Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

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Samples: Convenzione Tra, Bozza Di Convenzione Tra, Convenzione Tra

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi La Società assicuratrice, la Società di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafiebrokeraggio assicurativo, nonché delega ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.presente contratto (cd filiera), l'ETS assume l’obbligo sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessateanche se in via non esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le al presente contratto, unitamente alle generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzionecontratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

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Samples: www.ausl.pr.it, www.agenziaentrate.gov.it, Contratto Di Assistenza

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, dell’art. 3 della Legge legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro l’aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresì le mafiegeneralità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro, nonché delega al Governo riferiti all’appalto, in materia di normativa antimafia" entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e s.m.i.riportare il codice univoco dell’appalto, l'ETS fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. L’aggiudicatario, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi di cui alla presente convenzionelegge. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc… sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno il subappaltatore o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..Governo territorialmente competente.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, www.asst-valleolona.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3L’Assicuratore, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafieil Broker, nonché delega ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.presente contratto (cd. filiera), l'ETS assume l’obbligo sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessateanche se in via non esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le al Contratto, unitamente alle generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie relative al Contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale e riportare relativamente a ciascuna transazione il codice identificativo di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia gara (CIG) o, qualora previsto, il codice unico di progetto (CUP) comunicato dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzionecontratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c... e dell’art. 3 comma 8 della Legge suddetta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il C.C. identificato dal seguente codice IBAN: Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri: C.F. C.F. nato a ( ) il ; quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi alla al presente convenzionecontratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamataquanto disposto dall’art. 3, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazionicomma 8 della Legge n. 136/2010. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel In caso di conti correnti già esistentimancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla loro prima utilizzazione il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzionegoverno, ai sensi del citato comma 8 dell’art. 1456 c.c..3 della Legge n. 136/2010.

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Samples: www.regione.lazio.it, www.regione.lazio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di Per quanto disposto dall’art.3riguarda le transazioni relative ai pagamenti, comma 8, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell 'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i."), l'ETS assume l’obbligo come modificato dal D.L.1 2 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzionemediante l 'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all 'oggetto del contratto medesimo, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno da accendersi presso Istituto Bancario o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.AA., dedicatitramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo avvalendosi dello strumento del consistente nel bonifico bancario o postale, ovvero postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell 'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. l del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, o nel caso di conti correnti già esistenti, esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello , nonché, nello stesso termine dovranno essere comunicati termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..trasmessi.

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Samples: www.provincia.brescia.it, www.provincia.brescia.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, Con la stipula della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo presente Convenzione il Fornitore assume gli obblighi in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi di cui alla presente convenzioneLegge 136/2010. In particolare, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusivaindica nel precedente paragrafo gli estremi del conto corrente “dedicato”, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattualesensi dell’art.3 della L.136/2010 mentre ha già proceduto, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalecosì come previsto nel Disciplinare, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati comunicare alla Società le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed sul predetto conto corrente. Il Fornitore si impegna a confermare tali dati alle Amministrazioni ordinanti, così come specificato in precedenza, nonché a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni contraenti ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati. Il Fornitore si impegna affinché in ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata subcontratto (compreso il contratto di subappalto) venga inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, restando inteso che è facoltà della Società richiedere copia del documento d'identità contratto tra il Fornitore ed il subcontraente per verificare l’inserimento della clausola. Ai sensi del legale rappresentantecomma 9bis del richiamato art.3, da allegare il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..L.136/2010.

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Samples: Convenzione, Convenzione

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi di cui alla presente convenzionelegge 13 agosto 2010, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazionin. 136. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, dovranno con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, effettuata entro sette giorni dalla loro accensione odall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del documento d'identità del legale rappresentantesoggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato500 a 3.000 euro. L’inadempimento di tale obbligo Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione della di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara, servizi-dac.dsi.infn.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi Codesta società assume gli obblighi di quanto disposto dall’art.3tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, comma 8n. 136 e s.m.i., della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie”. Pertanto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli codesta società deve comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessateanche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione oovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine dovranno essere comunicati termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia essi. Ai sensi del documento d'identità del legale rappresentantepredetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., da allegare alla dichiarazione di l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente certificatobancario o postale dedicato. L’inadempimento La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di tale obbligo comporta la risoluzione della cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

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Samples: trasparenza.agid.gov.it, trasparenza.agid.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS Il Contraente assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzioneprevisti dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Il Contraente si obbliga a utilizzare, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamataai fini di tutti pagamenti concernenti il contratto, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche postali “dedicati” - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicatipostale/i dedicato/i, anche non in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattualesensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del bonifico bancario o postaleContraente entro giorni 7 (sette), ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica. Nello stesso termine Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati trasmessi. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno essere comunicati le generalità ed riportare, il codice fiscale delle persone delegate ad operare su identificativo di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..gara.

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Samples: web.uniroma1.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art.3 della legge n. 136/2010, il concessionario e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro, riferiti alla concessione, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice identificativo dell’appalto (CIG/CUP), fatto salvo quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS previsto dalla legge sopra riportata. Il concessionario assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi di cui alla legge n.136/2010. Il concedente verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc. sia presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il concessionario o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..Governo territorialmente competente.

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Samples: www.comune.bussero.mi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.AA., dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ; Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. ; L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c...

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Samples: Convenzione Tra

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: sul quale la Stazione Appaltante accredi- terà il corrispettivo previsto del presente atto. Ai sensi dell’art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua la - C.F. quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle po- ste, ovvero i movimenti finanziari relativi alla al presente convenzionecontratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automati- camente, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioniquanto disposto dall’art. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni3 co. 8 L. 136/2010. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel In caso di conti correnti già esistentimancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla loro prima utilizzazione il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia contraente non ina- dempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all’Ufficio territoriale del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, governo ai sensi dell’art. 1456 c.c..3 co. 8 L. 136/2010.

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Samples: Contratto Di Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi Codesto Prestatore assume gli obblighi di quanto disposto dall’art.3tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, comma 8n. 136 e s.m.i., della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie”. Pertanto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli codesta Prestatore deve comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessateanche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione oovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine dovranno essere comunicati termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia essi. Ai sensi del documento d'identità del legale rappresentantepredetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., da allegare alla dichiarazione di l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesto Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente certificatobancario o postale dedicato. L’inadempimento La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di tale obbligo comporta la risoluzione della cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

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Samples: trasparenza.agid.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3La ditta aggiudicataria, comma 8pena la nullità del contratto, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge n. 187/2010. Si comunica che i numeri di CIG, riportati nei prospetti allegati, devono essere indicati nei documenti di pagamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicatipostali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioniaccesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate I pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..trasmessi.

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Samples: Accordo Quadro Su Piattaforma Stella Per La Fornitura Dispositivi Medici Dedicati Alle Attrezzature Sanitarie in Dotazione Ai Presidi Ospedalieri E Territoriali Della Asl Roma 3. Materiale Per Neonatologia Descrizione Quantità Annua in Pezzi Importo Unitario Importo Complessivo Annuo Importo Complessivo Biennale Cig

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo Il contratto è soggetto alle disposizioni in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi di cui alla presente convenzionelegge 13 agosto 2010, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamatan. 136 e successive modificazioni, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postaliin merito ai quali l’Aggiudicatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l’Aggiudicatario procederà, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.Aquale condizione per consentire all’Ateneo il pagamento dei corrispettivi, dedicatia comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via non esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazionifini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell’affidamento oggetto del presente accordo quadro, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattualeL’Aggiudicatario si obbliga, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l’Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della al presente convenzioneaffidamento costituisce, ai sensi dell’art. 1456 c.c..3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.AA., dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. ; L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

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Samples: Convenzione Tra

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS L’affidatario assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e smi. La legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi alla ad eventuali crediti ceduti. L’affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente convenzioneavviso, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche banche o presso la Società Poste Italiane S.p.AA., dedicatidedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L’affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattualesensi del D.P.R. 445/2000 e smi, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’associazione entro 7 (sette) giorni dall’accensione del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi nonché inviata copia trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del documento d'identità del legale rappresentantebonifico bancario o postale, da allegare alla dichiarazione ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di conto corrente certificatorisoluzione dello stesso. L’inadempimento Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzionepagamento dovranno riportare, ai sensi dell’art. 1456 c.c..in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo gara (CIG).

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Samples: www1.comune.fi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS L’affidataria assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi di cui alla presente convenzioneL. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni. Nei contratti stipulati, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, per l’esecuzione anche non in via esclusivaesclusiva del presente appalto, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, tra l’affidataria e i subcontraenti dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L’affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l’affidataria indicherà come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della al presente convenzioneappalto costituisce, ai sensi dell’art. 1456 c.c..3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell’affidamento di cui trattasi.

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Samples: documenti.comune.trieste.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.AA. , dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ; Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità di identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. ; L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

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Samples: Convenzione Tra

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.AA., dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

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Samples: Convenzione Tra

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3L’appaltatore, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS come sopra costituito assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge3/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi a: - registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla al presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando contratto su uno o più conti correnti bancari o postali, postali accesi presso Banche banche o presso la Società società Poste Italiane S.ps.p.a.A, dedicati, anche se non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli ; - comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi indicativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, dedicati entro sette 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello operative al presente contratto,nonché, nello stesso termine dovranno essere comunicati termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentanteessi; - riportare negli strumenti di pagamento utilizzati, da allegare alla dichiarazione in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito all’autorità di conto corrente certificatovigilanza su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP) relativo all’appalto di cui trattasi. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzioneLe parti come sopra generalizzate, convengono che, ai sensi dell’art. 1456 c.c..3 comma 9 bis della legge 13/08/2010n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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Samples: www.comune.serrenti.ca.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.3cui all’art. 3 della legge 136/10, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico il Coordinatore per l’esecuzione (CSE) dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionipostale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessateIl Coordinatore per l’esecuzione (CSE) dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione o7 (sette) giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il Coordinatore per l’esecuzione (CSE) dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Il Coordinatore per l’esecuzione (CSE) dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed ogni eventuale modifica relativa alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Coordinatore per l’esecuzione (CSE) dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione fini della verifica di conto corrente certificatocui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c...

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Samples: www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS L’affidatario dell’appalto assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi di cui alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioniLegge 13.08.2010 n. 136. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postalepostale dedicato dell’affidatario ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli i cui estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi alla Camera di Commercio; tale conto potrà essere quello previsto all’art. 117 del Codice delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaassicurazioni (D.Lgs. Nello stesso termine dovranno essere comunicati 7/9/2005 n. 209) identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010. Nella stessa comunicazione l’affidatario indicherà anche le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto l'affidatario del servizio deve inserire, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010. La ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia alla Prefettura – Ufficio Territoriale del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione Governo della Provincia di conto corrente certificato. L’inadempimento Parma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..tracciabilità

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Samples: www.pr.camcom.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi Relativamente al Servizio di quanto disposto dall’art.3Tesoreria, comma 8consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dalla legge, dai regolamenti della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia Provincia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi Como ed alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, si precisa che ai sensi dell’art. 1456 c.c..4.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, essendo il Tesoriere qualificato come “organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi, della Tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”. Le parti si danno reciprocamente atto che relativamente ad altri servizi compresi nel presente contratto, non strettamente rientranti nella definizione del “Servizio di Tesoreria” sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti (come nell’eventualità in cui l’Ente si avvalga delle anticipazioni di tesoreria), ai sensi della vigente normativa e delle indicazioni ufficiali dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici.

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Samples: www.provincia.como.it