Common use of XXXXXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale, relazione presentata in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale Il contratto illecito, in Trat. Roppo, II, Il regolamento, a cura di X.Xxxxxxx, Milano, 2006, 441. Dottrina e giurisprudenza concordano nel calcio a livello internazionale, relazione presentata in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto ritenere che la stessa avesse il solo fine disposizione contenuta nella norma imperativa possa essere determinata “da un interesse, sociale, dal bisogno di imporre un’obbligazione difesa della sicurezza giuridica” (F. Ferrara, Teoria del negozio illecito, Milano, 1914, p.23) nonché “dall’esigenza di tutela dei principi fondamentali e di interesse generale, essenziali all’ordinamento giuridico dello Stato (anche transitoriamente) e tali da osservarsi inderogabilmente da tutti”. (Cass. 11 novembre 1979, n.5311, in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento Riv. not., 1980, p.134. In realtà parte della dottrina ha sottolineato che la ricostruzione basata sul binomio nullità e interesse generale sia entrata in caso di offerta, crisi all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso con l’emersione della categoria delle “nullità speciali” originata dal ricorso da parte del legislatore alla figura della nullità per la tutela di un’altra societàinteressi particolari riferibili non alla collettività ma tutt’al più, a classi di contraenti individuate X.Xxxxxxx, op.cit., p.540. Nonostante queste critiche recentemente la giurisprudenza di legittimità non ha esitato a confermare il proprio orientamento consolidato escludendo che l’emersione delle nullità speciali possa smentire il principio per un corrispettivo cui tale categoria di invalidità è sempre posta a presidio di interessi generali. Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.26242 del 12 dicembre 2014) non inferiore ad Euro 25.000.000ha negato che le nuove ipotesi di nullità siano volte a tutelare particolari categorie di soggetti, quali i consumatori, i subfornitori e così via, ma ha altresì aggiunto che il potere offioso del giudice di rilevare tali forme di nullità, che sussiste anche in tali ipotesi, è essenziale al perseguimento di valori che possono anche avere rilievo costituzionale, quali il corretto funzionamento del mercato (ex art. 41 Cost.) o l’uguaglianza formale tra contraenti forti e non già quello di predeterminare convenzionalmente deboli (ex art. 3 Cost.) poichè “lo squilibrio contrattuale tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola altera non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate soltanto i presupposti dell’autonomia contrattuale ma altresì le dinamiche concorrenziali tra le partiimprese”. L’orientamento è seguito anche in dottrina, si osserva infatti che le nullità extracodicistiche sono sì volte a tutelare un contraente appartenente ad una determinata categoria considerata “debole”, in quanto sfornita di un sufficiente potere contrattuale in grado di influire adeguatamente sul contenuto del negozio, ma allo stesso tempo non considerano il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non singolo in sé poiché tengono conto di una situazione di asimmetria che ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a diffuso ed è generalizzata tra tutti gli altri criteri appartenenti alla medesima categoria di calcolo dell’indennità stabiliti dall’artmodo che si tratta di nullità volte a colpire il contratto socialmente dannoso. 17 del Regolamento FIFACosì per M. Bianca, Diritto civile, Il Contratto, vol. In quanto taliIII, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuniMilano, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi»2000, nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3p. 613.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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XXXXXXXXXX,. Il piano attestato di risanamento nel Codice, in Fall., 2020, pp. 5 ss. altra procedura liquidativa (liquidazione coatta o amministrazione straordinaria). Lasciando da parte queste ultime procedure liquidatorie alle quali l’imprenditore dovrà necessariamente ricorrere quando non vi sia nessuna possibilità di risolvere diversamente la situazione, ove invece la crisi ancora sopporti una più profonda ristrutturazione del debito e, in generale, dell’impresa sarebbe forse possibile ricorrere al nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologa o al concordato preventivo che, grazie al suo carattere concorsuale e alle numerose facoltà concesse al debitore per il raggiungimento dell’obiettivo del risanamento, potrebbe consentire di evitare la liquidazione. Per quanto riguarda il piano attestato il discorso è particolarmente interessante perchè la rivisitazione normativa dello strumento operata dal Codice della crisi, oltre a conferirgli una autonomia disciplinare, lo ha fatto assurgere – nella misura in cui il piano ha natura strategica37 - a modello legale della pianificazione della crisi e, in quanto tale, a punto di riferimento obbligato per gli altri strumenti compositivi costruiti su un piano attorno al quale devono convergere le volontà delle parti38. La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionalerubrica dell’art. 56 , relazione presentata infatti, fa espresso riferimento alla nozione di “Accordi in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatoriesecuzione di piani attestati di risanamento”, LUISSil che testimonia l’intento legislativo di dare rilievo ad atti dispositivi del patrimonio del debitore (quali, Romaad esempio, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo pagamenti, alienazioni, ricorso a nuovi finanziamenti, concessione di valutare garanzie) sui quali è stata aperta una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente negoziazione tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciòper raggiungere un accordo sulla composizione della crisi, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA assumendo la tutela dei creditori aderenti e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra estranei come asse attorno al quale si dipanano le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFAregole. In quanto talital modo il Codice intende segnalare che la crisi potrà essere composta ricorrendo ad un piano, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta - “documento unilaterale di tale ultima norma. Come osservato da alcunipianificazione strategica, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società industriale e gli sportivi»finanziaria”39 - strutturato secondo 37 X. XXXXXX, nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione Struttura e caratteristiche del sistema spagnolo piano, in AA.VV., Piano industriale e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autoripiano finanziario, nel redigere il presente elaboratoMilano, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre2022, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.312.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale (a cura di), Le vendite aggressive. Vendite stipulate fuori dai locali commerciali e vendite stipu- late a distanza nel calcio diritto italiano ed europeo, Napoli, 1995, p. 193 ss. non contrappone più il solo tradizionale atteggiamento di cautela riguardo ai contenuti delle clausole predisposte da una sola delle parti contraenti (cfr. artt. 1341 e 1342, 1370, nonché artt. 33 ss. Codice del consumo), ma oppone anche una valutazione diffidente nei confronti della stessa manifestazione della volontà di aderire al contratto predisposto, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza e la volontarietà dell’atto di adesione del consumatore 15. A livello comunitario a livello internazionaletutela del soggetto debole del rapporto sono stati emanati numerosi provvedimenti 16, relazione presentata i quali, accomunati dall’esigenza di assicurare la trasparenza delle condizioni e del mercato, mirano a garantire la completa informazione circa le clausole del contratto, i meccanismi matematico-economici ad esso sottostanti, il piano complessivo dei vantaggi e degli svantaggi di cui il contratto si fa espressione 17. In particolare, per quel che riguarda l’argomento trattato e cioè la disciplina dei contratti a distanza, il quadro di riferimento scaturisce dal combinato disposto tra la direttiva 97/7 sui con- tratti a distanza con i consumatori e la direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, specificando che i contratti telematici (o contratti on– line o in occasione rete o elettronici o digitali 18 o virtuali 19) diffe- riscono dai contratti a distanza conclusi con mezzi tradizionali in quanto solo uno dei contraenti è attivo. Questo ha suscitato problemi sia per le tecniche di pubblicità e di vendita, sia perché la negoziazione e la formazione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti contratto è ancora più delicata, a causa della difficoltà di veri- ficare l’effettiva sussistenza delle manifestazioni di volontà dei calciatori”contraenti. L’intervento di una delle parti infatti consiste di solito in un programma di computer precostituito, LUISSl’altra parte con- sulta delle pagine web ed invia dati verso una destinazione spesso ignota, Romacon un sistema di tra- smissione di impulsi elettronici dei quali non ha riscontro immediato 20. Mutuando le categorie romanistiche genera-species 21, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto possiamo agevolmente concludere che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione species contratti tele- matici rientra nel più ampio genus dei contratti a distanza. Secondo autorevole dottrina 22 inoltre i contratti telematici costituiscono la species del genus contratti digitali, cioè i contratti conclusi esclusivamente in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3forma elettronica 23.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014, p. 129. la tipologia di informazioni di concreta e specifica utilità per l’investitore, da trasmettergli nel calcio prosieguo del rapporto; tanto che ci si riferisce, comune- mente, al dovere dell’intermediario di “informarsi per informare”. Gli intermediari devono inoltre “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti” (lett. c) e “disporre di ri- sorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività” (lett. d) (cfr. sempre art. 21, comma 1, TUF). Il Regolamento Intermediari contiene disposizioni di dettaglio riguar- danti i requisiti e il contenuto delle informazioni, con particolare riferimen- to alle comunicazioni pubblicitarie e promozionali. L’art. 36, dopo aver sta- bilito al primo comma i “requisiti generali delle informazioni” (che devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”), prevede che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma com- prensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a livello internazionaleessi connessi e, relazione presentata di conseguenza, possano prendere le decisioni in occasione materia di investimenti con cognizione di causa” (secondo comma). Le regole di condotta e gli obblighi informativi degli intermediari fi- nanziari sono diversamente graduati a seconda della tipologia di cliente (26). La Direttiva 2004/39/CE (“MiFID”) ha individuato tre diverse categorie di investitori: le “controparti qualificate” (la cui nozione si rinviene all’art. 6, 26 Sulla differenziazione delle regole in materia di prestazione di servizi di investimento in funzione della natura del seminario su cliente, si veda il lavoro monografico di X. XXXXXXX, Servizi di inve- stimento e gradazione dei clienti, Milano, 2013; nonché X. XXXXX, La stabilità contrattuale Servizio” e “contratto” nel regolamento FIFA su status rapporto fra intermediario e trasferimenti dei calciatoricliente, in I contratti del mercato finanziario, a cura di X. Xxxxxxxxx - X. Xxxxx, cit., p. 181 ss. comma 2-quater, lett. d) TUF); i “clienti professionali” (categoria in cui rien- trano i clienti professionali “di diritto”, LUISSsu determinazione della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, Romae i clienti professionali “su ri- chiesta”; cfr. Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari); e, 4 marzo 2011infine, i “clienti al dettaglio”, categoria residuale rispetto alle due precedenti (27). Si è a lungo dibattuto se la violazione dei doveri di condotta e infor- mazione imposti agli intermediari dalla normativa di riferimento avesse conseguenze solo risarcitorie, come ritenuto dalla dottrina prevalente (28), ovvero potesse incidere sulla validità del contratto quadro e delle singole operazioni di investimento poste in occasione essere sulla base di quest’ultimo. Negli anni successivi ai grandi episodi di “risparmio tradito” (i noti de- fault Xxxxx, Parmalat e Argentina) si è assistito a un “vero e proprio diluvio giurisprudenziale” (29). La giurisprudenza dominante ha optato per la solu- zione della nullità del caso Xxxxxxxxx il TAS contratto, con conseguente condanna 27 Nella vigenza del regolamento intermediari n. 11522/1998, era previsto un vero e proprio regime ad hoc per gli “operatori qualificati”, che si sostanziava, in particolare, nella disapplica- zione dei principali obblighi informativi dell’intermediario. Quanto alla valenza della dichiara- zione, sottoscritta dall’investitore, di essere operatore qualificato, la giurisprudenza di legitti- mità ha avuto modo affermato che “Nei contratti di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ‘rationae temporis’), sot- toscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in cui fosse pervenuta un’offerta materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in capo al club possesso dell’intermediario” (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offertacosì, da parte di un’altra societàultimo, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente Cass. 4 aprile 2018, n. 8343, in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causaGiust. Alla luce di ciòciv. Mass., il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.32018).) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale Il contratto di agenzia commerciale, op. cit., pp. 203 ss. pone l’accento sulla difficoltà di individuare l’esatta portata del concetto di conclusione dell’affare nella seguente ipotesi: “ad esempio, nel calcio caso di un gruppo di acquisto che tratti direttamente con il produttore. In questi casi, sarà spesso impossibile indi- viduare un agente che abbia effettivamente promosso l’affare: né l’agente nella cui zona si trova il gruppo di acquisto (il quale sarà di regola escluso dai rapporti con il gruppo in questione); né l’agente della zona del membro del gruppo, dal momento che la sua attività di promozione non si concretizzerà in un ordine, ma darà luogo al massimo ad una richiesta del membro alla centrale del gruppo”. taggio dell’agente promotore dell’affare25. Sulla questione, in realtà si è già da tem- po espressa la Corte di Giustizia, con una pronuncia del 199626, relativa ad un rinvio pregiudiziale proposto da un agente di com- mercio greco, avente ad oggetto il problema della corretta interpretazione della nozione contenuta nell’art. 7, n. 2 della direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio di “cliente ap- partenente a livello internazionale, relazione presentata in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatoritale zona”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta il cliente sia una società la cui sede legale è situata in luogo diverso da quello in cui svol- ge la propria attività commerciale ovvero da quello in cui si trovino gli stabilimenti e gli impianti. Detta Corte ha stabilito che, al- lorché la società svolga attività commerciali in luoghi diversi o allorché l’agente operi su territori diversi, per determinare il trasferimento “cen- tro di gravità dell’operazione effettuata” possono essere presi in considerazioni vari elementi, quali il luogo in cui le trattative con l’agente si sono svolte, il luogo in cui la merce è stata consegnata, il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l’ordine. Occorre, cioè, considerare criteri che valorizzino il luogo delle effettive atti- vità commerciali della società cliente, evi- denziando quindi le relazioni commerciali concrete tra agente e clientela, e rifiutare l’adozione di criteri precostituiti. Orbene se da un lato è apprezzabile la finalità perseguita dal supremo consesso europeo, dall’altro non viene individuato un criterio dirimente che tuteli esigenze di certezza del calciatore verso diritto e prevenga l’insorgere di contenziosi in casi simili. Sotto tale profi- lo, infatti, la giurisprudenza italiana, violan- do il corrispettivo principio di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire interpretazione conforme del diritto nazionale al siffatto trasferimento.41 In punto diritto dell’Unione europea27, con una successiva sentenza del Tribunale di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in Siracusa del 7 ottobre 2003, si è occupata proprio del caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».divergenza

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