Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Delle Amministrazioni, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2002– 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria Finanziaria 2003) ), pari allo 0,5% del monte salari 2001%.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente Del Comparto Degli Enti Pubblici Non Economici Quadriennio Normativo 2002 – 2005 E, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Enti Pubblici Non
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati incrementati, tenendo conto dell’inflazione dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento tratta- mento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’artdall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 27.12.2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001%.
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Samples: www.consiglioregionale.calabria.it
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
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Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
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