Onnicomprensività del trattamento economico Clausole campione

Onnicomprensività del trattamento economico. 1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art.24, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.
Onnicomprensività del trattamento economico. 1. Le somme acquisite dagli enti a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall’art.24, comma 3, del D.Lgsn.29 del 1993, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell’art.26.
Onnicomprensività del trattamento economico. 1. Dopo il comma 5 dell’art. 41 del CCRL 19.03.2008 è inserito il seguente:
Onnicomprensività del trattamento economico. In specificazione a quanto previsto dal CCNL, si stabilisce che tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente rientrano nel trattamento economico previsto per i Dirigenti, fermo restando quanto previsto all’art. 7 del presente Contratto circa le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e), cioè agli incentivi previsti dall'art. 37 del vigente CCNL (Avvocatura Comunale) e dall'art. 18 della Legge 109/94 (Legge Merloni), nonché degli incentivi derivanti a seguito di sponsorizzazioni o convenzionamento con Enti o soggetti privati/associazione senza fini di lucro. L'onnicomprensività delle voci che compongono la retribuzione dei dirigenti è una caratteristica essenziale della strategia retributiva dell'Ente. Xxxxxxxxx, perciò, fra le attività sopra indicate, tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza e quindi anche l'eventuale partecipazione a commissioni per concorsi, gare o simili, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purché rientranti nei propri compiti d'ufficio. Le risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici, privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi di spesa, sono ripartite parzialmente sul fondo dirigenti, ad incremento della retribuzione di risultato, con i seguenti criteri: entità singola iniziativa sponsorizzata Quota dirigente interessato Fino a € 50.000,00 10,0% Per la cifra eccedente € 50.000,00 5,0% L’amministrazione, nell’atto di approvazione della convenzione per lo svolgimento di servizi a favore di enti pubblici o soggetti privati, su proposta motivata del dirigente del servizio interessato , stabilisce la misura percentuale degli introiti derivanti dalla convenzione che costituiscono economia di bilancio, detratte le spese di personale aggiuntive sostenute. La percentuale di risorse che vanno in economia di bilancio non può mai essere inferiore al 8%. Il direttore generale, su proposta del dirigente, stabilisce la ripartizione delle risorse destinate al fondo dei dipendenti e dei dirigenti in misura proporzionale al grado di parteci...
Onnicomprensività del trattamento economico. 9 Art. 19 - Norme di rinvio 10
Onnicomprensività del trattamento economico. 1) In applicazione al principio di omnicomprensione del trattamento economico dei dirigenti si stabilisce che tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al funzionamento dell'Ente rientrano nel trattamento economico previsto per i dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente contratto circa le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26 del CCNL del 23.12.1999.
Onnicomprensività del trattamento economico. Dichiarazione congiunta 1 Dichiarazione congiunta 2 Dichiarazione congiunta 3
Onnicomprensività del trattamento economico. 1. I compensi spettanti ai dirigenti per svolgimento di incarichi conferiti dall’Amministrazione, quali commissioni di concorso, commissione di gara, commissioni di vigilanza, incarichi di docenza, o incarichi conferiti da terzi, su designazione dell’Amministrazione, quali arbitrati, salvi i casi di prestazione già liquidate dall’Amministrazione Comunale alla data di sottoscrizione del presente contratto, in coerenza con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall’art. 24, comma 30, del decreto legislativo n° 29 del 1993, confluiscono nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Onnicomprensività del trattamento economico. Le somme acquisite dagli Enti a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di omnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato nei modi e termini di cui all’art. 32 del C.C.N.L. In particolare si differenzia nell’ambito di dette somme tra:
Onnicomprensività del trattamento economico. 1. La retribuzione del dirigente remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti.