Tutela della salute ed ambiente di lavoro Clausole campione

Tutela della salute ed ambiente di lavoro. In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, così come disciplinata dal DLgs 19 settembre 1994, n.626, modificato e integrato dal DLgs 19 settembre 1996, n.242, le parti si richiamano all’Accordo collettivo nazionale firmato il 16 dicembre 1996, riportato nell’Allegato 6, facente parte integrante del presente CCNL.
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. Per l’applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l’ANASTE in data 12 ottobre 1995.
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. Titolo VI
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. Ai fini dell’applicazione dell’art.18 del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE , 90/269 CEE, 90/270CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro” e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché per tutte le materie demandate alla contrattazione e consultazione si fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra le XX.XX. e l’ANFFAS in data 14 giugno 1996. Le parti si impegnano entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente accordo a rincontrarsi per verificare lo stato di attuazione dello stesso ed i suo adeguamento, intendendo garantire piena e puntuale attuazione della suddetta normativa.
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è istituita a livello di singola Impresa la figura del rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Per l’espletamento dei compiti previsti dalla norma al rappresentante per la sicurezza è riconosciuto un monte ore annuo retribuito di un’ora per addetto e comunque per un massimo di 13 ore annue. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. La tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro è regolata dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche o integrazioni, per la cui applicazione si fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra le XX.XX. e l’UNEBA allegato al presente CCNL (All.n. 4).
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. 1. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è istituita a livello di singola Organizzazione la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 “attuazione della direttiva 89/391 CEE, 89/654CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro” è istituita a livello aziendale la figura di rappresentante per la sicurezza. Per l’espletamento delle funzioni della rappresentante o del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un’ora per addetto. Le parti entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché quant’altro a ciò riferito.
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è istituito a livello di singola Sezione la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto. Le parti, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché quant'altro riferito a questa figura.
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. Per l'applicazione dei contenuti D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive integrazioni e modificazioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e successive integrazioni e/o modificazioni, le parti concordano di definire in merito un protocollo d'intesa entro 3 mesi dalla data della firma del presente C.C.N.L..