Durata delle vacanze Clausole campione

Durata delle vacanze. 1 I collaboratori / le collaboratrici hanno il seguente diritto alle vacanze per anno civile: – sino all'anno civile in cui il collaboratore compie il 49esimo anno d'età compreso: cinque settimane; – a partire dall’anno civile in cui il collaboratore / la collaboratrice compie il 50esimo anno di età: sei settimane.
Durata delle vacanze. 1 Il diritto alle vacanze per anno civile è di:
Durata delle vacanze. 1 Per ogni anno civile i dipendenti hanno diritto ad almeno 4 settimane (20 giorni lavorativi*) di vacanza pagate.
Durata delle vacanze. 1 A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori anno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio (corrispondenti ad un supplemento salariale del 10.64% in caso di salario orario).
Durata delle vacanze. 30.1 Per ogni anno civile, le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto, tenuto conto della cifra 30.2, alle seguenti vacanze pagate:
Durata delle vacanze. 1Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue: – fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59° anno di età: cinque settimane – dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60° anno di età: sei settimane 2Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene proporzionalmente ridotto, pro rata temporis. 3Il saldo vacanze è indicato in ore. Un adeguamento in corso d’anno del grado di occupazione comporta come conseguenza un aumento o una riduzione in giorni di tale saldo.
Durata delle vacanze. 1. Le persone in formazione hanno diritto a sette settimane di vacanze all’anno.
Durata delle vacanze. (art. 2.14.1) In caso di riorganizzazioni è possibile utilizzare una settimana di compensazio- ne convertita in settimana di vacanze per ridurre di un ora il tempo di lavoro settimanale dovuto, mantenendo il medesimo grado di occupazione.
Durata delle vacanze. 1 Per ogni anno di servizio, fino alla fine del 2015, il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate: a lavoratori che non hanno ancora compiuto il 20°anno di età, fino e compreso il mese in cui lo compiono: 5 settimane di vacanza (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario); b dal 1° al 10° anno di servizio compreso: 4 settimane (corrispondenti ad un supplemento dell’8.33% in caso di salario orario); c dall’11° anno di servizio o dal compimento del 50° anno di età: 5 settimane (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario); d dopo il compimento del 60° anno di età e in più con 10 anni di servizio: 5 settimane e 2 giorni lavorativi supplementari (corrispondenti ad un supplemento dell’11.5% in caso di salario orario).
Durata delle vacanze. La durata delle vacanze per anno civile è pari a (in giorni lavorativi): con 41 ore settimanali con 42 ore settimanali – fino a 20 anni compiuti 25 30 – dopo il compimento dei 20 anni 20 25 – dopo il compimento dei 50 anni 25 30 – dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell’azienda 30 35