gestione per il tramite di forme associative della funzione fondamentale del ciclo integrato dei rifiuti - ricomprendente anche la riscossione dei relativi tributi - è, secondo il Legislatore nazionale (art. 19 lettera f) del del D.L. 06/07/2012, n. 95), e quello regionale (Legge Regione Piemonte n. 11/2012) modalità da promuovere perché ritenuta idonea al conseguimento del duplice obiettivo della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica.
• la Regione Piemonte, con Legge del 10 gennaio 2018, n. 1 recante Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7, ha disposto il riordino degli ambiti territoriali ottimali riorganizzandoli a livello provinciale attraverso la fusione degli attuali consorzi di bacino. - statuendo, più precisamente - al comma 1 dell’art. 33 che “ Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge -omissis a) e b) - c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002;
• Covar14, unitamente ai consorzi dell’ex Provincia di Torino, istituiti a suo tempo dalla Legge Regione Piemonte n. 24/2002, sarà oggetto di un percorso di aggregazione finalizzato alla loro trasformazione in un unico ente di governo di dimensioni coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Torino, escluso quello del Comune capoluogo;
• la costituzione per fusione del Consorzio di Area Vasta darà origine ad una successione a titolo universale in virtù della quale il nuovo ente subentrerà in tutti i rapporti giuridici pendenti nei consorzi interessati dalla fusione;
• che nel nuovo ente di governo transiteranno gli strumenti e le professionalità interne impiegate dal Covar14 per la gestione a livello consortile della TARI;
• lo schema di Convenzione tipo del costituendo Consorzio di Area Vasta allegato alla Legge regionale n. 1/2018, all’art. 2, comma 5, prevede che in presenza di apposita pattuizione, la tassa rifiuti può continuare ad essere riscossa dal nuovo Ente di governo;
• la pattuizione presuppone che l’affidamento al Covar14 della gestione della TARI, disposto con il relativo Regolamento comunale, venga sostituito da un documento che riporti la manifestazione della volontà di tutte le Amministrazioni interessate di procedere in tal senso;
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Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti concordano di stipulare apposita Convenzione nella duplice prospettiva di a) un subentro, senza soluzione di continuità, del Consorzio di Area Vasta istituito dall’art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018 in Covar14, nella posizione di Concessionario della gestione associata della TARI e in quella di Soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della TARES al 31.12.2013; b) estensione della gestione associata della TARI ad altri Comuni appartenenti all’ambito territoriale del Consorzio di Area Vasta.
ART. 1
FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
1. La gestione associata del servizio in oggetto è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.
ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Oggetto della presente Convenzione è l’affidamento in concessione da parte del Comune al Consorzio Valorizzazione rifiuti 14 (e, in esito alla sua soppressione, al Consorzio di Area Vasta istituito dall’art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018) della gestione della Tassa sui rifiuti, o in qualsiasi altro modo denominata, in virtù della deroga di cui all’art.1, comma 691 della Legge n. 147/2013, e in ottemperanza dell’art. 19 lettera f) del D.L. 06/07/2012, n. 95 e della Legge Regione Piemonte n. 11/2012.
2. Per affidamento in concessione si intende la concessione traslativa di ogni funzione inerente la gestione delle entrate comunali di cui al precedente comma 1, comprese tutte le funzioni pubblicistiche anche di natura autoritativa espressione del potere impositivo del Comune e come tali strettamente strumentali ai suoi fini istituzionali e alla creazione del rapporto di servizio con il Consorzio.
3. Per “gestione” s’intende l’attività congiunta o disgiunta di liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva del tributo, con ulteriori poteri di rappresentanza e difesa in giudizio e di mediazione delle liti, di disamina delle istanze di riesame, di accertamento con adesione e di dilazione di pagamento, di annullamento in autotutela, di rinuncia al credito e agli atti del giudizio, di rimborsi e di dichiarazione di inesigibilità, in conformità con quanto prescritto dai Regolamenti comunali e dalla presente Convenzione.
4. Il Comune si impegna ad adeguare il Regolamento della TARI e delle Entrate alle parti della presente Convenzione che, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs 446/1997, sono oggetto dell’esercizio della potestà regolamentare.
ART.3
AMBITO TERRITORIALE
1. L’ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio del Covar14 e, a seguito della fusione, in quello del Consorzio di Area Vasta coincidente con il territorio della Città Metropolitana di Torino, escluso il territorio del Comune Capoluogo;
2. Il diritto di aderire alla presente Convenzione è esteso a ciascun Comune appartenente all’ambito territoriale di cui al comma precedente.
ART. 4
DURATA DELLA CONVENZIONE E DIRITTO DI RECESSO
1 L’affidamento in concessione oggetto della presente Convenzione è della durata di dieci
anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2029, fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata in caso di inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 cod.civ., e in ogni altra ipotesi di giusta causa.
2 Allo scadere del quarto anno, il Comune ha facoltà di esercitare il diritto di recesso con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2024, senza incorrere in penalità a condizione che venga rispettato il termine semestrale di preavviso
3 Prima di tale data, e/o in difetto di preavviso semestrale, il Comune che recede unilateralmente dalla presente Convenzione incorre in penalità pari a una somma corrispondente al 15% dell’ammontare dei costi per l’attività di riscossione della TARI, indicati sull’ultimo Piano Finanziario redatto secondo il d.p.r. n. 158 del 20 aprile 1999. Qualora il recesso avvenisse solo su alcuni servizi, la relativa penale sarà da riparametrare rispetto all’ammontare totale del Piano Finanziario;
4 In caso di approvazione della Tariffa Corrispettivo, applicata e riscossa dal Soggetto affidatario del servizio Igiene urbana, il Comune può recedere, senza incorrere in penalità, anche prima del quinto anno, a condizione che ne abbia dato notizia al Consorzio con almeno sei mesi di anticipo rispetto all’entrata in vigore del nuovo sistema. In difetto di tempestiva comunicazione, il Comune è tenuto a compartecipare pro quota ai costi fissi anche per l’annualità successiva.
5 In caso di recesso le parti rimangono obbligate per gli impegni assunti relativamente all'annualità in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
ART. 5 DELEGHE DI FUNZIONI
1. Il Comune autorizza il Consorzio ad affidare in house alla propria società partecipata costituita per l’attività di riscossione, in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 52, comma 5 lettera b) del D.lgs 446/1997, la concessione di tutte le funzioni pubbliche conferitegli con la presente Convenzione, da esercitare per l’attività esattoriale di riscossione coattiva del tributo in oggetto.
ART. 6
ENTE IMPOSITORE E TITOLARE DEL CREDITO
1. Il Comune è Ente impositore e titolare del credito tributario. Le somme derivanti dal pagamento spontaneo e coattivo sono incassate direttamente dal Comune sul Conto intestato alla Tesoreria.
2. Il Comune si impegna a comunicare al Consorzio il numero di conto da riportare negli avvisi di pagamento e negli altri atti impositivi;
3. Le procedure concorsuali che colpiscono i contribuenti morosi rispetto il Tributo sui rifiuti sono gestite dagli uffici consortili per conto del Comune titolare del credito tributario e a nome del suo legale rappresentante;
4. I rimborsi ai contribuenti sono gestiti dagli uffici consortili, a nome del Responsabile consortile del Tributo, e per conto del Comune che ha incassato l’eccedenza di tributo.
ART. 7
ATTIVITÀ RESIDUALI TARES
1. Il Comune conferisce in capo al Consorzio la titolarità delle attività residuali di applicazione della TARES, comprensive di riscossione coattivo e di recupero evasione ed elusione del tributo.
ART. 8 RESPONSABILE DEL TRIBUTO
1. Il Responsabile del Tributo è nominato dal Consorzio.
2. Il Comune riconosce al Responsabile consortile la competenza ad esercitare, anche per le annualità TARES e TARI antecedenti al 2019, in relazione alle quali ha nominato un proprio Responsabile del Tributo, i seguenti poteri gestori: sollecito, liquidazione, accertamento, riscossione anche coattiva, disamina delle istanze di riesame, accertamento con adesione e dilazione di pagamento in conformità con quanto prescritto dai Regolamenti comunali, annullamento in autotutela, rinuncia al credito e agli atti del giudizio, rimborsi e dichiarazione di inesigibilità, rappresentanza e difesa in giudizio, mediazione delle liti.
ART. 9
DETERMINAZIONE ––- LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO
1. La TARI sarà determinata in conformità al relativo Regolamento approvato dal Comune, individuando i soggetti passivi negli utenti risultanti dall’anagrafica TARI aggiornata con cadenza trimestrale, tenuto conto per 1) le Utenze Domestiche a) delle superfici immobiliari e b) delle composizioni del nucleo familiare e, per 2) le Utenze non domestiche a) delle superfici immobiliari, b) del Regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, c) delle categorie tariffarie dichiarate e/o risultanti dalle banche dati pubbliche, applicando i criteri previsti dal comma 641 al comma 666 della Legge 27 dicembre n. 147 (Legge di stabilità 2014), che fanno rinvio al DPR. n. 158/1999 e alla misurazione presuntiva di produzione del rifiuto.
2. In presenza di un sistema di misurazione non presuntiva della quantità di RSU conferita al servizio pubblico, le modalità di determinazione dell’entrata tributaria a copertura del servizio di igiene urbana saranno disciplinate integralmente dal regolamento comunale della TARI.
3. In caso di adozione del sistema di misurazione puntuale della produzione dei rifiuti urbani e assimilati, la Tariffa corrispettiva a copertura del servizio rifiuti sarà applicata e riscossa dal Soggetto affidatario del servizio di igiene urbana;
4. I nuovi contribuenti potranno assolvere l’onere relativo alla TARI, presentando denuncia al Covar14 o al soggetto terzo da questo individuato, ai fini dell’iscrizione al ruolo del tributo. La gestione delle attività di determinazione e riscossione della TARI comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti operazioni:
a) creazione e manutenzione della banca dati dei soggetti passivi tenuti al pagamento della TARI mediante incrocio di banca dati TARES−TIA con gli aggiornamenti periodici della banca dati anagrafica del Comune ed altre eventualmente disponibili;
b) Predisposizione del Piano Finanziario in conformità al d.p.r. n. 158/1999;
c) calcolo della tassa rifiuti, compresi agevolazioni riduzioni ed esenzioni;
d) formazione delle liste di carico della TARI;
e) emissione, stampa ed invio, entro quattro mesi dall’approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe, degli avvisi di pagamento della TARI, con allegato modello F24, inclusi conguagli previsti per legge, ai contribuenti individuati ai sensi dell’art. 1 co. 642 della Legge 27 dicembre n. 147 (Legge di stabilità 2014) a) con posta ordinaria se trattasi di Utenze Domestiche,
b) via PEC ex art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 600/1973 se trattasi di Utenze Non Domestiche;
f) invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con spese a carico del Consorzio, dei solleciti di pagamento ai contribuenti morosi se Utenze Domestiche, via PEC ex art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 600/1973 se Utenze Non Domestiche;
g) Integrazione delle banche dati anagrafiche ed elaborazione delle liste di carico dei contribuenti morosi preordinate alla predisposizione degli avvisi di accertamento e di pagamento;
h) Notifica, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’emissione degli avvisi di pagamento, via PEC ex art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 600/1973 se Utenze Non Domestiche, per conto del Consorzio e a nome del Responsabile consortile del Tributo degli avvisi di accertamento elaborati sulla attività istruttoria suppletiva (individuazioni di superfici aggiuntive, individuazioni di evasori totali, ecc..);
i) gestione del contenzioso;
j) attività di front e back office di relazione con l’utenza ai fini TARI (denunce, cessazioni, subentri, variazioni, chiarimenti sulla tassa, reclami, dilazioni etc.), anche mediante l’apertura di un apposito sportello per il periodo intercorrente fra la data di emissione della bollettazione e la scadenza della stessa nella sede del Comune.
ART. 10 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Il Consorzio è autorizzato a utilizzare lo strumento deflattivo dell’accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.
2. L’accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura “consensuale” o alla definizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa accertativa.
3. Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento dell’accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo.
4. Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
5. L’accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell’atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e interessi dovuti, anche in forma rateale.
6. La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa accertativa avviene con il pagamento dell’ultima rata. In tal caso l’adesione del contribuente all’accertamento (concordato) si perfeziona solo se la prima rata è versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto.
7. Il pagamento rateale è concesso, sino a 5000 €, alle condizioni e modalità dettate dal Regolamento della TARI, in difetto di disciplina o nel caso di importi superiori 5000 €, la
dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate per la riscossione coattiva dall’art. 11 della presente Convenzione.
8. Una volta perfezionato, l’accertamento con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile. L’intervenuta definizione della posizione debitoria (con il pagamento integrale della debenza) non esclude la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
9. L’accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l’atto impositivo sia divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell’intera posizione contributiva.
10. Se l’accertamento con adesione investe annualità accertate con avviso non impugnato, in relazione al quale sono scattate le sanzioni, queste vengono ridotte al 12% del tributo, vale a dire al 40% dell’aliquota prevista per legge definita al 30% del tributo.
11. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, sia i termini per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito e, conseguentemente, dell’applicazione delle sanzioni.
12. L’accertamento con adesione può realizzarsi:
a. come strumento di formazione dell’accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell’atto;
b. come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento stesso attraverso l’intervento del contribuente.
13. In entrambi i casi l’istruttoria deve terminare entro 60 giorni decorrenti dall’istanza del contribuente o, in caso di iniziativa d’ufficio, dal momento in cui il contribuente ha accolto in modo inequivocabile la proposta dell’ufficio di concordare la pretesa accertativa.
14. In caso di impugnazione dell’avviso di pagamento o dell’avviso di accertamento, l’istruttoria deve concludersi:
a. entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex art. 17bis del D.lgs 546/1997;
b. entro l’udienza di trattazione, nei casi in cui il ricorso non produce gli effetti del reclamo ai sensi dell’art. 17bis del D.lgs 546/1997;
15. All’atto del perfezionamento della definizione con adesione, l’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore.
16. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa del mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giunto a definizione, l’Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, comunque sulla base dell’atto di accertamento concordato.
ART. 11
RISCOSSIONE COATTIVA CON INGIUNZIONE FISCALE
1. Il Comune conferisce al Consorzio la concessione del potere autoritativo di riscossione coattiva del tributo a copertura del servizio di igiene urbana, comunque denominato, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n R.D. 639/1910 e a mezzo degli istituti del procedimento esecutivo esattoriale ex titolo. II del D.P.R. 602/1973.
2. A seguito dell’accertamento il Consorzio elabora le liste di carico dei contribuenti morosi preordinate alla predisposizione delle ingiunzioni fiscali.
3. La notifica delle ingiunzioni fiscali deve essere compiuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’emissione degli avvisi di accertamento.
4. Se trattasi di Utenze Non Domestiche, la notifica dell’ingiunzione va eseguita via PEC ex art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 600/1973.
5. L’incasso è versato direttamente sul conto di Tesoreria del Comune, ancorché le ingiunzioni fiscali siano emesse e notificate dalla Società concessionaria individuata coma all’art. 5 della presente Convenzione.
6. L’ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve obbligatoriamente contenere:
a. l’intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;
b. l’avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive;
c. l’indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo 19.2.1998 n. 51;
d. l’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge
e. le modalità di pagamento.
7. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento, e non vi sono norme di legge che impongono l’avvio di ulteriori solleciti, devono essere attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive.
8. Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.
9. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell’espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.
10. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l’azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell’eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l’inesigibilità del credito derivante dall’applicazione del Tributo nei seguenti casi:
a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;
11. Su richiesta dell’ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.
12. L’istanza deve essere presentata preferibilmente con l’utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L’ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:
a. a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;
b. a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;
13. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00; b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00.
14. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell’escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).
15. In questo caso, stante l’ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un’ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).
16. Schema riepilogativo dilazione:
Importo somma ingiunta (Euro) | Numero massimo rate mensili | Durata massima dilazione |
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60 200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200 | 36 | 3 anni |
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200 | 60 | 5 anni |
> 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200 | 72 | 6 anni |
17. La misura e la decorrenza del tasso d’interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.
18. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
ART. 12
AGENTE CONTABILE E RESA DEL CONTO
1. L’incasso della riscossione volontaria e coattiva del Tributo a copertura dei servizi di igiene urbana è sempre effettuato sul Conto di Tesoreria del Comune, direttamente dal contribuente.
2. Stante l’assenza di maneggio, da parte del Consorzio, di denaro proveniente dalla riscossione delle entrate del Comune, non si configura in capo ai suoi operatori contabili l’ipotesi di Agente contabile esterno e l’obbligo per gli stessi dell’adempimento della Resa del conto.
ART. 13
ACCESSO ALLE BANCHE DATI TARI
1. Il Consorzio si impegna a fornire su semplice richiesta del Comune le banche dati relative alla TARI. A tal proposito in accordo con il Comune verranno concordate le modalità ed il formato degli archivi per lo scambio dati. Una volta definite le modalità di interscambio, il Consorzio si impegna entro 15 giorni dalla richiesta al trasferimento dati.
2. Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione del Comune un sistema di interrogazione delle banche dati TARI e di visualizzazione dello stato degli incassi sul conto corrente dedicato.
ART. 14
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI
1. Il Consorzio si impegna a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa, ad un costo non superiore a quello indicato per l’attività di riscossione della TARI nel Piano Finanziario del 2018, fatta salva la revisione prezzi prevista dall’art. 106 lettera
a) del D.lgs 50/2016, a cui è sottoposto in caso di affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5 lettera b) del D.lgs 15.12.1997 n. 446.
2. Il costo complessivo per il funzionamento dell’attività in oggetto sarà determinato entro il 30 ottobre dell’anno antecedente a quello di riferimento e verrà imputato nel Piano Finanziario del Comune convenzionato predisposto dal Consorzio secondo il d.p.r. n. 158/1999.
3. Per i Comuni non affidatari nell’anno 2018, il costo di riferimento è quello applicato nello stesso periodo a Comuni omogenei per valore dei carichi riscossi nelle diverse fasi di liquidazione, accertamento e riscossione, eventualmente adeguato ai sensi del comma terzo se l’adesione si perfezione successivamente all’anno 2020.
4. Le parti concordano che, ove il contesto economico di riferimento sia mutato in modo significativo, allo scadere del quinto anno di gestione, il costo dei servizi oggetto della presente Convenzione potrà essere revisionato in aumento o in diminuzione rispetto alla base di costo individuata nei commi precedenti.
5. L’impossibilità sopravvenuta per il Consorzio di garantire il mantenimento del costo dei servizi entro i parametri indicati nel presente articolo, svincola le parti da tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, consentendone lo scioglimento anticipato con rinuncia da entrambe le parti al pagamento di penalità o di eventuali danni.
6. E’ fatto obbligo per il Consorzio di informare il Comune dell’evenienza di cui al comma precedente con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di efficacia della cessazione della convenzione, pena il pagamento di una penale corrispondente al 15% dell’ammontare dei costi per l’attività di riscossione della TARI, indicati sull’ultimo Piano Finanziario redatto secondo il
d.p.r. n. 158 del 20 aprile 1999.
7. Ciascun comune convenzionato dovrà procedere al versamento della quota a proprio carico nei termini di legge riportati nei Piani Finanziari.
ART. 15
TRATTAMENTO DATI – PRIVACY – RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, dirette o connesse agli obblighi assunti con il presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 adeguato secondo il GDPR Regolamento UE 679/2016 .
2. Il Comune, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, nomina il Consorzio Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per l’espletamento delle attività di gestione TARI, dedotte nella presente Convenzione.
3. Il Consorzio si obbliga a consegnare ai contribuenti l’informativa circa il trattamento dei dati personali ai fini TARI, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 adeguato secondo il GDPR Regolamento UE 679/2016. Le Parti si danno reciprocamente atto dell’esistenza di vincoli di riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati riguardanti l’oggetto della Convenzione, scambiate tra esse in esecuzione della medesima.
4. La pubblicazione e diffusione a terzi, con qualunque mezzo, di informazioni e dati relativi all’esecuzione del presente accordo, deve essere preventivamente e reciprocamente autorizzata.
5. Il Comune si impegna a comunicare al Consorzio il nome del Responsabile interno del Trattamento entro 30 giorni dall’approvazione della presente convenzione.
6. Il Responsabile esterno del trattamento dati per il Consorzio è la società Acta Consulting
s.r.l. , designata Data Protection Officer con contratto in data 1 agosto 2019.
ART. 16
ONERI A CARICO DELLE PARTI
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Consorzio si impegna a:
a) trasmettere al Comune con modalità telematiche concordate che assicurino la sicurezza del trattamento dati: l’importo totale 1) degli avvisi di pagamento emessi pro rata e lo stato mensile delle morosità dei contribuenti TARI relativo agli avvisi di pagamento emessi; 2) degli avvisi di accertamenti emessi e lo stato mensile delle morosità dei contribuenti TARI relativo agli avvisi di accertamento emessi; 3) delle ingiunzioni fiscali emesse e delle dilazioni di pagamento concesse;
b) garantire chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge n. 212/2000 e s.m.i. (c.d. “Statuto del Contribuente”). In particolare il Consorzio deve predisporre quanto necessario per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente/utente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a sua disposizione in tempi utili. Il Consorzio deve adoperarsi affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili e i contribuenti/utenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. A tal fine tutti gli atti devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione.
c) garantire l’utilizzo del proprio sistema informativo e l’avvalimento delle informazioni delle banche dati comunali, con pieno rispetto degli aspetti relativi alla sicurezza informatica, alla privacy, alla trasparenza, alla continuità operativa e alla tracciabilità delle operazioni;
d) realizzare, con cadenza concordata con il Comune, una indagine di customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e le aree di criticità;
e) realizzazione e implementare un sito web nel quale pubblicare ogni notizia e informazione utile per l’utenza soprattutto con riferimento alle modalità di accesso telematico al Consorzio;
f) realizzare e implementare eventuali servizi on-line o interfacce applicative da mettere a disposizione dell’utenza in armonia con i sistemi di accesso e/o autenticazione dei portali del Comune;
g) consentire al Comune, sul proprio sistema informatico, accessi specifici funzionali sia al monitoraggio delle attività in corso sia all’estrazione periodica di flussi di dati e/o di altri elementi ritenuti utili a tale fine.
Per le attività che il Consorzio non è strutturato a gestire internamente, si vincola nei confronti dei Comuni aderenti e di quelli interessati ad una futura adesione, ad avvalersi dei servizi della società partecipata, costituita per l’attività di riscossione, purché in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 52, comma 5 lettera b) del D.lgs 446/1997, nel rispetto delle disposizioni contenute nel TUSP approvato con D.lgs 175/2016 e dell’art. 192, commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune si impegna a:
a) trasmettere al Consorzio, con cadenza mensile, gli aggiornamenti anagrafici dei residenti relativi alle variazioni anagrafiche intervenute nel periodo compreso fra l’estrazione precedente e la data della nuova estrazione. I dati dovranno essere forniti su formato elettronico concordato tra le parti con modalità di trasmissione adeguata a garantire la protezione dei dati
b) mantenere la proprietà delle banche dati costituite nello svolgimento delle attività e di tutte le informazioni ivi contenute e si impegna a garantire l’uso da parte del Consorzio di eventuali interfacce applicative e/o scambio di flussi da e/o verso il sistema informatico del Comune stesso in guisa da garantire l’integrità del patrimonio informativo comunale;
c) mettere a disposizione del Consorzio, le banche dati, di qualsiasi natura proprie o di enti terzi a cui ha accesso, finalizzate alla corretta ed efficace gestione dei servizi affidati e a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate. In particolare il Comune accredita il Consorzio al sistema SIATEL e al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT- PTT) mediante la console web Okeanos (o Gestaccessi se inattiva) del Portale del Federalismo Fiscale, per consentire al Responsabile del Tributo di accedere al Processo tributario telematico e gestire il contenzioso della TARI avanti le Commissioni Tributarie.
d) informare con congruo anticipo il Consorzio in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti e agli altri provvedimenti amministrativi del Comune che possono, in qualsiasi modo, incidere sullo svolgimento della gestione della TARI
e) promuovere il coordinamento fra il Consorzio e gli organi e/o le strutture del Comune per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi e le funzioni svolti dal Consorzio;
f) consentire, su esplicita richiesta del Consorzio, l’accesso a tutti i documenti relativi ai procedimenti afferenti alla gestione oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 17
MODIFICAZIONI ALLA PRESENTE CONVENZIONE
1 Ogni modifica della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle parti secondo le rispettive procedure.
2 In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza ai fini dell’espletamento dei servizi e dell’erogazione economica in oggetto, le parti convengono fin d’ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.
3 Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento, se ed in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nella convenzione d’ambito vigente per la gestione del servizio gestione rifiuti, nonché alle vigenti norme di legge in materia di TARI e alle disposizioni del codice civile.
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ART 18 – REGISTRAZIONE
La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R.26.10.19072, n. 642, è soggetta a registrazione in solo caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n.131..
ART 19
FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia tra le parti il foro competente esclusivo è quello di Torino.
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Letto approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma.
Data
Comune di CO.VA.R.14