Offerte anormalmente basse Clausole campione

Offerte anormalmente basse. L’Amministrazione applica quanto previsto dall’art. 86 comma 2, dall’art. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché dall’art. 121 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione n. 207/2010 e ss.mm.ii in materia di verifica delle offerte che dovessero configurarsi come “anormalmente basse”.
Offerte anormalmente basse. L’Azienda Ospedaliera, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, procederà a verifica, tramite l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, l’eventuale anomalia dell’ offerta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 86 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e valuterà l’anomalia dell’offerta secondo i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, così come modificato dal comma 909 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 26 del D.lgs n°81 del 9 Aprile 2008, n°81, procedendo, altresì, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte, non oltre alla quinta, ai sensi dell’articolo 88 del dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. In tal caso verranno richieste le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo. Nelle giustificazioni , di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. ai fini dell’accertamento di congruità del prezzo, in particolare l’Impresa concorrente dovrà operare un’analisi dei costi e fornire gli elementi che hanno contribuito alla determinazione dell’offerta economica con particolare riferimento ai prodotti, ed alle prestazioni di gestione del servizio di fornitura e post vendita, indicando per questa ultima il costo del personale e i costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui all’attività ed alle caratteristiche del servizio di fornitura e post vendita e le spese generali e le loro rispettive percentuali d’incidenza. In particolare, si deve giustificare:
Offerte anormalmente basse. Articolo 111.
Offerte anormalmente basse. 1. Qualora la Commissione di gara individui, in applicazione dell’art. 86 dlgs. 163/2006, ovvero secondo la propria valutazione in assenza di puntuali e specifiche normative, una o più offerte anomale, l’Autorità che presiede la gara, qualora ritenga che la Commissione di gara non sia in grado di procedere autonomamente alla verifica delle offerte anomale, sospende la seduta di gara e segnala il fatto al responsabile del procedimento il quale, eventualmente coadiuvato da organismi tecnici dell’Amministrazione, attiva il procedimento del contraddittorio in merito agli elementi costitutivi dell’offerta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 dlgs. 163/2006. Il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio prestabilito le giustificazioni sulla composizione dell’offerta, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Al termine del procedimento del contraddittorio, la Commissione di gara, sulla base della relazione prodotta dal responsabile del procedimento e dagli organismi tecnici preposti in merito alle risultanze del summenzionato procedimento di contraddittorio, dopo aver approvato tali risultanze, procede, nel caso in cui il riscontro sull’anomalia risulti positivo, ad escludere l’offerta anomala e ad aggiudicare la gara all’offerta che segue in graduatoria e che non presenti carattere di anomalia.
Offerte anormalmente basse. La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione di gara per quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2, del Codice). In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.86, comma 3). Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice, verrà sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa la Commissione di gara potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del Codice.
Offerte anormalmente basse. Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016. Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture. La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008. La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (off...
Offerte anormalmente basse. 1. La verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro nonché alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
Offerte anormalmente basse. La Commissione di gara procederà secondo quanto previsto dall'art. 284 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.
Offerte anormalmente basse. La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione per quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86 comma 2 del Codice dei contratti). In ogni caso, la Commissione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/06). La Commissione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 87 del Codice dei contratti, invita il concorrente, quando l’offerta risulti o appaia anormalmente bassa, a fornire, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, con particolare riferimento al dettaglio dei costi del lavoro, metodo di prestazione dei servizi, soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire l’appalto, originalità dei servizi offerti, eventuali aiuti di Stato e quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo. Successivamente, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle predette offerte con le modalità di cui all’art. 88 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, la Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, qualora la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la Commissione potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del Codice dei contratti.
Offerte anormalmente basse. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016; per la determinazione della soglia di anomalia si procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati alle lettere dalla a) alla e) del comma 2 dell’art 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una soglia di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 97 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. Come stabilito dalle linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità in data 01.03.2018, in merito alla determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 si specifica: