Giudizio Clausole campione

Giudizio. La valutazione delle pubblicazioni è avvenuta sulla base dei criteri stabiliti: - Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Discreto per originalità, rigore metodologico e rilevanza presso la comunità scientifica nazionale e internazionale. - Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale: Discreto per la congruenza con il settore concorsuale. - Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: Discreto per la collocazione editoriale. - Apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione: in assenza di auto- certificazioni sugli apporti, si ritiene che i contributi nei lavori in collaborazione siano paritari. Al momento della valutazione, le pubblicazioni presentano un rilievo discreto nell’ambito dei campi di interesse. Il percorso di ricerca è caratterizzato da buona continuità e produttività, tenendo conto dell’arco temporale, ma tuttavia caratterizzati da contenuti solo parzialmente rientranti nei contenuti della disciplina oggetto del bando. Sulla base degli elementi comparativi in possesso della Commissione, la candidata NON è ammessa alla discussione dei titoli e alla prova didattica.
Giudizio. Il giudizio è pronunciato entro il termine d’ordine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso. Esso contiene: - la data; - il nome, cognome e domicilio del ricorrente; - la data della decisione impugnata; - la data della discussione; - le domande delle parti; - i punti di questione; - una breve motivazione; - il dispositivo; - la regolamentazione sulle spese di giudizio; - il nome, il cognome e la firma dell’Arbitro Unico.
Giudizio. 1 Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo deliberazione collegiale dei membri del Collegio.
Giudizio. Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo deliberazione collegiale dei membri del Collegio. Esso contiene: - la data; - il nome, cognome e domicilio degli arbitri; - il nome, cognome e domicilio del ricorrente; - la data della decisione impugnata; - la data della discussione; - le domande delle parti; - i punti di questione; - una breve motivazione; - il dispositivo. Il giudizio è firmato dal presidente e dai membri del Collegio.
Giudizio. Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo deliberazione collegiale dei membri del Collegio. Esso è firmato dal presidente e dai membri del Collegio e contiene:
Giudizio. 5.1. Il lancio di allenamento ufficiale ed i lanci di competizione saranno giudicati appena l'Operatore Video fornirà la traccia video. Il Capo giudice può modificare questa procedura con il consenso del Direttore di Xxxx.
Giudizio. 1 In applicazione di questi principi fondamentali del fioretto, l’arbitro deve giudicare come segue: quando, in una frase schermistica, i tiratori sono toccati simultaneamente si ha luogo o ad un’azione simultanea, o ad un colpo doppio.
Giudizio. Xxxx osservava che il suo recesso era stato legittimo e tempestivo in ragione del fatto che la società gli aveva fornito informazioni del tutto incomplete sul prezzo del servizio . Inoltre, era stato fuorviato dal fatto che l’operatore non gli aveva indicato il termine di preavviso per il recesso. In ogni caso, la società si era resa responsabile di inadempimento avendogli fornito un servizio di erogazione dell’energia elettrica con una potenza impegnata inferiore a quella richiesta con conseguenti disservizi derivanti dalle frequenti interruzioni dell’energia elettrica.
Giudizio. Il candidato presenta una formazione multidisciplinare molto interessante, un’adeguata copertura di posizioni accademiche pregresse, così come un’attività di scambi in istituzioni e convegni a livello internazionale. Le esperienze didattiche che emergono da curriculum sono limitate all’insegnamento dell’economia industriale. Le attività di formazione non mostrano una chiara corrispondenza con la politica economica. La commissione giudica comparativamente discreto, in relazione alla declaratoria del settore, il complesso dei titoli e dell’attività didattica e scientifica.
Giudizio. Il candidato presenta una formazione specifica su temi legati all’energia di grande rilievo ed una adeguata attività didattica. Le attività di formazione non mostrano tuttavia una chiara corrispondenza con i temi oggetto della declaratoria del settore oggetto del bando. La commissione giudica comparativamente discreto, in relazione alla declaratoria del settore, il complesso dei titoli e dell’attività didattica e scientifica.