Vacanze Clausole campione

Vacanze. 1 Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno (35 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese).
Vacanze. 23.1 Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
Vacanze. Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono in linea di massima essere prese nei giorni di scuola pro- fessionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per almeno due settimane consecutive.
Vacanze. Per ogni anno civile, la collaboratrice/il collaboratore ha diritto alle seguenti vacanze: > 25 giorni lavorativi sino alla fine dell’anno civile in cui compie 34 anni; > 26 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 35 anni; > 27 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 45 anni; > 28 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 50 anni; > 29 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 55 anni; > 30 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 60 anni.
Vacanze. 1Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno 4 settimane di vacanza; ai lavoratori fino ai 20 anni compiuti, almeno 5 settimane. 2Durante le vacanze il lavoratore ha diritto al salario lordo AVS conformemente all’articolo 22. Il salario è concesso prima dell’inizio delle vacanze. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell’8,33% sul salario lordo corrisposto (4 settimane) o del 10,64% (5 settimane). Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. 3Se il contratto di lavoro è costituito o risolto nel corso dell’anno civile, il diritto alle vacanze è stabilito proporzionalmente al periodo di lavoro prestato. 4Le vacanze sono, di regola, concesse consecutivamente. Con il consenso del lavoratore possono tuttavia essere ripartite in due periodi e comprendere almeno due settimane consecutive. Il pe- riodo delle vacanze è fissato dal datore di lavoro tenendo conto, nella misura del possibile, dei desideri del lavoratore. 5Non sono considerate vacanze i periodi in cui il lavoratore accompagna il datore di lavoro o membri della famiglia in viaggi, xxxxx, ecc. 6Le assenze giustificate da bisogni di famiglia, fino a quattro giorni complessivamente durante un anno e le interruzioni di lavoro dovute a malattia, infortunio o servizio militare svizzero o di protezione civile obbligatori, o di una funzione pubblica, di durata non superiore ai due mesi nel corso dell’anno, non comportano la riduzione delle vacanze. Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerpe- rio, è impedita di lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Se le assenze superano i citati periodi, la durata delle vacanze può essere ridotta in proporzione al lavoro prestato, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza previsti, se questo ha lavorato per almeno tre mesi. 7Il lavoratore non può validamente rinunciare alle vacanze. Non è quindi lecito sostituirle con un’indennità o con altri vantaggi. Durante le vacanze è vietato al lavoratore di eseguire lavori per conto di terzi. In caso di violazione di questa disposizione il datore di lavoro può chiedere la restituzione delle indennità di vacanze pagate.
Vacanze. 1Il medico capoclinica ha diritto a 4 settimane di vacanza all’anno, dopo il 40esimo anno di età a 5 settimane e dopo il 50esimo a 6 settimane. 2Le settimane di vacanza vengono accordate nell’anno in cui si raggiunge l’età.
Vacanze. L’apprendista ha diritto a 5 settimane di vacanza (ossia 2,92 giorni civile al mese).
Vacanze. Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. (35 giorni civili all'anno / 2,92 giorni civili al mese). Anche i collaboratori a tempo parziale hanno diritto a 5 setti- mane di vacanza, ma sono pagate solo nei limiti dell'impe- gno lavorativo concordato. Le vacanze percepite in eccesso saranno detratte al colla- boratore alla fine del rapporto di lavoro. Anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato, le va- canze devono essere generalmente percepite e non posso- no essere compensate. Solo dopo il termine del rapporto di lavoro è possibile pagare un eventuale diritto di vacanza non percepito.
Vacanze. 33.1 Le vacanze annue sono quantificate in:
Vacanze. 16.1 II diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a: 5 settimane (25 giorni lavorativi, se settimana lavorativa di 5 giorni) dall'inizio dell'anno civile nel quale viene compiuto il 50° anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati Per le paghe orarie viene aggiunta l’indennità vacanze pari al 10.64 %.