TRASPORTO E CONSEGNA Clausole campione

TRASPORTO E CONSEGNA. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore presso i Magazzini indicati dai punti ordinanti delle singole Aziende AA.SS.LL./AA.OO. /I.R.C.C.S. della regione Campania. Per i farmaci da conservare a temperature determinate il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i., nonché dalle schede tecniche. Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri, specializzati incaricati per la consegna dei farmaci, effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del Prodotto; il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo prodotto oggetto della fornitura dovrà, dunque, essere dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al documento di trasporto nonché eventualmente dall’indicatore di temperatura. Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna; il fornitore è tenuto ad effettuare anche consegne frazionate così come espressamente richiesto nell’ordinativo. Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore a due terzi della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto; è facoltà di ciascuna Amministrazione accettare eventualmente prodotti con validità residua inferiore alla validità massima. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna. La merce dovrà essere consegnata: CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 5 a 11 - in porto franco nelle modalità, quantità e qualità descritte nell’ordinativo di fornitura inviato di volta in volta; - entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo di fornitura. In caso di urgenza, la merce dovrà esse...
TRASPORTO E CONSEGNA. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore presso i Magazzini indicati dai punti ordinanti delle singole Aziende AA.SS.LL./AA.OO. /I.R.C.C.S. della regione Campania. Per i farmaci da conservare a temperature determinate il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i., nonché dalle schede tecniche. Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri, specializzati incaricati per la consegna dei farmaci, effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del Prodotto; il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo prodotto oggetto della fornitura dovrà, dunque, essere dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al documento di trasporto nonché eventualmente dall’indicatore di temperatura. Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna; il fornitore è tenuto ad effettuare anche consegne frazionate così come espressamente richiesto nell’ordinativo.
TRASPORTO E CONSEGNA. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore all’indirizzo e negli specifici orari indicati dall’Azienda sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura. Per la consegna del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda sanitaria richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna. La merce (dispositivi medici e prima fornitura di materiale di consumo relativo) dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine: • ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di fornitura; • entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda sanitaria contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire alle Aziende sanitarie e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato tecnico. L’applicazione, la messa in funzione ed il conseguente collaudo funzionale del dispositivo medico sono a carico della Struttura prescrittrice ordinante con il supporto tecnico del Fornitore. All’atto della consegna dello strumento il Fornitore dovrà garantire la completezza della configurazione dell’apparecchiatura offerta (presenza di apparecchiatura, accessori, materiale di consumo per l’utilizzo immediato, batterie, manuali d’uso e di quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo) e il corretto e sicuro funzionamento del sistema fornito. L’assegnazione delle apparecchiature al paziente utilizzatore dopo il collaudo funzionale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il soggetto prescrittore: tale obbligo dovrà valere sia per le apparecchiature di prima assegnazione sia per quelle eventualmente fornite in sostituzione di apparecchiature guaste durante il periodo di validità della garanzia; sono escluse pertanto le consegne dirette di apparecchiature ai pazienti utilizzatori da parte del Fornitore. Gli ordini non devono essere vincolati ...
TRASPORTO E CONSEGNA. 1. Se non espressamente indicato, il luogo della consegna si considera il magazzino della Venditrice. 2. Il rischio s’intende trasferito dalla Venditrice al Cliente con la consegna dei beni allo spedizioniere, al vettore o a chi li ritira presso il magazzino della Venditrice. 3. Qualora venisse concordato che il trasporto è a cura e spese della Venditrice, quest’ultima assume i rischi della merce sino alla destinazione indicata nella Conferma d’Ordine e avrà la facoltà di scegliere il tipo e il percorso del trasporto, le modalità di spedizione, il tipo e la portata dei mezzi di protezione, lo spedizioniere o il vettore nonché il tipo di imballaggio e ogni altra condizione di trasporto. 4. Qualora il Cliente incaricasse un terzo per il ritiro dei prodotti acquistati, il Cliente dovrà inviare i dati identificativi del terzo con congruo anticipo alla Venditrice, la quale in caso contrario potrà rifiutarsi di consegnare i beni al terzo incaricato dal Cliente. 5. Il termine di consegna, qualora non sia prevista una data precisa, decorre dalla data di effettuazione del primo pagamento da parte del Cliente a titolo di caparra confirmatoria (data di pagamento intesa come il giorno in cui il pagamento è stato accreditato completamente e irrevocabilmente sul conto corrente della Venditrice). 6. Il termine di consegna non è da considerare essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod. civ. 7. I termini di cui al Contratto sono fissati esclusivamente a favore del debitore ai sensi dell’art. 1184 ss. cod. civ. 8. Lo scarico della merce dal mezzo di trasporto è a cura e spese del Cliente. 9. A pena di decadenza, il Cliente dovrà denunciare alla Venditrice eventuali vizi apparenti e/o danni ai beni all’interno dell’imballo entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei beni stessi. La denuncia dovrà contenere descrizione e foto dei vizi apparenti e/o danni. In ogni caso, la Venditrice non avrà alcuna responsabilità per tali vizi apparenti e/o danni qualora sul documento di ricezione dei beni firmato dal Cliente o dal suo incaricato non sia stata posta una riserva di verifica dell’integrità della merce. 10. Il Cliente s’impegna a non contestare il valore vincolante della firma dei propri dipendenti, rappresentanti o mandatari sui documenti di consegna/ricezione dei beni (es. DDT e/o borderò).
TRASPORTO E CONSEGNA. Le attività di trasporto e consegna del Prodotto oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati da ciascuna Azienda consorziata nelle relative Richieste di Consegna, emesse da ciascuna Azienda consorziata in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura. Gli oneri relativi al trasporto e alla consegna del Prodotto, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà assicurare tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.
TRASPORTO E CONSEGNA. Le apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovranno essere trasportate e consegnate, a cura e spese della ditta aggiudicataria, alle strutture nel loro imballo, in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento, secondo le modalità ed i tempi riportati all’art. 16.1 del presente capitolato.
TRASPORTO E CONSEGNA. ▇▇▇ non diversamente concordato la consegna si intende "▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇" I termini di consegna, ove non espressamente indicati come essenziali, si intendono sempre indicativi. Qualora i servizi della Alfatest srl includano l'assemblaggio e la messa in funzione di strumenti o sistemi, il cliente dovrà predisporre tutte le utenze, le attrezzature e ogni altro elemento necessario per l'istallazione e la corretta messa in funzione.
TRASPORTO E CONSEGNA. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione ordinante entro le tempistiche dichiarate in offerta e in ogni
TRASPORTO E CONSEGNA. Alla fase di confezionamento deve seguire rapidamente quella di trasporto presso le singole scuole con mezzi igienicamente e strutturalmente idonei che rispondano ai requisiti del D.P.R. 327/80, art. 43 e che siano registrati ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (secondo le linee guida di cui alla delibera della Giunta della ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇.▇.▇▇ ). E' fatto obbligo di mantenere gli alimenti nelle condizioni indicate nell'art. 31, ultimo comma del ripetuto DPR 327/80 nonché rispettare le specifiche temperature indicate nell’allegato C del su citato DPR. Si deve prevedere la sanificazione dei mezzi di trasporto al fine di evitare insudiciamento o contaminazione crociata. Il tempo di percorrenza di ogni singolo mezzo di trasporto, dal centro di produzione pasti all'ultimo edificio scolastico raggiunto dal mezzo, non deve essere superiore ai 40 minuti. Il trasporto dei pasti deve essere, quindi, accuratamente pianificato per ogni singolo automezzo onde garantire la salubrità e gradevolezza degli alimenti. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche, il numero degli autofurgoni deve risultare tale da assicurare la consegna presso le scuole nel pieno rispetto delle fasce orarie sotto specificate: • scuola dell’infanzia dalle ore 11,45 alle ore 12,15 • scuola primaria dalle ore 12,00 alle ore 12,30 • scuola secondaria di primo grado dalle ore 12,15 alle ore 12,45 L'eventuale anticipo o posticipo rispetto ai tempi indicati, comporterà l'applicazione di sanzioni pecuniarie, come prescritto al successivo art. 23, a carico della ditta inadempiente. La consegna deve avvenire al piano su cui insistono i punti di consumazione: aule scolastiche o refettorio. Alla consegna dei pasti dovrà essere fornito alla scuola l’elenco del numero dei pasti complessivi, specificando il numero e la tipologia delle diete speciali. Detto elenco servirà per la verifica, al momento della consegna, della conformità per numero e tipologia dei pasti da parte del referente mensa o suo delegato. Lo stesso dovrà essere redatto in duplice copia di cui una resterà agli atti della scuola e l’altra agli atti della ditta .
TRASPORTO E CONSEGNA. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione ordinante (salvo eventuali eccezionali diverse indicazioni) entro le tempistiche richieste, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7. Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione. Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 3/4 della validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.