Valutazione ambientale Clausole campione

Valutazione ambientale. Artt. 48-56 Contratti pubblici - Artt. 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990 n. 241 (Legge sul procedimento am- ministrativo) - Artt. 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.
Valutazione ambientale. (Punteggio max 5 punti) Possesso della certificazione EMAS 3 punti Possesso della certificazione ISO 14001 2 punti Nessuna delle due certificazioni indicate 0 punti Dovrà essere allegata copia della certificazione in caso di possesso. Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico in caso di ATI la certificazione ISO 14001 e/o la certificazione EMAS dovrà essere posseduta dalla impresa Mandataria.
Valutazione ambientale. 1. L’Appaltatore, assumendo l’appalto e sottoscrivendo il contratto, è ritenuto pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti, sia riguardo alla disponibilità di acqua, energia e quanto altro necessario alla realizzazione delle opere, nonché per quanto riguarda l’attivazione e l’esercizio di cantiere, le demolizioni da eseguirsi, la viabilità dell’intorno che deve regolarmente aver luogo e l’attività didattica in corso.
Valutazione ambientale. L’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) previsto dalla legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) deve essere effettuato in caso di modifica di impianti già esistenti di per sé soggetti al medesimo, se la modifica riguarda trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’esercizio sostanziali e se occorre decidere su tale modifica in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 2 cpv. 1 OEIA). In concreto, il progetto di rinnovo dell’impianto del Ritom soggiace all’obbligo di esperire un EIA nell’ambito del rilascio della nuova concessione, considerato segnatamente che la potenza installata (44 MW) è già attualmente ben al di sopra del limite di 3 MW (Allegato OEIA cifra 21.3). Inoltre, va considerata l’integrazione e l’ottimizzazione dell’impianto AET dello Stalvedro nel nuovo concetto di utilizzo comune delle acque ad oggi messe in valore in maniera indipendente negli impianti FFS e AET. La nuova connessione funzionale costituisce di fatto un ampliamento di un vecchio impianto bisognoso di risanamento ai sensi dell’art. 18 LPAmb, tale da imporre un risanamento simultaneo ai sensi della legge federale citata. Quando la modifica concerne trasformazioni o cambiamenti di esercizio sostanziali essa soggiace peraltro ad esame d’impatto sull’ambiente secondo l’art. 2 OEIA. Conseguentemente, anche l’impianto dello Stalvedro è sottoposto a EIA. In questo senso il RIA propone la messa in opera di misure ambientali correlate fra loro atte a limitare e compensare gli impatti globali del nuovo impianto (FFS+AET). Al RIA abbinato alla presente fase di concessione (RIA di fase 1), che assume contestualmente il ruolo di RIA con un livello di approfondimento idoneo per la fase pianificatoria (coordinamento con il PUC Ritom12), seguirà il RIA in procedura edilizia (RIA fase 2). Per i prelievi d’acqua destinati ad impianti idroelettrici soggetti ad EIA, il rapporto sui deflussi residuali minimi ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LPAc costituisce parte integrante del RIA (art. 35 cpv. 1 OPAc). Il RIA presenta l’idrologia dei corsi d’acqua interessati da captazioni, chiarisce quali sono i prelievi che necessitano di autorizzazione LPAc, propone, giustificandoli, i deflussi residuali adeguati (cfr. cap. 7.1.2). I deflussi di dotazione che scaturiscono dall’EIA vengono fissati nell’atto di concessione (DL per la Ritom SA e modifica DL per l’impianto AET di Stalvedro allegati al presente messaggio). D’altra parte, ai sensi dell’art. 54 della legg...
Valutazione ambientale. L’attivazione dei servizi dovrà essere effettuata nel rispetto delle previsioni normative ed ambientali di riferimento, nonché, fino a quando efficaci, delle prescrizioni dettate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, relativamente al progetto di realizzazione della piastra espositiva EXPO 2015, nei Comuni di Milano e Rho, approvate con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/4779 del 30 gennaio 2013, prescrizioni successivamente confermate e prorogate con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5070 del 18 aprile 2016. Resta inteso che, divenute inefficaci le specifiche prescrizioni di cui al paragrafo precedente, l’esecuzione dei servizi previsti nella presente Convenzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle applicabili prescrizioni del Programma Integrato di Intervento previsto dall’Accordo di Programma di cui in premessa, attualmente in avanzata fase istruttoria.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.