Variazione dei servizi Clausole campione

Variazione dei servizi. L Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali e/o di offerta. Il Committente si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre ed aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto sino alla concorrenza del quinto d’ obbligo, alle medesime condizioni economiche e contrattuali. La valutazione del quinto è riferita all’importo complessivo del contratto e non a presunti valori di andamento annuali. Entro tale ambito, è escluso per l Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così ridotte. Rimane in ogni caso escluso per l Appaltatore, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compreso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
Variazione dei servizi. Salvo quanto esplicitato nell’articolo 4 del presente capitolato, il Comune può disporre variazioni/modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell’attività in caso di forza maggiore e calamità naturali. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.
Variazione dei servizi. Per tutta la durata dell’appalto, il Comune si riserva la possibilità di richiedere, con adeguato preavviso, l’estensione e la modifica dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi similari o complementari a quelli in corso d’esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali, fermo restando l’obbligo della ditta ad eseguire le prestazioni richieste.
Variazione dei servizi. Gli elaborati del progetto identificativo del servizio devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa dei servizi oggetto dell'appalto. La Stazione appaltante, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente. L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei servizi non saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante. Le varianti in corso d’opera sono ammesse e non sottoponibili a nuova procedura di affidamento, nel caso siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. c, punti 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016 e quindi se determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e che non alterino la natura generale del contratto. L’importo di contratto potrà essere parimenti modificato senza la necessità di una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica è al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del Nuovo Codice D.Lgs. n. 50/2016, sia contenuto entro un importo non superiore al 10% del valore iniziale di contratto e che non comporti una modifica che alteri la natura complessiva del contratto per la realizzazione dell'opera (art. 106, comma 2, lett. a - b, del D.Lgs n. 50/2016). Nel caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche ai sensi del citato art. 106, comma 2, lett. b, del D.Lgs n. 50/2016. L'importo in aumento deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alil Direttore dell’Esecuzione del Contratto prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto d...
Variazione dei servizi. Per tutta la durata dell'appalto, dell’associazione si riserva la possibilità di richiedere, con preavviso di giorni 7, l'estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi similari o complementari a quelli in corso d'esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali, fermo restando l’obbligo della ditta ad eseguire le prestazioni richieste.
Variazione dei servizi. 1. Qualsiasi variazione economica dei servizi conseguente a modificazioni richieste dal Comune sarà oggetto di apposito atto riportante in allegato la relativa scheda di analisi di costo.
Variazione dei servizi. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
Variazione dei servizi. La Camera si riserva la facoltà di modificare, ampliare, o ridurre, alcuni servizi e di conseguenza rivedere l'ammontare del corrispettivo in proporzione. Si riserva anche la facoltà di interrompere alcuni servizi senza che per questo sia dovuta indennità alcuna. Nessun compenso sarà corrisposto dalla Amministrazione in caso di eventuale anticipata scadenza contrattuale; l'impresa aggiudicataria nulla avrà a pretendere in tal caso.
Variazione dei servizi. L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Il Committente si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre e aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto, nell’ambito del sesto quinto. Potrà, pertanto, in particolare ed a solo titolo esemplificativo: La riduzione dovrà essere esplicitamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano, nei limiti della dismissione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di immobili o cessazione di utilizzazione. Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così ridotte. Nel caso di riduzione, il compenso dovuto all’Appaltatore, calcolato secondo i prezzi offerti e le percentuali di alea previsti dagli atti di gara, verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della prestazione. Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. Al Committente è riservata altresì la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente, ed in via esemplificativa, aggiungendo nuovi impianti a quelli originariamente indicati a contenuto nell’Appalto. Qualora l’estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni analoghe a quelle già oggetto dal Disciplinare Tecnico d’Appalto, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni analoghe già aggiudicate. L’affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell’originale Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà e non un obbligo del Committente, che potrà comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione ed anche in qualsiasi fase della trattativa, allo svolgimento di una gara per l’affidamento delle prestazioni contemplate dal presente capitolo.
Variazione dei servizi. 1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.