Stipendi tabellari Clausole campione

Stipendi tabellari. 1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali in servizio alla data dell’1.1.2000 o assunto successivamente.
Stipendi tabellari. 1. Lo stipendio tabellare delle diverse categorie è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, così come indicati nella sottoriportata tabella, alle scadenze ivi previste, a saldo e conclusione del biennio economico 2006/2007: CATEGORIE E AUMENTI MENSILI POSIZIONI 01-gen-06 01-gen-07 Totale incrementi retributivi per il biennio 2006/2007 D € 64,00 € 64,00 € 128,00 C2 € 51,00 € 51,00 € 102,00 C1 € 48,50 € 48,50 € 97,00 B3 € 46,50 € 46,50 € 93,00 B2 € 44,00 € 44,00 € 88,00 B1 € 42,00 € 42,00 € 84,00 A € 40,00 € 40,00 € 80,00
Stipendi tabellari. 1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al CCNL del 9.5.2006, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
Stipendi tabellari. 1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1996 o assunto successivamente.
Stipendi tabellari. Gli incrementi mensili del trattamento economico stipendiale del personale, determinati in coerenza con le previsioni delle leggi finanziarie per gli anni 2008 e 2009 e con le direttive del Comitato di Settore, sono chiaramente indicati nella Tabella A allegata all’Ipotesi di CCNL. Sono stabilite, per la corresponsione, tre distinte tranches di incremento con decorrenza, rispettivamente, dall’1.4.2008, dall’1.7.2008 e, infine, dall’1.1.2009. E' stata confermata la scelta di fondo che ha caratterizzato i precedenti rinnovi contrattuali, a partire da quello relativo al biennio economico 2000-2001, nel senso della individuazione di incrementi economici, diversificati e progressivi, sia per le posizioni iniziali o di accesso di ogni categoria sia per le posizioni economiche di sviluppo previste all’interno di ciascuna di esse. I relativi valori sono esattamente indicati sempre nella tabella A allegata al CCNL. Occorre precisare, peraltro, che, analogamente a quanto avvenuto in occasione del rinnovo relativo al biennio economico 2006-2007, nel nuovo CCNL, non è previsto un incremento distinto e differenziato per ciascuna delle diverse posizioni economiche di sviluppo economico previste all’interno di ogni categoria. Infatti, anche in questo rinnovo, sono stati individuati, sostanzialmente, tre valori di incremento stipendiale mensile applicabili alle posizioni economiche inserite in ciascuna delle categorie che compongono il sistema di classificazione, ad eccezione dalla categoria A per la quale sono stati previsti solo due valori. Pertanto, all’interno della categoria A sono definiti, a regime, in relazione alle cinque posizioni economiche ivi previste, due soli valori di incremento stipendiale mensile: uno per le posizioni A1 e A2 pari a € 49,20 ed uno per le posizioni A3, A4 ed A5, pari € 50,60. Per la categoria B, in relazione alle sette posizioni economiche ivi previste, sono definiti tre valori di incremento stipendiale mensile: uno per le posizioni B1 e B2 pari a € 52,60; uno per le posizioni B3, B4, B5 e B6, pari a € 55,60; uno per la posizione B7, pari a € 63,60. Nella categoria C, in presenza di cinque posizioni economiche, sono definiti sempre tre soli valori di incremento stipendiale mensile: uno per le posizioni C1 e C2, pari a € 63,20; uno per le posizioni C3 e C4, pari a € 63,60; uno per la posizione C5 pari a € 64,40. Infine anche nella categoria D, pur in presenza di sei posizioni economiche, sono previsti solo tre valori di incremento stipendi...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).