Riduzione delle vacanze Clausole campione

Riduzione delle vacanze. Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’arti- colo 329b CO, rappresentando l’anno civile la base per il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze.
Riduzione delle vacanze. 1 Se il lavoratore è impedito per sua colpa a lavorare, le sue vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo nel caso in cui l’impedimento al lavoro è stato, durante un anno civile, di un mese intero; per ogni ulteriore mese intero di assenza, le vacanze potranno essere ridotte ogni volta di un altro dodicesimo (per il calcolo v. Appendice III).
Riduzione delle vacanze. Art. 34: Data delle vacanze
Riduzione delle vacanze. Per interruzioni dovute a servizio militare obbligatorio, servizio di protezione civile, infortunio o malattia, di durata inferiore a due mesi nel corso di un anno, non vi sarà alcuna riduzione delle vacanze. Se le assenze superano i due mesi, il periodo di vacanza potrà essere ridotto di 1/12 per ogni ulteriore mese di assenza. Rimane comunque fermo il principio del diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se il lavoratore ha lavorato almeno tre mesi durante l’anno.
Riduzione delle vacanze. Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’art. 329b CO, rappresentando l’anno civile la base per il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze. Questo articolo non si applica in relazione a un congedo non retribuito della durata massima di un mese ovvero della durata massima di dieci settimane in caso di congedo di assistenza o congedo maternità. 2.11.9 Giorni festivi‌‌
Riduzione delle vacanze. In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o in- fortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato. In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni (ad es. vacanze non retribuite) il diritto alle vacanze viene ridotto ai sensi dell’art. 329b CO.
Riduzione delle vacanze. Periodo delle vacanze Giorni festivi infrasettimanali durante le vacanze
Riduzione delle vacanze. Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’arti- colo 23 OLDL.
Riduzione delle vacanze. I giorni festivi previsti dalla legge sono considerati giorni di non lavoro retribuiti. Vengono garantiti almeno 8 giorni festivi pagati all’anno. Per ogni anno civile, la collaboratrice/il collaboratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate, di cui almeno due settimane consecutive: – fino all’anno civile in cui compie 49 anni: 25 giorni lavorativi – dall’inizio dell’anno civile in cui viene compiuto il 50° anno di età: 30 giorni lavorativi In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o infortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato. In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni (ad es. vacanze non retribuite) il diritto alle va- canze viene ridotto ai sensi dell’articolo 329b CO.
Riduzione delle vacanze. Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’art. 29 OLDL.