Straordinario programmato Clausole campione

Straordinario programmato. 1. Presso gli Uffici, Reparti e Istituti, sono programmati turni di lavoro straordinario nella misura del 20% del monte ore assegnato, diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il Dirigente può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario.
Straordinario programmato. L’art. 13, disciplina lo straordinario programmato, introducendo modifiche sostanziali. Viene previsto, infatti, che i dirigenti periferici programmino almeno il 20% del monte ore assegnato “per fronteggiare prevedibili esigenze di servizio connesse alle attività degli uffici”. Tali ipotesi, come già disciplinato nel precedente accordo, sono assoggettate all’informazione preventiva e all’eventuale esame congiunto. Il Sindacato ha pertanto un’azione di vigilanza sull’utilizzo delle risorse impegnate e sulle finalità che si perseguono. Una particolare attenzione, invece, merita la questione dello straordinario disciplinato dall’art.63 della L.121/81, comunemente chiamato “straordinario emergente”, che presenta elementi di differenziazione rispetto all’istituto in esame. L’art. 63, prevede che, quando le esigenze lo richiedono, gli ufficiali e gli agenti di P.S. sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario di lavoro ordinario. Tale previsione, a nostro parere, non può che riferirsi a situazioni contingenti, strettamente legate al servizio sino a quel momento svolto, che, per la loro natura, non possono essere rimandate, per cui l'operatore è quindi obbligato a prolungare l’orario di lavoro (es. l’intervento su rapina della volante alle ore 12,40 con fermo dei rapinatori). Non si potrebbe invece ricorrere all’istituto dell’art 63 per fronteggiare l’arretrato accumulato negli uffici per impiegare del personale in altri settori (es. O.P.); in questo caso si evidenzia difatti una mancanza di organizzazione nella gestione dell’attività complessiva degli uffici medesimi, per cui non può far ricadere un obbligo immediato di prolungare l’orario di lavoro in capo al personale. Avallando di contro questa prassi, la contrattazione dell’orario di lavoro settimanale, e di conseguenza quello giornaliero, sarebbe vanificata realizzando di fatto per i poliziotti orari molto più lunghi di quelli previsti dal contratto collettivo. A conferma di tale interpretazione, sono intervenute anche alcune direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica le quali, in funzione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3.2.93, n.29, hanno fornito chiarimenti su come effettuare lo straordinario e su chi ricade la responsabilità nell’autorizzare tali prestazioni (circolare 10.2.94, n.3). In tale ambito è essenziale richiamare il contenuto della circolare n. 4797 del 20.10.1992. Detta direttiva precisa che le prestazioni possono essere autorizzate (e non obbligat...
Straordinario programmato. 1- Presso le sedi di contrattazione decentrata sono programmati turni di lavoro straordinario programmato, diretti a consentire ai responsabili dei medesimi e delle Strutture dipendenti di fronteggiare, per periodi predeterminati e limitati, non superiori a tre mesi, particolari esigenze di servizio.
Straordinario programmato. In materia di straordinario programmato, disciplinato dall'art.13, si rilevano modifiche sostanziali. Viene previsto l'obbligo di programmare il 20% del monte ore assegnato per fronteggiare prevedibili esigenze di servizio connesse con l'attività dell’ufficio in senso ampio, rendendo perciò disponibile al dirigente, nell'ambito dell'attività istituzionale, l'individuazione dell'obiettivo o degli obiettivi che intende perseguire. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità, rispettando ovviamente le procedure previste in materia di informazione preventiva ed i criteri fissati dall'art.13, il dirigente può provvedere alla programmazione di ulteriori quote di lavoro straordinario. Si precisa comunque che rimane confermata e pertanto obbligatoria la previsione contenuta nell'art.13 lettera d) dell'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto in data 12/6/1997, per cui ciascun dipendente non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per non più di due volte a settimana e per non più di tre ore per ciascun turno. Al di fuori delle ipotesi programmate, appare comunque perfettamente legittimo disporre prestazioni di lavoro straordinario allorquando le esigenze di servizio lo richiedono, prescindendo dalla informazione preventiva. A tal fine si ritiene necessario chiarire la portata del concetto di lavoro straordinario quale risulta dall'art.63 della legge 121/1981 rilevandone gli elementi di differenziazione rispetto all'istituto in esame. L'art.63 della legge 121/1981 prevede al terzo comma che, quando le esigenze lo richiedono, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario di lavoro ordinario. Sulla materia sono intervenute più direttive del Dipartimento per la Funzione Pubblica le quali, nel fornire chiarimenti ai fini della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3/2/1993, n.29, hanno subordinato l'effettuazione dello straordinario alla presenza di concrete esigenze di servizio, previa autorizzazione del Capo Ufficio, il quale deve farsi carico di accertare che esso sia stato effettivamente reso (circolare 10/2/1994, n. 3/94). Nella circolare del 20/10/1992, n. 4797/92 è stato, peraltro, precisato che le prestazioni possono essere autorizzate per fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro. Alla luce delle cen...
Straordinario programmato a. numero ore destinate allo straordinario programmato nel periodo (1)
Straordinario programmato. RIPOSO COMPENSATIVO REPERIBILITA’
Straordinario programmato. 1. In relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro, i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato all’ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il titolare dell’ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.