Trattative salariali Clausole campione

Trattative salariali. Ognuna delle parti contraenti può richiedere entro il 31 ottobre che siano effet- tuate trattative concernenti gli adeguamenti salariali dal 1° aprile dell’anno seguente. I criteri decisivi per le trattative salariali sono ad esempio il successo dell’azienda, l’evoluzione del mercato, l’evoluzione del costo della vita (rincaro). I salari delle persone in formazione non sono oggetto delle trattative salariali. Eventuali adeguamenti salariali saranno stabiliti da Swisscom. Se le parti contraenti non giungono ad un accordo, ciascuna delle parti può rivol- gersi entro il 31 gennaio al tribunale arbitrale.
Trattative salariali. Ogni parte contraente del CCL può richiedere delle trattative su degli adeguamenti salariali entro il 15 ottobre di ogni anno con entrata in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri per i negoziati salariali (adeguamento dei salari) sono il progresso della produttività, gli utili delle aziende, la situazione sul mercato come anche l’evoluzione del costo della vita (inflazione). Ogni anno le parti contraenti negoziano un adeguamento salariale. Per il rincaro fa riferimento l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del mese di dicembre. L’adeguamento del salario avviene sul salario di base individuale.
Trattative salariali. 1 Dopo la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo, che avviene di regola in settembre, le parti contraenti conducono delle trattative salariali sull'eventuale compensazione del rincaro.
Trattative salariali. 1 Per la durata del CCL, le parti CCL gli eventuali adeguamenti dei salari e del rimborso delle spese sono regolati con negoziazione, tenendo conto della situazione economica generale, dello sviluppo dei salari e del costo della vita, nonché in particolare della produttività del settore della falegnameria. Questi adeguamenti dei salari si compongono da una parte generale e una individuale.
Trattative salariali. 1 Le parti contraenti conducono ogni anno trattative sulle condizioni salariali e, secondo le necessità, sugli assegni e i premi.
Trattative salariali. Art. 38 Indennità di fine anno Salari, indennità
Trattative salariali. 1AutoPostale mette a disposizione dei sindacati contraenti, rispettivamente al più tardi entro il 30 ottobre, informazioni sull’andamento degli affari nonché – in forma di statistiche rese anonime – sui salari e sulle indennità. 2Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribu- zione per l’anno seguente. 3I criteri per le trattative salariali sono costituiti in particolare da – la situazione economica di AutoPostale – la situazione del mercato del lavoro – confronti con imprese concorrenti – l’evoluzione del costo della vita 4Per il calcolo del costo della vita per l’anno seguente è determinante la rispettiva previsione per il rincaro annuo medio al 15 ottobre dell’anno in corso rilevato dall’Ufficio federale di statistica. 5Le parti del CCL possono stabilire i salari e le indennità anche per un periodo superiore a un anno. 6Qualora le parti del CCL non trovino un accordo nell’ambito delle tratta- tive salariali, ciascuna parte entro e non oltre il 28 febbraio può convocare la CPC, laddove nemmeno in seno alla commissione specializzata Gruppo (CoSpe) possa essere raggiunto un accordo. La CPC consegna una racco- mandazione alle parti del CCL. Su richiesta di tutte le parti del CCL la CPC decide in modo definitivo. 7Le misure salariali vengono rispettivamente attuate in aprile. 8Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.
Trattative salariali. 37.1 Le parti contraenti il CCL stabiliscono di negoziare ogni anno, al più tardi nel mese di novembre, gli eventuali adeguamenti salariali la cui entrata in vigore è fissata per l’inizio dell’anno successivo.
Trattative salariali. 39.1 Le parti contraenti stabiliscono di riunirsi ogni anno alla fine del mese di ottobre per concordare eventuali adeguamenti salariali, la cui entrata in vigore è fissata per l’inizio dell’anno successivo. Le trattative vertono sui seguenti punti:
Trattative salariali. Ogni parte contraente del Contratto aziendale può richiedere ogni anno delle trattative concernenti mi- sure salariali collettive (incl. indennità) e sottoporre le loro proposte alle altre parti contraenti del Con- tratto aziendale. I criteri per le trattative salariali sono per esempio lo sviluppo aziendale, l’evoluzione del mercato, eventuali disuguaglianze salariali tra generi e l’evoluzione del costo della vita. Se le parti contraenti del Contratto aziendale non trovano un accordo, ogni parte può rivolgersi al tribu- nale arbitrale entro il 31 gennaio.