Modifiche al contratto Clausole campione

Modifiche al contratto. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Modifiche al contratto. Ogni modifica del contratto o delle condizioni e informazioni ad esso relative è proposta e comunicata dall’Emittente. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 34), entro la data prevista per l’applicazione della modifica. Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso: - favorevoli al Titolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in questo caso informa tempestivamente il Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se c’è un giustificato motivo. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 42). Con le medesime modalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Modifiche al contratto. 12.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.
Modifiche al contratto. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investime nto tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune.
Modifiche al contratto. Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Modifiche al contratto. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti e soltanto per iscritto.
Modifiche al contratto. SEZIONE III
Modifiche al contratto. Le eventuali modifiche o variazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle parti.
Modifiche al contratto. 1. Ogni modifica o integrazione al presente contratto o ai suoi allegati sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Modifiche al contratto. Modifiche al Contratto rese necessarie da fatti oggettivi, estranei alla volontà delle parti, che dovessero intervenire in qualsiasi momento e che rendano parzialmente inapplicabili le condizioni concordate, saranno oggetto di ulteriore negoziazione.