Common use of Vacanze Clause in Contracts

Vacanze. 1Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno 4 settimane di vacanza; ai lavoratori fino ai 20 anni compiuti, almeno 5 settimane. 2Durante le vacanze il lavoratore ha diritto al salario lordo AVS conformemente all’articolo 22. Il salario è concesso prima dell’inizio delle vacanze. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell’8,33% sul salario lordo corrisposto (4 settimane) o del 10,64% (5 settimane). Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. 3Se il contratto di lavoro è costituito o risolto nel corso dell’anno civile, il diritto alle vacanze è stabilito proporzionalmente al periodo di lavoro prestato. 4Le vacanze sono, di regola, concesse consecutivamente. Con il consenso del lavoratore possono tuttavia essere ripartite in due periodi e comprendere almeno due settimane consecutive. Il pe- riodo delle vacanze è fissato dal datore di lavoro tenendo conto, nella misura del possibile, dei desideri del lavoratore. 5Non sono considerate vacanze i periodi in cui il lavoratore accompagna il datore di lavoro o membri della famiglia in viaggi, xxxxx, ecc. 6Le assenze giustificate da bisogni di famiglia, fino a quattro giorni complessivamente durante un anno e le interruzioni di lavoro dovute a malattia, infortunio o servizio militare svizzero o di protezione civile obbligatori, o di una funzione pubblica, di durata non superiore ai due mesi nel corso dell’anno, non comportano la riduzione delle vacanze. Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerpe- rio, è impedita di lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Se le assenze superano i citati periodi, la durata delle vacanze può essere ridotta in proporzione al lavoro prestato, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza previsti, se questo ha lavorato per almeno tre mesi. 7Il lavoratore non può validamente rinunciare alle vacanze. Non è quindi lecito sostituirle con un’indennità o con altri vantaggi. Durante le vacanze è vietato al lavoratore di eseguire lavori per conto di terzi. In caso di violazione di questa disposizione il datore di lavoro può chiedere la restituzione delle indennità di vacanze pagate.

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Vacanze. 1Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno 4 settimane di vacanza; ai lavoratori fino ai 20 anni compiuti, almeno 5 settimane. 2Durante le vacanze il lavoratore ha diritto al salario lordo AVS conformemente all’articolo 22. Il salario è concesso prima dell’inizio delle vacanze. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell’8,33% sul salario lordo corrisposto (4 settimanesetti- mane) o del 10,64% (5 settimane). Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. 3Se il contratto di lavoro è costituito o risolto nel corso dell’anno civile, il diritto alle vacanze è stabilito proporzionalmente al periodo di lavoro prestato. 4Le vacanze sono, di regola, concesse consecutivamente. Con il consenso del lavoratore possono tuttavia essere ripartite in due periodi e comprendere com- prendere almeno due settimane consecutive. Il pe- riodo periodo delle vacanze è fissato dal datore di lavoro tenendo conto, nella misura del possibile, dei desideri del lavoratore. 5Non sono considerate vacanze i periodi in cui il lavoratore accompagna il datore di lavoro o membri della famiglia in viaggi, xxxxx, ecc. 6Le assenze giustificate da bisogni di famiglia, fino a quattro giorni complessivamente durante un anno e le interruzioni di lavoro dovute a malattia, infortunio o servizio militare svizzero o di protezione civile obbligatori, o di una funzione pubblica, di durata non superiore ai due mesi nel corso dell’anno, non comportano la riduzione delle vacanze. Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerpe- riopuerperio, è impedita di lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Se le assenze superano i citati periodi, la durata delle vacanze può essere ridotta in proporzione al lavoro prestato, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza previsti, se questo ha lavorato per almeno tre mesi. 7Il lavoratore non può validamente rinunciare alle vacanze. Non è quindi lecito sostituirle con un’indennità o con altri vantaggi. Durante le vacanze è vietato al lavoratore di eseguire lavori per conto di terzi. In caso di violazione di questa disposizione il datore di lavoro può chiedere la restituzione restitu- zione delle indennità di vacanze pagate.

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Vacanze. Articolo 15 1Il datore di lavoro deve accordare al lavoratorealla giovane, ogni anno di lavoro, almeno 4 settimane di vacanza; ai lavoratori alla giovane fino ai 20 anni compiuti, almeno 5 settimane. 2Durante le vacanze il lavoratore la giovane ha diritto al salario lordo AVS conformemente all’articolo 2220. Il salario è concesso prima dell’inizio delle vacanze. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con Il datore di lavoro deve pagare alla giovane il versamento dell’8,33% sul salario lordo corrisposto (4 settimane) o del 10,64% (5 settimane)completo per la durata delle vacanze. Per un anno incompleto Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno consideratonon possono essere compensate con denaro o altre prestazioni. 3Se il contratto di lavoro è costituito o risolto nel corso dell’anno civile, il diritto alle vacanze è stabilito proporzionalmente al periodo di lavoro prestato. 4Le vacanze sono, di regola, concesse consecutivamente. Con il consenso del lavoratore della giovane possono tuttavia essere ripartite in due periodi e periodi. Un periodo deve comprendere almeno due settimane consecutive. Il pe- riodo periodo delle vacanze è fissato dal datore di lavoro tenendo conto, nella misura del possibile, dei desideri del lavoratoredella giovane. 5Non sono considerate vacanze i periodi in cui il lavoratore la giovane accompagna il datore di lavoro o membri della famiglia in viaggi, xxxxx, ecc. 6Le assenze giustificate da bisogni di famiglia, fino a quattro 4 giorni complessivamente durante un anno e le interruzioni di lavoro dovute a malattia, infortunio o servizio militare svizzero o di protezione civile obbligatori, o di una funzione pubblica, di durata non superiore ai due mesi nel corso dell’anno, non comportano la riduzione delle vacanze. Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice giovane che, causa gravidanza o puerpe- riopuerperio, è impedita di lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Se le assenze superano i citati periodi, la durata delle vacanze può essere ridotta in proporzione al lavoro prestato, fermo restando il diritto del lavoratore della giovane alla metà dei giorni di vacanza previsti, se questo questa ha lavorato per almeno tre mesi. 7Il lavoratore 7La giovane non può validamente rinunciare alle vacanze. Non è quindi lecito sostituirle con un’indennità o con altri vantaggi. Durante le vacanze è vietato al lavoratore alla giovane di eseguire lavori per conto di terzi. In caso di violazione di questa disposizione il datore di lavoro può chiedere la restituzione delle indennità di vacanze pagate.

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Vacanze. Articolo 17 1Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno 4 quattro settimane di vacanza; : ai lavoratori fino ai 20 anni compiuti, almeno 5 cinque settimane. 2Durante le vacanze il lavoratore ha diritto al salario lordo AVS conformemente all’articolo 22. Il salario è concesso prima dell’inizio delle vacanze. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell’8,33% sul salario lordo corrisposto (4 settimane) o del 10,64% (5 settimane). Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. 3Se il contratto di lavoro è costituito o risolto nel corso dell’anno civile, il diritto alle vacanze è stabilito proporzionalmente al periodo di lavoro prestato. 4Le vacanze sono, di regola, concesse consecutivamente. Con il consenso del lavoratore possono tuttavia essere ripartite in due periodi e comprendere almeno due settimane consecutivedi vacanza. Il pe- riodo periodo delle vacanze è fissato dal datore di lavoro tenendo conto, nella misura del possibile, dei desideri del lavoratore. 5Non sono considerate Il periodo deve comunque essere annunciato un mese prima dell’inizio delle stesse. 5Durante le vacanze i periodi in cui il è vietato al lavoratore accompagna di eseguire lavori per conto di terzi. In caso di violazione di questa disposizione il datore di lavoro o membri della famiglia in viaggi, xxxxx, eccpuò chiedere la restituzione delle indennità di vacanze pagate. 6Le assenze giustificate da bisogni di famiglia, fino a quattro giorni complessivamente durante un anno e le interruzioni di lavoro dovute a malattia, infortunio o servizio militare svizzero o di protezione civile obbligatoriobbligatorio, o di una funzione pubblica, di durata non superiore ai due mesi nel corso dell’anno, non comportano la riduzione delle vacanze. Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerpe- riopuerperio, è impedita di lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Se le assenze superano i citati periodi, periodi la durata delle vacanze può essere ridotta in proporzione al lavoro prestato, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza previsti, vacanze previsti se questo ha lavorato per almeno tre mesi. 7Il lavoratore non può validamente rinunciare alle vacanze. Non è quindi lecito sostituirle con un’indennità o con altri vantaggi. Durante le vacanze è vietato al lavoratore di eseguire lavori per conto di terzi. In caso di violazione di questa disposizione il datore di lavoro può chiedere la restituzione delle indennità di vacanze pagate.

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