Protocollo d'intesa Clausole campione

Protocollo d'intesa. Le parti contraenti, nell'intento di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, con il presente "Protocollo" intendono fornire agli operatori agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un sintetico quadro di riferimento per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Al fine, anzitutto, di una opportuna conoscenza delle principali disposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano i principali provvedimenti legislativi: -DPR 27.4.55 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); -DPR 19.3.56 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro); -D.lgs. 15.7.91 n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/ CEE , n. e n. , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; -D.lgs. 19.9.94 n. 626 - Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE n. 89/654/CEE , n. 89/655/C EE , n. 8 , n. , n. , n. , n. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; -D.lgs. 19.3.96 n. 242 (Modifiche e integrazioni al D.lgs. 19.9.94 n. 626); -D.lgs. 14.8.96 n. 493 (Attuazione della Direttiva n. 92/58/CE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro); -D.lgs. 25.11.96 n. 645 (Recepimento della Direttiva n. 92/85/CE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento); -DPR 24.7.96 n. 459 (Attuazione delle Direttive nn. 89/392/CE e ss., concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine); -D.lgs. 4.8.99 n. 359 (Attuazione della Direttiva n. 95/63/CE che modifica la Direttiva n. 89/655 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte dei lavoratori); -D.lgs. 4.8.99 n. 345 (Attuazione della Direttiva n. 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro); -D.lgs. 25.2.00 n. 66 (Attuazione delle Direttive nn. 97/42/CE e 1999/38/CE , che modificano la Direttiva n. 90/39 , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro); -D.lgs. 2.2.02 n. 25 (Attuazione della Direttiva n. 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro); -legge 23.12.78 n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale); -DPR 30.6.65 n. 1...
Protocollo d'intesa. Le Confederazioni dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL: - premesso che il risanamento economico e finanziario del Paese presuppone un impegno generale per il contenimento dell'inflazione, per la riduzione del deficit pubblico, per la qualificazione dei servizi pubblici, per la valorizzazione ed il potenziamento dell'apparato produttivo e dei livelli occupazionali; - posto che per recuperare la vitalità e la competitività del sistema dell'artigianato e delle piccole imprese deve essere impostata ed attuata una adeguata politica di sostegno attraverso iniziative in campo economico, occupazionale e sociale capaci di esaltarne e rafforzarne il ruolo sui mercati interno ed internazionale; - in considerazione dell'impegno a promuovere l'ampio e qualificato patrimonio di normative contrattuali specifiche per l'artigianato; - in conformità e coerenza con il modello di contrattazione che si fonda sul pieno riconoscimento della titolarità sindacale e dell'autonomia negoziale dell'artigianato in funzione della sua specificità e della sua importanza nell'ambito del sistema economico ed occupazionale italiano; Convengono di istituire, nell'ambito delle relazioni sindacali, un sistema permanente di confronto sui temi di politica economica generale che interessano e coinvolgono direttamente e specificamente l'artigianato e la piccola impresa. In tale quadro le parti concordano di avviare immediatamente il confronto sulle tematiche di seguito indicate e valutate come prioritarie ed urgenti.
Protocollo d'intesa. Tra l'affidatario e la Stazione Appaltante dovrà essere sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali dei servizi affidati.
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Contratto di Fiume/Lago del ………
Protocollo d'intesa. Il Comitato tecnico paritetico per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro opererà in rapporto e con l'ausilio delle strutture competenti istituite dalla riforma sanitaria (legge n. 833) e per assolvere in via prioritaria ai seguenti impegni: - individuazione delle mappe di rischio e dei fattori di nocività, delle malattie professionali, per i diversi settori di committenza degli appalti (uffici pubblici, industrie, servizi, ecc.) al fine di predispone ed attivare le necessarie iniziative di prevenzione, di tutela, di intervento correttivo, di visite mediche periodiche e/o mirate in particolare per la mano d'opera femminile ed in rapporto ai consultori; - esame dei casi d'appalti che presentino particolari gravi fattori di rischio e di nocività (laboratorio radiologico, ecc.) al fine di dotare i lavoratori e/o le strutture aziendali degli strumenti protettivi preventivi idonei. Riservando particolare attenzione a quanto esposto nel presente comma ed in considerazione della tendenza rilevata da parte della committenza di attribuire in appalto alcune lavorazioni che presentano i sopra citati fattori di rischio e nocività, l'esame previsto dal precedente comma dovrà essere utilizzato al fine di rilevare la congruità dei capitolati di appalto ed una adeguata ed inderogabile tutela preventiva delle condizioni psicofisiche dei lavoratori.
Protocollo d'intesa. Relativamente allo specifico delle procedure, tra l'affidatario ed il Comune, potrà essere sottoscritto un protocollo di intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici del servizio.
Protocollo d'intesa. COLTIVATORI DIRETTI – LAVORATORI DIPENDENTI E MEZZADRI NEI COMUNI DEL PATTO TERRITORIALE R A P P O R T O S U P E R F I C I E A G R I C O L A U T I L I Z Z A T A E T O T A L I T A ' D E L T E R R I T O R I O . F O N T E : I S T A T 1 9 9 0 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 ALPIGNANO BUTTIGLIERA ALTA COLLEGNO DRUENTO GRUGLIASCO PIANEZZA RIVOLI ROSTA SAN GILLIO VENARIA REALE VILLARBASSE
Protocollo d'intesa. A seguito dell’intervenuta sottoscrizione, in data 21 luglio 2011, di Roma Capitale del Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Roma, relativamente alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’appaltatore si obbliga a fornire alla Direzione Lavori, prima dell’inizio del servizio e, comunque, ogni volta intervenga una eventuale variazione per qualsiasi motivo, l’elenco delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nella realizzazione del servizio in questione, relativamente, in particolare, alle forniture e servizi “sensibili” di seguito elencati: • Trasporto di materiali a discarica; • Trasporto e smaltimento dei rifiuti; • Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; • Fornitura e trasporto di calcestruzzo; • Fornitura e/o trasporto di bitume; • Noli a freddo di macchinari; • Fornitura di ferro lavorato; • Fornitura con posa in opera; • Noli a caldo; • Autotrasporti; • Guardiania di cantieri. La stazione appaltante comunicherà tale elenco al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998. In caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. In caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale, si attiverà una penale del 10% del valore del sub-contratto da risolvere, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.
Protocollo d'intesa. Il Protocollo d’Intesa è un Accordo di carattere generale bilaterale o plurilaterale di programmi di attività, dove la realizzazione delle stesse è rimandata alla stipula di apposite convenzioni. L’Università può stipulare Convenzioni/Accordi Quadro/Protocolli di Intesa con altri Atenei, Enti pubblici o privati, per lo svolgimento di attività di interesse comune quali per esempio attività di didattica, conformi ai principi dettati dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo vigenti che perseguono le seguenti finalità: • Rilascio di titoli congiunti con Atenei Italiani per l’istituzione/attivazione di Corsi di studio unitamente e master congiunti; • Riconoscimento in termini di crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali certificate; • Attivazione di percorsi formativi di alta formazione (master e short master, anche fuori sede ) nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master Universitari” di questa Università; • Master congiunti; • Attivazione posti di Ricercatore a tempo determinato finanziati da terzi; ** • Accordi di collaborazione con le Forze Armate, atti a perseguire finalità didattiche; • Attivazione corsi di educazione e formazione permanente, di aggiornamento e riqualificazione professionale in convenzione con enti terzi; • Attivazione di convenzioni e protocolli d’intesa con enti esterni per le diverse finalità poste in essere dalle riforme degli ordinamenti didattici universitari e accordi quadro di collaborazione in tema di didattica.
Protocollo d'intesa. Il 10 giugno 2013, in Roma, tra: - Assicurezza/Confesercenti; e - Filcams-Cgil; - Fisascat-Cisl; è stato sottoscritto il presente C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari nei limiti e secondo le condizioni disciplinati di seguito. In deroga agli artt. 6, 7 e 8 del suddetto C.C.N.L., Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari che aderiscono al sistema Confesercenti sono tenute al versamento della contribuzione di bilateralità a favore di EBN.TER. nella misura e secondo i termini di cui al presente Contratto. EBN.TER. e il sistema degli EBT, per l'effetto, svolgeranno a favore di tali imprese le funzioni di cui all'art. 6 che precede, in attesa di armonizzazione con i sistemi bilaterali di settore. Le parti sopra citate in via transitoria costituiscono un Comitato paritetico Nazionale per il rilascio della certificazione prevista dalle normative vigenti per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, nonché per la prosecuzione delle attività svolte, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente contratto. In occasione della prima riunione di insediamento il suddetto Comitato si doterà di un regolamento operativo. Con riferimento all'art. 8 del presente C.C.N.L. gli istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari che aderiscono al sistema Confesercenti sono tenute al versamento della contribuzione CO.RE.SI. nella misura, secondo i termini, le finalità e le misure qui di seguito riportati: