Traffico Clausole campione

Traffico. In tutte le grandi metropoli il traf- fico automobilistico è diventato uno dei più difficili problemi da ri- solvere per migliorare la qualità della vita. Anche molte città in programma (Istanbul, Mosca, San Xxxxxxxxxxx, Pechino, Shanghai, etc.) soffrono per questo “moder- no e imprevedibile” male; per i vi- sitatori tutto questo è particolar- mente penalizzante perchè fa per- dere tempo a scapito delle visite turistiche. È necessario prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che, a volte, possono sem- brare esagerati ma necessari, in quanto è impossibile pronosticare e programmare con buona ap- prossimazione l’andamento della circolazione stradale.
Traffico. Il periodo di osservazione sarà il mese di calendario. VF-IT fatturerà a Operatore gli importi relativi all’Interconnection Charge del Traffico Operatore vs VF-IT con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. VO provvederà all’emissione della fattura con scadenza a 60 gg data fattura fine mese e sarà liquidate nelle modalità previste nel successivo articolo .2.9. Le fatture saranno inviate secondo il meccanismo di fatturazione elettronica di cui alla la Legge n. 205 del 27.12.2017. Operatore nei confronti della scrivente (in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa), invierà anche le seguenti informazioni: • Il Codice …….. che rappresenta l’indirizzo telematico dove devono essere recapitate le fatture intestate alla scrivente società (tale codice deve essere inserito nel campo “<CodiceDestinatario>”); • Il Codice “ ” che rappresenta il codice identificativo a voi attribuito sui sistemi informatici di Vodafone (tale codice deve essere inserito nel campo “<RiferimentoAmministrazione>”);
Traffico. Outbound‌ Il Servizio di telefonia Outbound prevede: • una remunerazione a minuto di contatto differenziato per traffico da rete fissa e traffico da rete mobile; • una remunerazione a sms. Il servizio è quindi fatturato mensilmente sulla base del numero di minuti e relativa direttrice di traffico e del numero di sms, a partire dal mese successivo alla “Data di attivazione del servizio” riportata nel “Verbale di Verifica di conformità dei servizi” (cfr. 3.1).
Traffico. Il tema dell'accessibilità e del traffico indotto dal comprensorio ospedaliero rappresenta uno degli aspetti di maggior criticità legata alla realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma: dovrà quindi essere prestata estrema cura nel monitorare questa componente. Si propone quindi quanto segue: • cosa monitorare: la sostenibilità del traffico da parte della Strada per Fiume; l'effettiva capacità ed efficienza dei nuovi parcheggi; • come avviene il monitoraggio: dovrà essere periodicamente rilevata la situazione del traffico lungo la Strada di Fiume così da verificarne lo stato di congestione, o eventualmente di decongestione, a seguito dell'attività ospedaliera; così come dovrà essere rilevata la situazione d'utilizzo dei nuovi parcheggi: si dovrà inoltre provvedere alla redazione del Piano degli spostamenti casa-lavoro del personale ospedaliero ed eventualmente adeguare a tale piano la destinazione delle aree a parcheggio nonché l'individuazione della mobilità interna al comprensorio • chi lo fa: l'Azienda Ospedaliera su direttiva del Mobility Manager aziendale (già nominato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera n. 243 dd. 6.5.2005); • chi lo controlla: il Mobility Manager - Servizio Mobilità e Traffico - Area Pianificazione Territoriale del Comune di Trieste; • con che frequenza avviene il controllo: i risultati delle attività di monitoraggio dovranno confluire in una relazione semestrale da condividere con gli uffici comunali preposti al traffico ed alla viabilità ed all'unità di gestione del trasporto pubblico locale; • quali azioni intraprendere in caso di esito negativo del controllo: valutare congiuntamente i provvedimenti da prendere per contenere gli effetti negativi ed apportare interventi migliorativi (es. individuazione di corsie preferenziali, nuove linee di trasporto pubblico, realizzazione di parcheggi a rotazione per i visitatori, incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici per i dipendenti); • per quanto tempo deve durare il monitoraggio: dopo le prime verifiche semestrali e l'assestamento definitivo delle problematiche inerenti la mobilità esterna ed interna al comprensorio, si continuerà comunque il monitoraggio una volta ogni due anni.
Traffico. A.A.S.H.O. (1965), Highway capacity manual, Washington AAVV, (2000), Traffico e ambiente, Atti del Convegno nazionale a Trento, 21-25 febbraio 2000 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, (2000), Monitoraggio dei flussi di traffico sulla rete stradale regionale, dati cortesemente forniti su CD Mercandino A. (2001), Urbanistica Tecnica, cap. VII - Infrastrutture cinematiche e mobilità, Il Sole 24 Ore, Milano AA.VV., La tutela del paesaggio nel Friuli-Venezia Giulia, Volume 1° e relativi Allegati, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Udine 1993 AAA – Associazione Analisti Ambientali, (1999-1), Atti dell’XI Convegno annuale “La V.I.A. in Italia, problemi e prospettive – Il paesaggio: analisi valutazione e indicatori”, Trieste Xxxxxxxxx X., (1996), Paesaggi culturali, Unicopli, Milano Cordara P., (1994), Indirizzi metodologici nell'analisi e nella valutazione della qualità visiva del paesaggio, in “Genio rurale”, mensile, n.7/8, Bologna Cordara P. (2005), Il valore del Paesaggio nella VIA e nella VAS, Atti del Convegno "Il Paesaggio: un valore senza prezzo" (in corso di pubblicazione), Università di Udine Xxxxxxxx D., (1990), Realtà sociali e paesaggio simbolico, Unicopli, Milano Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della Pianificazione territoriale, (1993), La tutela del paesaggio nel Friuli-Venezia Giulia, Udine Socco C, I confini dell'ambiente urbano, in "VA - Valutazione Ambientale" n.8, Edicomedizioni, Monfalcone Zerbi M.C., (1994), Il paesaggio tra ricerca e progetto, Xxxxxxxxxxxx, Torino C.E., Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, Journal officiel n°L 206 du 22/07/1992 p. 0007 - 0050 C.E., Natura 2000 - Interpretation Manual of European Union Habitats, DG Environment, 2003

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: