Xxxxxxxx e infortunio Clausole campione

Xxxxxxxx e infortunio. Artt. 53 e 54 In caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il lavoratore deve informare, prima dell’inizio del turno di lavoro, il datore di lavoro e trasmettere l’attestazione della malattia entro 3 gg. dall’inizio dell’assenza. L’infortunio sul lavoro va denunciato immediatamente al proprio diretto superiore affinchè possano essere prestate le prime cure ed effettuate le denunce previste dalla legge. L’eventuale prosecuzione dell’inidoneità al servizio deve essere attestata entro l’orario di lavoro del giorno previsto per il rientro. In caso di ritardo o in mancanza delle previste comunicazioni l’assenza si considera ingiustificata. Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all’indennità di malattia in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare nelle fasce orarie di reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di assentarsi dal domicilio per ragioni connesse allo stato di malattia deve preventivamente avvertire l’azienda. L’azienda garantisce al lavoratore assente per malattia o infortunio la conservazione del posto per 215 giorni lavorativi fino a 6 anni di anzianità; 260 giorni oltre i 6 anni di anzianità. Ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, al lavoratore spettano le normali indennità di cui al licenziamento. Durante il periodo di malattia o infortunio al lavoratore spetta l’intera retribuzione per i primi 65 gg, i 2/3 per i successivi 65 e la metà per gli ulteriori 85 per i lavoratori con anzianità sino ai 6 anni; per qualli con anzianità superiore ai 6 anni la retribuzione è intera per i primi 85 gg., 2/3 per i successivi 65 e metà per gli ulteriori 110.
Xxxxxxxx e infortunio. Artt. da 102 a 118 a 118 Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare notizie al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia. In mancanza di tale comunicazione le assenze sono considerate ingiustificate. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato per 3 gg. il datore di lavoro non ha l’obbligo della conservazione del posto e il lavoratore sarà considerato dimissionario con la trattenuta del mancato preavviso. Il lavoratore deve comunicare eventuali cambi di indirizzo durante il periodo di assenza per malattia o infortunio. Salvo i casi di forza maggiore, ed esclusivamente per la comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche o accertamenti, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda, in mancanza, il lavoratore incorrerà nelle sanzioni di cui alla L. 638/83 e avrà l’obbligo del rientro immediato in azienda. Il periodo di comporto annuale per sommatori è di 180 gg.. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quanto dura l’inabilità temporanea. In caso di malattia professionale avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza interruzione dell’anzianità. Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è limitata al periodo di assunzione. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto: ● per i primi 3 gg. ad un’indennità pari al 50% della retribuzione lorda giornaliera; ● dal 4° al 180° gg. al 100● ● % della retribuzione mensile ad integrazione di quanto corrisposto dall’INPS; ● dal 181° al 220° è stabilita una retribuzione a carico dell’azienda pari al 30% della retribuzione mensile. Il lavoratore infortunato ha l’obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, in mancanza l’azienda reta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o tardiva denuncia all’ INAIL. Il datore è tenuto a corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, un’indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera per i successivi 3 gg.; dal 4° al 90° il 40% della retribuzione mensile ad integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL, dal 91° giorno in poi il 25%. All’apprendista si applica il medesimo trattamento economico. Non saranno indennizzate l...
Xxxxxxxx e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di im- pedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
Xxxxxxxx e infortunio. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, il periodo di apprendistato è prolungato per una durata pari al periodo dell'evento.
Xxxxxxxx e infortunio. 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).