VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Clausole campione
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di un Gruppo di Valutazione oppure della Commissione o della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 del Codice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. All’avvio della fase di verifica, la documentazione necessaria alla dimostrazione della congruità tecnico-economica dell’offerta potrà essere richiesta a tutti i concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di una o più delle successive offerte anormalmente basse. L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice potrà in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il procedimento di valutazione dell’offerta anomala avverrà conformemente ai termini e alle prescrizioni di cui l’art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice. L’Amministrazione aggiudicatrice chiederà all’offerente le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, procedendo ai sensi dell’art. 97 del Codice con l’applicazione dei termini ivi previsti e secondo le modalità che di seguito si anticipano. La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di avvio delle procedure di valutazione delle offerte anomale, mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente, corredata degli schemi di analisi di cui all’Allegato “Schede di Analisi prezzi” (Allegato GT_AP) relativi alle Voci di Prezzo Caratteristiche dell’appalto, nel seguito elencate, all’Allegato “Schema di scheda di analisi dei prezzi” (Allegato GT_APS) relativi ai Nuovi Prezzi riferite esplicitamente a quanto presentato in offerta tecnica, compilate in tutte le voci ed articoli, nonché della “Tabella B” (Allegato GT_TB), relativa alle Spese Gen...
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. Al ricorrere dei presupposti di cui all‘art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l‘offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell‘offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, eventualmente ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall‘offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere i profili di non congruità/non sostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all‘esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 20.1 In presenza di un numero di offerte valide inferiori a dieci, non opera l’esclusione automatica fermo restante il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Codice.
20.2 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:
a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c) il RUP, il soggetto deputato all’espletamento della gara, esaminano gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritengano sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiedono per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. Per le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, co.2 e 2-bis del Codice, ferma restando la previsione di cui al comma 3-bis, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile del Procedimento esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’Organo deputato di Etra Spa, su proposta del Responsabile del Procedimento, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 18.1 La verifica delle offerte anormalmente basse viene effettuata dal RUP, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice, attraverso la seguente procedura:
a) verificando la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedi- mento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto giudicata adeguatamente giustificata;
b) la Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporanea- mente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto giudicata adeguatamente giustificata;
c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni. Nella richiesta il RUP può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anor- malmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice;
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
e) il RUP, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
f) all’offerente è quindi assegnato l’ ulteriore termine perentorio di 5 (diconsi cinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta per la pre- sentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
g) la Stazione Appaltante, ovvero la commissione tecnica se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
h) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante con- voca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (diconsi tre) giorni lavorativi e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile;
i) la Stazione Appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisa- zioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora e nel giorno del...
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 19.1.1. La Commissione di gara procede all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del Codice, nell’esercizio della facoltà di cui al comma 8 dello stesso articolo, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10. In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci) ma pari o superiore a 5 (cinque) non si procederà all’esclusione automatica, ma verrà effettuato il calcolo di uno dei metodi sorteggiati previsti all’art. 97 comma 2 del Codice.
19.1.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, resta fermo il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del combinato disposto dei commi 1, e 6 ultimo periodo, del medesimo art. 97, comma 1, del Codice. In tal caso si procederà in osservanza dei commi 4, 5 e 6 primo e secondo periodo dell’art. 97 del Codice. La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà a partire dall’esame della prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi dell’art 97 comma 3 sui i tre punteggi offerti e cioè: • Punteggio su ribasso sui prezzi unitari delle tariffe di contratto; • Punteggio su ribasso del canone; • Punteggio sul merito tecnico.
18.3.1 La stazione appaltante, in caso si evidenziasse una anomalia nell’offerta, richiederà per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
18.3.2 All’offerente sarà assegnato un termine perentorio dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
18.3.3 La stazione appaltante esaminerà quindi gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ed escluderà l’offerta se la prova fornita non giustificherà sufficientemente l’offerta.
18.3.4 La stazione appaltante potrà escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presentasse le giustificazioni entro il termine stabilito.
